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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Notificazione a mezzo posta, produzione avviso di ricevimento Stampa E-mail
giovedì 31 gennaio 2008

Cassazione Sez. Unite, sentenza n. 627 del 14.01.2007

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Notificazione a mezzo posta

(Art. 149 c.p.c. - Art.140 c.p.c.)

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>> LA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO (O DELLA RACCOMANDATA DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO PER LA NOTIZIA AL DESTINATARIO DELL’AVVENUTO COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI CUI ALL’ART. 140 CPC) E’ RICHIESTA AI FINI DELLA PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DEL PROCESSO NOTIFICATORIO

 L'AVVISO PUO’ ESSERE PRODOTTO FINO ALL’UDIENZA DI DISCUSSIONE DI CUI ALL’ART.379 C.P.C.

>>  IL RICORRENTE PUO’ ESSERE RIMESSO IN TERMINI PER IL DEPOSITO DELL’AVVISO DANDO LA PROVA DI ESSERSI ATTIVATO A RICHIEDERE IL DUPLICATO ALL’UFFICIO POSTALE

* * *

>>  E’ INUTILIZZABILE IL DOCUMENTO PRODOTTO SENZA LA PREVIA NOTIFICAZIONE DELL’ELENCO CHE LO MENZIONA

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[Cassazione Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Amatucci – sentenza n.627 del 14 gennaio 2007]

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Fonte: www.cortedicassazione.it

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La Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:

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<< ---la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

---l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.;

---il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis cod. proc. civ. per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n.890>>

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Nella sentenza, tra l’altro, si legge:

>> …ove l’intimato si sia invece difeso, tanto vale in re ipsa ad attestare l’avvenuta conoscenza del ricorso e dunque, indirettamente, il positivo compimento del procedimento notificatorio. …

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[Cassazione Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Amatucci – sentenza n.627 del 14 gennaio 2007]

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Fonte: sito della Corte Suprema di Cassazione

www.cortedicassazione.it

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Per leggere il testo della sentenza, Link alla fonte:

> http://www.cortedicassazione.it/Documenti/627.pdf

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Documenti correlati:

- Notificazione http://www.iussit.it/aGcOq/sCost28Q.htm

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www.iussit.eu

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