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a cura di Avv. Pietro D'Antò
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Telelaser Ultralyte: dalla Cassazione bacchettata a GdP Stampa E-mail
sabato 29 marzo 2008

Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n.1898 del 18.02.08 – Articolo di Dr. Giovanni Andreassi

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Telelaser

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DALLA CORTE DI CASSAZIONE UNA BACCHETTATA ALL’INDULGENZA

DI UN GIUDICE DI PACE (Cassazione, Sez. II Civ., n. 1898 del 18.02.08)

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di

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Dr. Giovanni Andreassi.

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. I sistemi di rilevamento della velocità degli autoveicoli impiegati dalle forze di polizia, appartenenti a corpi statali o ad amministrazioni locali, per accertare le infrazioni al Codice della strada sono spesso fonte di contestazioni e polemiche.

Un comune della Lombardia aveva scelto di avvalersi del Telelaser Ultralyte, un dispositivo che misura la velocità dei corpi in movimento attraverso un raggio laser di estrema precisione. L’utilizzo di tale dispositivo, come è noto, implica che gli automobilisti responsabili delle violazioni siano immediatamente fermati da una pattuglia composta almeno da due operatori, dei quali uno è addetto al “puntamento” del raggio laser. In genere il tasso di contenzioso legato all’utilizzo del Telelaser è sensibilmente inferiore a quello che si crea con il ricorso all’Autovelox, apparecchio che si limita a fotografare la targa dell’autoveicolo eccessivamente veloce, costringendo l’agente accertatore alla notifica del verbale al domicilio del proprietario dell’autoveicolo.

Come ben sanno i ragionieri comunali, anche il rendimento del Telelaser per le casse comunali è molto inferiore al rendimento dell’Autovelox, ma questo è un argomento che non è il caso di affrontare in questa sede.

Il Giudice di Pace di Lodi si era occupato di un ricorso contro un verbale di accertamento di un eccesso di velocità tramite Telelaser. La pattuglia aveva fermato l’automobilista, gli aveva esibito il display con l’indicazione della velocità rilevata e gli aveva consegnato il verbale, correttamente compilato dagli agenti, unitamente ad uno scontrino emesso da una stampantina applicata all’apparecchiatura. Per un mero errore meccanografico la data impressa dalla stampante era retrodatata di un anno, mentre l’indicazione della velocità era corretta. Nel giudizio davanti al Giudice di Pace il Comune si era costituito depositando il verbale di collaudo compiuto dagli agenti di Polizia Locale per “testare” la funzionalità dell’apparecchio e insistendo per il rigetto del ricorso.

Dopo un’istruttoria di ben tre udienze, il Giudice di Pace, accoglie il ricorso sostenendo che l’errore meccanografico sulla data andava ad inficiare il corretto funzionamento del telelaser e ignorando i richiami svolti dal personale comunale alla forza probatoria del verbale che, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso.

L’Amministrazione comunale, di fronte all’abnormità della tesi sostenuta nella decisione di primo grado, decide di elevare un ricorso per cassazione. A quell’epoca, infatti, non era ancora sopravvenuto il decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, che permette di impugnare in Tribunale del decisioni dei giudici di pace in materia di violazioni al codice della strada (cfr. art. 23 della legge 23 novembre 1981 nuovo testo). L’avvocato M. L., del foro di Milano, sviluppa il ricorso richiamando soprattutto il rispetto dell’art. 2697 del cod. civ. in materia di onere della prova.

La Corte di cassazione, sez. II civile, con la sentenza 1898 del 18 febbraio 2008 (pres. Giovanni Settimj, rel. Ippolisto Parziale) ha accolto il ricorso del Comune e decidendo nel merito ha rigettato l’opposizione proposta dall’automobilista in primo grado. Anche il P.G. presso la Corte di cassazione aveva concluso per l’accoglimento del ricorso.

In sostanza la S.C. ha chiarito che, una volta che gli agenti accertatori dimostrino, con il verbale di collaudo dell’apparecchio, la sua corretta funzionalità, ricade sull’automobilista l’onere di provare che da un marginale errore meccanografico sulla data si possa desumere un malfunzionamento del rilevatore di velocità «dovendosi in ogni caso attribuire la fede privilegiata agli accertamenti e alle dichiarazioni contenute nel verbale».

Vale la pena di ricordare che sul funzionamento del Telelaser l’allora Ministero dei Lavori Pubblici aveva diramato delle circolari nelle quali affermava che la stampantina sul Telelaser doveva ritenersi un accessorio non indispensabile ai fini dell’accertamento della velocità e della contestazione al conducente, proprio perché ciò che prevale è sempre il verbale redatto personalmente dagli agenti accertatori.

In conclusione si può affermare che la sicurezza della circolazione automobilistica è un bene collettivo sempre più prezioso, che le amministrazioni locali fanno bene a difendere non per rimpinguare le casse comunali e provinciali ma per realizzare politiche “educative” degli utenti della strada soprattutto attraverso la contestazione immediata delle violazioni.

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Milano, marzo 2008

Dr. Giovanni Andreassi

Segretario comunale

Dottore di ricerca in diritto costituzionale

(XII ciclo, Univ. Statale MI)

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www.iussit.eu

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