| Decreto ingiuntivo, competenza per territorio, art.19 cpc |
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| sabato 23 febbraio 2008 | |
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Tribunale di Nola, sentenza del 04.10.2007
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Decreto ingiuntivo
COMPETENZA TERRITORIALE
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LA SEDE LEGALE PREVALE
SULLE ALTRE SEDI OPERATIVE PUBBLICIZZATE
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CONTRATTO ANTICIPO CONTRO CESSIONE DI CREDITO – BANCA/S.R.L. - INGIUNGIONE PER PAGAMENTO SALDO DEBITORE – OPPOSIZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE EX ART. 19 C.P.C. - SEDE LEGALE E SUSSISTENZA DI DUE DIVERSE SEDI OPERATIVE PUBBLICIZZATE – PREVALENZA SEDE LEGALE – NULLITA’ DECRETO INGIUNTIVO
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[Tribunale di Nola, Dr. Alfonso Scermino
sentenza del 04 ottobre 2007]
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.REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALEDINOLA – II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del signor dott. Alfonso Scermino, all’udienza del 4.10.2007, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10467/2006R.G., vertente tra
XXXX s.r.l.,in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Tizia,rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all’atto di opposizione, dagli avv.ti … e …,con cui elettivamente domicilia in Napoli …,
CONTRO
MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., in persona del dott.Mevio nella qualità di Sostituto Responsabile dell’Ufficio Periferico di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti …, … e …., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, con cui elettivamente domicilia in Napoli …;
dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2006 la XXXX a.r.l. proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 2100/2006, emesso dal Tribunale di Nola il 28.9.2006e notificato il 19.10.2006, in forza del quale essa parte attrice era stata condannata a pagare la somma di Euro 79.169,00oltre interessi legali e spese del procedimento,a favore dell’opposta.
Deduceva l’opponente, oltre a questioni di merito, l’incompetenza territoriale del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.3.2007 si costituiva la società MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., laquale richiedeva il rigetto dell’avverso dedotto con conferma del decreto impugnato.
All’esito della prima udienza, il Giudice invitava da subito le parti alla successiva discussione orale della controversiae x art. 281 sexies c.p.c., esaurita la quale, veniva perciò data lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
L’opposizione, così come proposta,è fondata.
Nella fattispecie difetta la competenza territoriale del Tribunale, dovendosi per l’effetto accogliere l’eccezione sollevata sul punto dalla società opponente.
La ricorrente per ingiunzione agiva ex contractu per il pagamento del saldo debitore di un contratto anticipo contro cessione di credito tenuto con la XXXX s.r.l., acceso presso l’Agenzia n. zzzz di Napoli del Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e chiuso in data 22.1.2004.
E’ pacifico tra le parti che il luogo di conclusione nonché di adempimento (ex art. 1182 c.c., debito “portable”) del negozio azionato si sia radicato al di fuori del presente circondario, in quanto il rapporto nasceva e doveva svolgersi nella città di Napoli, presso la filiale là sita dell’Istituto Bancario menzionato: per cui, ai fini del radicamento della controversia dinanzi a questo Tribunale, non soccorrevano i criteri sussidiari ex art. 20 c.p.c..
Dunque, la MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. avrebbe potuto rivolgersi ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Nola solo ex art. 19 c.p.c., laddove la sede della società debitrice fosse rientrata nel circondario dell’Ufficio: ma ciò neanche risulta.
Dalla visura camerale esibita dalla XXXX s.r.l. emerge che la sede legale della società è ubicata in Napoli alla via Sempronio n. …
Tuttavia, a tale evidenza documentale la creditrice ha ribattuto che avrebbe dovuto darsi adeguata rilevanza anche alla diversa sede di via Kkkk n. …in Casalnuovo, quale sede effettiva della XXXX s.r.l..
La stessa, rilevava l’opposta, era stata sempre indicata dalla società debitrice come sede operativa e direzionale sia nell’intestazione delle fatture oggetto dell’anticipo, sia nelle lettere di richiesta di anticipazione del credito contro cessione: per cui la sede legale poteva ritenersi superata ex art. 46 comma 2 c.c. .
Sennonché, va rilevato che dalla stessa visura (in atti) è emerso che anche la sede di Casalnuovo era stata indicata dalla XXXX s.r.l. presso la Camera di Commercio: tuttavia, la stessa era denominata espressamente “sede operativa”, insieme alla ulteriore “sede operativa” di Napoli , via Ffff n. ….
Dunque, a fianco della sede legale (Via Sempronio n. .., Napoli), vi era la contestuale indicazione, ritualmente pubblicizzata, di altre due “sedi operative”, tra cui quella di Casalnuovo.
Ciò posto, deve allora ritenersi che le predette “sedi operative”, per come divulgate, non potendo certo prevalere entrambe e contemporaneamente sulla diversa sede legale, designavano semplicemente delle concorrenti “sede secondarie” della società, come tali irrilevanti ai fini della competenza territoriale (cfr, Cassazione civile , 19 maggio 2006, n. 11836)
Per cui le indicazioni operate dalla XXXX s.r.l. con riferimento a Casalnuovo (fatture, lettere di richiesta) non provavano di certo con assoluta certezza che ivi vi fosse un’unica ed esclusiva sede effettiva capace di accentrare ogni attività amministrativa e di direzione dell'ente a discapito della sede legale (Via Sempronio n. …, Napoli) nonché dell’altra “sede operativa” (Via Ffff n. …, Napoli), potendosi comprendere il relativo riferimento semplicemente come giustificato dal fatto che lì era obiettivamente e pubblicamente (visura camerale) ubicata soltanto una delle ulteriori sedi operative della società: e tale sede, quale secondaria, concorrente e non effettivamente prevalente, non era capace di privare di giuridica rilevanza la sede legale e di giustificare il radicamento della lite dinanzi a questo Tribunale ex art. 19 c.p.c.(arg., Cassazione civile , sez. lav., 13 aprile 2004, n. 7037; Cassazione civile , sez. I, 05 luglio 2002, n. 9813; Cassazione civile , sez. III, 04 agosto 2000, n. 10243; Cassazione civile , sez. III, 30 gennaio 1998, n. 959; Cass. Civ Sez.1, Sentenza n. 6130 del 18/10/1986; Conf. Cass. Civn. 1120/85; n. 6117/84).
In definitiva, tutti i diversi criteri legali applicabili ex art. 19 e 20 c.p.c.depongono per la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, al quale, perciò, va rimessa la presente controversia.
Contestualmente, andrà dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso dal Giudice incompetente (cfr, Cassazione civile , sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cassazione civile , sez. I, 20 maggio 2005, n. 10687).
Il carattere in rito della pronuncia, unitamente all’apparenza ingannevole oggettivamente ingenerata dalla XXXX s.r.l., giustificano ampiamente l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, in accoglimento dell’opposizione,
-- dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Napoli;
-- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2100/2006, emesso dal Tribunale di Nola il 28.9.2006nei confronti della XXXX s.r.l.;
-- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Nolail 4.10.2007; si provveda all’immediato deposito in cancelleria.
Il Giudice
Dott. Alfonso Scermino (allegato al verbale d’udienza del 4.10.2007)
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