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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Notificazione atti giudiziari ed extragiudiziali nella U.E. Stampa E-mail
domenica 17 febbraio 2008
Regolamento (CE) N. 1393 del 13.11.2007 (si applica dal 13.11.08)

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NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

NEGLI STATI MEMBRI

DI

ATTI GIUDIZIARI E EXTRAGIUDIZIALI

IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE

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Nuove norme dal 13 novembre 2008

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REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2007

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio – [10.12.2007 – IT (Edizione italiana) - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 324]

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Fonte (http://eur-lex.europa.eu ):

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>> http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:324:SOM:IT:HTML

.

>>.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:IT:HTML

 

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______________________________________________________________

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(Segnalazione e nota a cura di Dott. Francesco Miele * )

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La ratio che ha indotto il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea ad approvare, il 13 novembre 2007, il Regolamento (CE) n. 1393/2007, è stata quella di semplificare e velocizzare le notifiche estere da eseguirsi negli stati membri.

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Tale regolamento, che abroga il precedente regolamento in materia, si applicherà (cfr. art. 26) dal 13 novembre 2008 ad eccezione dell’art. 23 che si applicherà dal 13 agosto 2008.

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Le principali novità introdotte dal regolamento,

volte a garantire la rapidità ed efficacia dei procedimenti giudiziari in materia civile negli Stati dell'UE, possono essere riassunte nei punti che seguono.

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1) Viene sancito l'obbligo di trasmettere l'atto unitamente ad un modulo standard (allegato al regolamento), da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la trasmissione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto (art. 4);

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2) viene fissato all'art. 7 l'obbligo di effettuare la notificazione o la comunicazione degli atti entro un mese dalla data in cui la domanda perviene all'organo emittente;

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3) è sancito all'art. 8 l'obbligo dell'organo ricevente di informare per iscritto, con apposito modulo standard, il destinatario dell'atto del suo diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione;

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4) viene introdotto un diritto forfetario unico, il cui importo va fissato preventivamente dallo Stato membro richiesto nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, per coprire le spese derivanti dal ricorso ad un ufficiale giudiziario o alla persona competente in virtù della legge di detto Stato (art. 11).

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  • Si ringrazia il Dott. Francesco Miele (*) per la cortese segnalazione (*) Ufficiale Giudiziario C1 Tribunale di Nola .

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Documenti correlati:

24.11.06 - Le notificazioni alle persone giuridiche in materia civile alla luce dei nuovi interventi normativi: presupposti di operatività degli artt. 140 e 143 c.p.c. (Dott. Francesco Miele - Uff. Giud. C1 Tribunale Nola)

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Notificazioni >> http://www.iussit.it/aGcOq/sCost28Q.htm

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www.iussit.eu

 

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