| Esecuzione, ordinanza rigetto istanza sospensione, reclamo |
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| sabato 23 febbraio 2008 | |
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Tribunale di Nola, ordinanza del 15.01.08
. Provvedimenti cautelari . ORDINANZA DI RIGETTO ISTANZA DI SOSPENSIONE – RECLAMO . RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. AVVERSO ORDINANZA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI SOSPENSIONE - QUESTIONE DI PROPONIBILITA’ E AMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO – COMPETENZA FUNZIONALE INDEROGABILE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – POSIZIONE DEL TERZO PIGNORATO (NON E’ PARTE DEL GIUDIZIO) – OMISSIONE DELLA REGOLARE NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO AL DEBITORE – E’ SANABILE CON . [Tribunale di Nola, Dott. Rosamaria Venuta Presidente, Dott. Barbara Gargia Giudice, Dott. Eduardo Savarese Giudice relatore, ordinanza del 15.01.2008] . . Nell’Ordinanza >> … E’ principio processuale pacifico, infatti, che – ad esecuzione iniziata – la competenza funzionale a decidere della sospensione della esecuzione spetti al giudice dell’esecuzione >> … il terzo pignorato non è parte del giudizio di opposizione all’esecuzione (discutendosi solo se sia parte del giudizio di opposizione agli atti esecutivi). >> … Il lodo definitivo, infatti, è pronuncia autonoma e come tale essa può e deve essere dichiarata, se depositato e se ne sussistono i presupposti, esecutivo. Il problema si pone nella situazione inversa, in cui è il lodo parziale che si pretende eseguire: in tal caso, è necessario anche il deposito del lodo definitivo. . [Tribunale di Nola, Dott. Rosamaria Venuta Presidente, Dott. Barbara Gargia Giudice, Dott. Eduardo Savarese Giudice relatore, ordinanza del 15.01.2008] . . . TRIBUNALE DI NOLA (Giudizio N. 11031/07 RGAC ) Il Tribunale di NolaRDINANZA, in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati Dott. Rosamaria Venuta Presidente Dott. Barbara Gargia Giudice Dott. Eduardo Savarese Giudice rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nella causa civile iscritta al n. 11031 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2007, avente ad oggetto: altri procedimenti cautelari-reclamo ex art. 669 terdecies. TRA
XXXX Soc. Coop. ARL, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliato in San Sebastiano al Vesuvio …, presso lo studio dell’avv. …, unitamente all’avv. … che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso in opposizione –reclamante- E KKKK Costruzioni SRL, in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata in Nola, … , presso lo studio dell’avv. …, e rappresentata e difesa dall’avv. …, giusta procura alle liti conferita con atto autenticato per notaio Xzz di Napoli il 14.09.04 –reclamata- Sciolta la riserva formulata all’udienza dell’8 gennaio 2008, osserva quanto segue. 1. --Con ricorso depositato il 10 dicembre 2007, la società XXXX Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza resa il 23 novembre 2007 dal giudice dell’esecuzione che aveva rigettato l’istanza di sospensione avanzata dalla società in relazione alla procedura espropriativa presso terzi azionata dalla reclamata. Deduceva il reclamante che l’ordinanza del G.E. era errata in diritto, e carente di motivazione e non aveva esaurientemente statuito su tutti i motivi di opposizione avanzati dall’opponente. In specie, il GE aveva ritenuto che la costituzione del debitore – opponente avesse potuto sanare un vizio che il reclamante riteneva non sanabile, e cioè la mancata ingiunzione ex art. 492 c.p.c. non essendo l’atto di pignoramento e dunque l’ingiunzione ora richiamata “mai notificata al debitore nelle forme e nei modi di cui alla detta norma”, cioè all’art. 543 c.p.c. Deduceva poi che vi era un motivo di opposizione sul quale il GE non aveva statuito, e cioè che il titolo esecutivo azionato doveva ritenersi inefficace, posto che era costituito da lodo arbitrale dichiarato esecutivo, preceduto da lodo parziale che non era invece stato oggetto di decreto di esecutorietà dell’autorità giudiziaria. Si costituiva ritualmente la reclamata, con memoria difensiva depositata il 7 gennaio 2008, che in via preliminare eccepiva la improponibilità del reclamo e prima ancora della istanza di sospensione al GE, per essere stata la stessa questione già proposta al giudice dell’opposizione a precetto ed alla Corte di Appello di Napoli; la inammissibilità per violazione dell’art. 624 bis c.p.c. per avere il terzo pignorato già reso la dichiarazione di quantità ex art. Fissata l’udienza dell’8 gennaio 2008, il Tribunale, presenti tutte le parti, si riservava. 