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IUS SIT

a cura di Avv. Pietro D'Antò

Part. IVA: 02773971219

 

Smaltimento rifiuti, questione di pignorabilità di somme Stampa E-mail
martedì 04 marzo 2008

Tribunale di Nola, ordinanza del 12.02.2008

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Esecuzione

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OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – NATURA DELL’ENTE OPPONENTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI – IMPIGNORABILITA’ DELLE SOMME – RISORSE FINANZIARIE DIRETTE AL COMMISSARIATO DELEGATO – INSUSCETTIBILI DI PIGNORAMENTO O SEQUESTRO - NORMATIVA APPLICABILE - REVOCA (PARZIALE) DEL DECRETO DI SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI MORA NOTIFICATI – NECESSITA’ PRODUZIONE ORIGINALI IN CASO DI ESPRESSO DISCONOSCIMENTO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DA PARTE DELL’OPPONENTE.

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[Tribunale di Nola, G.E. Dott. Eduardo Savarese, ordinanza del 12.02.2008]

 

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TRIBUNALE DI NOLA

(Giudizio N. 10407/2007 R.G.)

Ordinanza sulla sospensione dell’esecuzione – art.624 c.p.c. –

(…)

Il G.E.

> Sciolta la riserva formulata all’udienza del 29 gennaio 2008, riesaminati gli atti di causa;

> ritenuto che risulta, allo stato, la prova “prima facie” dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, e degli avvisi di mora (quanto alla produzione in copia, il Concessionario dovrà produrre l’originale, in caso di espresso disconoscimento di conformità all’originale da parte dell’opponente);

> ritenuto, in secondo luogo, quanto alla impignorabilità delle somme, che trattasi di motivo di opposizione all’esecuzione ammissibile ai sensi dell’art. 57 DPR 602/73, proprio per la natura del motivo di opposizione; che non pare invocabile l’art. 159 TUEL, posto che dubbia pare la natura di ente locale dell’opponente (dall’esame della visura appare essere un’azienda speciale, dunque non una unione di comuni, né un consorzio in senso stretto); in ogni caso, a tal proposito, non si specifica chi sia l’ente tesoriere né la delibera di impignorabilità risulta allo stesso notificata; che in linea di principio risulta invece invocabile la speciale normativa originata a partire dal D.L. 14/05 convertito in L. 53/05, con successive integrazioni e modifiche, come apportate dalle L. 21/06, 290/06, 87/07; che, in particolare, l’affidamento del servizio smaltimento rifiuti ai consorzi di bacino, previsto dalla legge 87/07, lascia impregiudicato il regime di impignorabilità sancito dall’art. 3 L. 21/06, che viene richiamato dalla L. 290/06, all’art. 6, nessun richiamo espresso essendo invece rinvenibile nella più recente legge, sicché la normativa stabilita in precedenza ex Leggi 21 e 290 del 2006 rimane applicabile; che, da un lato, l’art. 3 della L. 21/06 stabilisce che:“ Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, (…) sono vincolate all’attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro (…) e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati“; che l’art. 6 L. 290/06 stabilisce: “1. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro”;

> considerato, alla stregua di tale quadro normativo, che l’opponente ha sì provato di essere soggetto delegato dal commissario governativo allo smaltimento rifiuti (si veda ordinanza del commissario n. 278 del 9 agosto 2006), ma non ha provato la concreta riferibilità delle somme pignorate né ad erogazioni provenienti dal commissario stesso (e non suscettibili di esecuzione ai sensi dell’art. 3 cit. L. 21), né a risorse dirette a finanziare speciali contabilità istituite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (non pignorabili ai sensi dell’art. 3 comma 2 cit. come modificato per interpretazione autentica ex art. 6 L. 290/06);

> ritenuto pertanto non sussistere allo stato gravi motivi per sospendere l’esecuzione, tranne che in riferimento alle cartelle per le quali vi è provvedimento di sgravio già disposto o in corso;

> visto l’art. 616 c.p.c., che impone al giudice dell’esecuzione, una volta esaurita la fase cautelare, di assegnare un termine perentorio per la introduzione della causa di merito, previa iscrizione della causa a ruolo; rilevato che la causa è già stata iscritta a ruolo, sicché deve fissarsi udienza ex art. 183 c.p.c.;

P.Q.M.

Revoca il decreto di sospensione, ad eccezione dell’importo di euro 404.000,00, rispetto al quale la procedura esecutiva deve rimanere sospesa.

Fissa l’udienza di comparizione e trattazione al … …...

Si comunichi.

Nola, 12 febbraio 2008

Il G. E.

Dott. Eduardo Savarese

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Documenti correlati

>> Sospensione esecuzione

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www.iussit.eu

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