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a cura di Avv. Pietro D'Antò
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Riscatto corsi universitari di studio, novità. L. 247/2007 Stampa E-mail
mercoledì 12 marzo 2008

Articolo – Dott. Ignazio Pisani

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LE NOVITA’ IN MATERIA DI RISCATTO DEI CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO

contenute nelle Norme di attuazione del c.d. “Protocollo sul Welfare”

(Legge 24.12.2007, n. 247)

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di

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Dott. Ignazio Pisani

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_________________________

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Le “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, approvate con la Legge 24.12.2007, n. 247 (pubblicata sulla G.U. del 29.12.2007), nel ridisegnare nuovamente le architravi del sistema pensionistico pubblico italiano, nel particolare, hanno previsto anche importanti novità in materia di riscatto dei periodi di iscrizione a corsi universitari di studio.

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La materia, disciplinata dalla Legge 153/69 e dalla Legge n. 114/74 (di conversione del D.L. n. 30/74) e successive modificazioni, è stata rivista, in tempi più recenti, dal D.Lgs. 30.04.1997, n. 184, approvato in attuazione della delega contenuta nella Legge 8.8.1995, n. 335 (c.d. “Riforma Dini”).

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La Legge n. 247/07, recependo quanto concertato tra Governo e Parti sociali nel luglio scorso, con l’art. 1 , comma 77, integra l’art. 2 del succitato D.Lgs. n. 184/97, aggiungendone tre commi (4-bis, 5-bis e 5-ter) e, in tal modo, rendendo complessivamente più appetibile il riscatto ed ampliandone la platea dei potenziali interessati.

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Nel dettaglio, la disposizione di cui al nuovo comma 4-bis del citato art. 2 del D.Lgs. n. 184/97, oltre a dilatare significativamente il periodo di rateizzazione massimo per il versamento dell’onere di riscatto da 5 anni (60 rate mensili) a 10 anni (120 rate mensili), ne consente un alleggerimento , depurando l’importo complessivo dalla quota interessi legali. Tali agevolazioni valgono sia per i riscatti, il cui calcolo rientra nell’applicazione del sistema retributivo, che per quelli, invece, da calcolarsi con il sistema contributivo. Le innovazioni sono applicabili solo per le domande presentate all’Ente previdenziale competente a decorrere dall’1.1.2008.

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Disposizione molto innovativa, quasi rivoluzionaria rispetto ai principi-cardine della materia dei riscatti contributivi in generale, è stata introdotta dal successivo comma 5-bis del novellato art. 2 del D.Lgs. n. 184/97: viene, infatti, estesa la facoltà di riscattare i periodi universitari di studio ai soggetti non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. Si tratta, evidentemente, di coloro che non hanno mai iniziato alcuna attività lavorativa, comportante l’obbligo di iscrizione ad una gestione previdenziale.

In precedenza, come è noto, l’esercizio di detta facoltà era subordinata alla preventiva iscrizione, rispetto alla data di presentazione della relativa istanza, alla gestione previdenziale prescelta.

In tale fattispecie, per ovviare al problema dell’assenza di una base di calcolo dell’onere, il detto comma 5-bis rinvia al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2.8.1990, n. 233, ovverosia il reddito minimo su cui è calcolata la contribuzione obbligatoria degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. (Per il 2008 pari a 13.819,00 Euro; vedasi Circ. INPS n. 13 dell’1.2.2008)

L’importo annuo dell’onere di riscatto deriva dall’applicazione al minimo suindicato dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (elevata al 33%, a partire dal 2007, con l’art. 1, co. 769 della Legge “finanziaria” per il 2007, la n. 296/06). (L’onere annuo per il 2008 ammonta, pertanto, a circa 4.500 Euro).

Nel caso di specie, l’onere, versato in un’apposita evidenza contabile separata dell’INPS, è valutato nel montante contributivo, tenendo conto della data di presentazione della domanda, posto che, ovviamente, al soggetto richiedente, privo per definizione, di anzianità contributiva all’1.1.1996, si applica il sistema di calcolo della pensione di tipo contributivo (art. 1, comma 6 della Legge n. 335/95).

L’interessato avrà la facoltà di chiedere il trasferimento dell’onere corrisposto presso la gestione previdenziale in cui si sarà successivamente iscritto.

A tale categoria di riscattanti, infine, è estesa la possibilità di dedurre fiscalmente l’onere versato; in alternativa, è introdotta la detraibilità, nella misura del 19%, dall’imposta dovuta dai soggetti di cui i medesimi risultino fiscalmente a carico.

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Il comma 5-ter del più volte citato art. 2 del D.Lgs.n. 184/97, introdotto dall’art.1, comma 77 della Legge n. 247/07, contiene un’importante deroga al disposto di cui all’art. 1, comma 7, della citata Legge n. 335/95, che escludeva espressamente dal computo del requisito contributivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia da liquidarsi esclusivamente con il sistema contributivo, i periodi oggetto di riscatto dei corsi universitari di studio.

Con il citato comma, si è stabilito che i suddetti periodi (compresa la particolare fattispecie sopra specificata di cui al comma 5-bis del medesimo art. 2 del D.Lgs. n. 184/97), sono utili ai fini del raggiungimento del requisito dei 40 anni di anzianità per l’ottenimento della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

In base al combinato disposto tra il succitato art. 2, comma 5-ter del D.Lgs. n. 184/97 e l’art. 1, comma 6, lett. b), numero 2) della Legge 23.08.2004, n. 243 (c.d. “Riforma Maroni”), nel testo modificato dalla medesima L. n. 247/07, art. 1. comma 2, lett. a), la contribuzione derivante dal riscatto dei periodi universitari di studio deve ritenersi valida anche per il raggiungimento del requisito dei 35 anni di anzianità utili per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui alle Tabelle “A” e “B” allegate alla citata Legge n. 243/04 ( Tabella “A” per il periodo 01.01.08-30.06.09 e Tabella “B” per i periodi successivi), come sostituita dall’art. 1 della più volte citata Legge n. 247/07. (Cfr. Messaggio INPS n. 654 del 9.1.2008 e la recente Circolare INPS n. 29 dell’11.03.2008).

Sebbene non indicato espressamente dalla legge in esame, non c’è motivo per non ritenere applicabile la deroga suddetta anche alle pratiche di riscatto già definite con il versamento dell’onere in unica soluzione o per cui sia in corso il pagamento rateale alla data dell’1.1.2008.

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Andria, 12 marzo 2008

                                                              Ignazio Pisani

                                                             Dottore in Giurisprudenza

                                                             Funzionario della P.A.

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