2. --In via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni di improponibilità ed inammissibilità del reclamo proposte da parte reclamata. Tali eccezioni sono infondate. Quanto all’eccezione di improponibilità, non osta la proposizione del reclamo avverso pronuncia del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza di sospensione del processo esecutivo per il solo fatto che la stessa parte reclamante – già istante per ottenere la sospensione – abbia proposto atto di opposizione a precetto con contestuale istanza di sospensione della esecutività del titolo esecutivo, nonché atto di impugnazione del lodo arbitrale (titolo esecutivo nel caso di specie) dinanzi alla Corte di Appello competente, con contestuale istanza di sospensione del lodo stesso. E’ principio processuale pacifico, infatti, che – ad esecuzione iniziata – la competenza funzionale a decidere della sospensione della esecuzione spetti al giudice dell’esecuzione (discutendosi certo del coordinamento tra questi ed il giudice dell’opposizione a precetto ovvero dell’impugnazione che abbiano emesso provvedimento di sospensione cd. esterno). Non vi è dunque alcun principio di “non duplicazione” delle istanze di sospensione, proprio in ragione della inderogabile competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a statuire sulla sospensione. Quanto alla eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 624 bis c.p.c., ritiene il Tribunale che i particolari limiti di ammissibilità posti dal codice di rito alla sospensione volontaria e concordata tra le parti non siano applicabili alla istanza di sospensione avanzata in caso di opposizione all’esecuzione. L’art. 624bis è norma speciale dettata dal legislatore per contemperare due opposti interessi: da un lato, l’interesse primario – al quale è informata tutta la riforma ex L. 80/05 – di svolgere rapidamente la procedura, senza consentire alle parti di ritardarla con richieste di rinvio per bonario componimento e stabilendo una serie di nuovi termini perentori e di figure professionali esterne (custodi, professionisti delegati), dall’altro, l’interesse a consentire una definizione extragiudiziale del debito, autorizzando una sospensione, appunto, concordata per un massimo di ventiquattro mesi. Ebbene, i limiti di ammissibilità stabiliti per tale sospensione concordata derivano proprio dall’esigenza di non consentire alle parti di “bloccare” la procedura esecutiva quando essa sia ormai giunta ad uno stato avanzato (vendita, dichiarazione del terzo) ed abbia coinvolto altresì terzi estranei alla procedura (terzo pignorato, offerenti in caso di vendita forzata). Trattasi pertanto di limiti speciali non suscettibili di applicazione analogica al diverso caso di sospensione richiesta unilateralmente dal debitore che ritenga non sussistere il diritto del creditore procedente di procedere ad esecuzione forzata. 3. Ancora in via preliminare, deve rilevarsi come il contraddittorio sia assolutamente integro, poiché – trattandosi di sospensione richiesta ex art. 615 comma 2 c.p.c. – il terzo pignorato non è parte del giudizio di opposizione all’esecuzione (discutendosi solo se sia parte del giudizio di opposizione agli atti esecutivi). 4. Nel merito della fondatezza del reclamo, l’art.669 terdecies c.p.c. nella vigente formulazione stabilisce che “non è consentita la rimessione al primo giudice”, sicché il Tribunale investito del reclamo deve decidere sull’intera istanza di sospensione. Il reclamante si è doluto del fatto che: a) sia stata erroneamente applicata la norma di cui all’art. 492 c.p.c.; b) sia stato omesso l’esame dell’ulteriore motivo di opposizione, attinente all’esistenza di valido titolo esecutivo, oggetto di opposizione a precetto già pendente. Ritiene il Tribunale che effettivamente la pronuncia oggetto di reclamo non si sia pronunciata su tale motivo di opposizione, violando pertanto il generale principio processuale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In virtù del richiamato divieto di rimessione al primo giudice, di cui all’art. 669 terdecies cit., richiamato dall’art. 624 c.p.c., il Collegio si pronuncerà sulla sussistenza di un “fumus boni iuris” giustificante una pronuncia di sospensione dell’esecuzione non solo quanto al motivo di opposizione sub a), ma anche sub b). 4.1. Quanto al primo motivo di opposizione, ritiene il Tribunale che il reclamante confonda due distinti piani. E’ senz’altro vero che l’atto di pignoramento presso terzi, da notificarsi al debitore ed al terzo ex art. 543 c.p.c., deve contenere l’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 c.p.c., e che tale carenza, nel corpo dell’atto, determina l’inesistenza giuridica dello stesso, come tale non sanabile. Nella specie, tuttavia, ciò che è mancato è la regolare notificazione dell’atto di pignoramento anche al debitore. Ma l’omissione della notificazione regolarmente effettuata al debitore non può essere sovrapposta ad una carenza strutturale dell’atto di pignoramento quanto al suo contenuto. Sicché il giudice dell’esecuzione ha correttamente richiamato la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “nel procedimento di espropriazione presso terzi la nullità della notificazione della citazione del debitore e del terzo per la dichiarazione sul credito pignorato, che ha solo la funzione di provocare la dichiarazione del terzo ai soli fini esecutivi e nell’ambito, quindi, della procedura esecutiva, e non quella di introdurre una domanda giudiziale, è sanata, ai sensi dell’art. 156 ult. co. c.p.c., dal raggiungimento dello scopo dell’atto, quando il soggetto al quale la notifica è diretta si costituisce in giudizio o impugna l’atto o vi propone opposizione perché il compimento di una qualsiasi di queste attività da parte della persona cui la notificazione è diretta dà la certezza del raggiungimento dello scopo di questa” (ex plur. Cass. 16 ottobre 1992 n. 11344). 4.2. Il secondo motivo di opposizione – non esaminato dal giudice dell’esecuzione – e riproposto in sede di reclamo, attiene alla asserita nullità del procedimento di apposizione della formula esecutiva al lodo arbitrale alla base della procedura esecutiva opposta. L’assunto del reclamante in sintesi è: posto che il lodo al quale è stata apposta la formula esecutiva è un lodo definitivo, preceduto da lodo parziale, anche quest’ultimo avrebbe dovuto essere oggetto di “exequatur”, ed in assenza di ciò non può portarsi ad esecuzione il lodo definitivo. In via preliminare, e quanto alla legge applicabile, non è contestato che debba trovare applicazione la normativa codicistica anteriore alla novella di cui al d.lgs. 40/2006. Ancora in via preliminare, deve ritenersi che il motivo di esposizione ora brevemente sintetizzato dal Collegio possa essere esaminato dal Tribunale, in sede di reclamo avverso pronuncia di diniego della sospensione dell’esecuzione, resa dal giudice dell’esecuzione. A tal proposito, giova richiamare quanto statuito tanto dalla Corte Costituzionale, quanto dalla Corte di Cassazione. Il giudice delle leggi, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 825 c.p.c., ha prospettato l’ammissibilità, ricorrendone i presupposti, di esperire i rimedi delle opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi nel caso in cui il lodo sia stato dichiarato esecutivo, richiamando all’uopo l’art. 830 e 624 c.p.c. (Corte cost. sent. N. 80 del 1992). 5. Per i motivi tutti sopra esposti, il Tribunale dichiara infondato il reclamo, che deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, in ossequio all’art. 669 septies c.p.c., trattandosi di procedimento cautelare anteriore all’instaurazione del giudizio di opposizione all’esecuzione. P.Q.M. Il Tribunale, visti gli art. 669 septies e 669 terdecies c.p.c., rigetta il reclamo. Condanna parte reclamante al pagamento, a favore della reclamata, a titolo di spese di lite, del complessivo importo di euro 3.091,00, ivi compresi euro 50,00 per spese, euro 1.041,00, per diritti, euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge. Nola, 15 gennaio 2008 Il Presidente Dott. Rosamaria Venuta Il Giudice Relatore Dott. Eduardo Savarese . . . Documenti correlati . . |
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