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a cura di Avv. Pietro D'Antò
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Notifica a persone giuridiche, irreperibilità, art.145 cpc Stampa E-mail
martedì 22 aprile 2008

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza del 26.10.07

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NOTIFICAZIONE

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MODALITA’ DI NOTIFICA DELL’ATTO (AVVISO DI ACCERTAMENTO) A PERSONA GIURIDICA (S.R.L.), ART.145 CPC - IRREPERIBILITA’ DELLA SOCIETA’

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[Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. III, sentenza n. 338 del 12.10.07, depositata il 26.10.07]

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(nota a cura di Dott. Angelo Sepe )

 

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Nella sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli precisa che “la notificazione alle persone giuridiche deve rispettare sempre i dettami dell’articolo 145 c.p.c che al terzo comma prevede anche la impossibilità della sua esecuzione e, ove indicato nell’atto la persona fisica che rappresenta l’ente rinvia tassativamente alle norme contenute negli articoli 138 - 139 e 141 cpc ma non al 140 cpc.”

La sentenza afferma che in caso di notifica alle persone giuridiche si applica la procedura prevista dall’articolo 145 c.p.c. mentre la procedura di cui all’articolo 140 c.p.c. è prevista solo per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate dall’articolo 139. Per irreperibilità deve intendersi l’assenza prolungata dalla residenza, dal domicilio o dalla dimora della persona e non l’assenza limitata a qualche giorno.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria provinciale di Napoli ha emesso la seguente

SENTENZA

Su ricorso n……. , della società Mevia srl,in liquidazione, depositato il 23/03/2006 avverso avviso di accertamento n……..…. IVA+IRPEG+IRAP 1998

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI …………………… proposto dalla ricorrente società Sempronia srl difesa dal dott. …..

*****

La società Mevia srl in liquidazione in persona del lrpt e regolarmente rappresentata e difesa nel presente procedimento, propose ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento n…….. emesso dall’ufficio di …………………… dell’Agenzia delle Entrate relativamente all’anno di imposta 1998. Con l’impugnato avviso, l’amministrazione finanziaria aveva accertato ai sensi degli articoli 39.1 e 40 del DPR 600/73, presunti maggiori ricavi per lire 1.669.518.000 (Euro 862.234,09) da assoggettare a tassazione ai fini IRPEG IVA ed IRAP con conseguente irrogazione di sanzioni e richiesta di interessi ed oneri accessori. La parte attrice deduceva, in via principale, la illegittimità dell’atto per invalida notifica ai sensi dell’art.140 del cpc in quanto non era stata rispettata la procedura notificatoria da adottare nei confronti delle persone giuridiche espressamente prevista dall’articolo 145 cpc ed eccepiva l’intervenuta decadenza del diritto, per l’amministrazione finanziaria, di esercitare la potestà accertativa per decorrenza dei termini previsti dall’articolo 43 del DPR 600/73. Contestava ancora la motivazione posta a base dell’accertamento in quanto basata su presunzioni prive di fondamento giuridico: la ricorrente, infatti, in fase di contraddittorio, fece presente che tra i ricavi dell’esercizio 1998 dovevano essere ricompresi anche quelli dichiarati ( e tassati) come proventi straordinari ed ammontanti a lire 1.888.074.000 (Euro 975.108,84) e che lo stesso Ufficio nell’atto di accertamento, riconosceva come, in larga misura, derivassero da fatturazioni nei confronti di CAIA e SEMPRONIA per incentivi, provvigioni e prestazioni di intermediazione; trattasi, dunque, di ricavi tipici rientranti nell’attività di concessionario veicoli industriali erroneamente appostati tra i proventi straordinari in bilancio e che, correttamente aggiunti a quelli classificati nella voce A1, avrebbero fornito il valore dei ricavi complessivi di lire 3.049.721.000 (Euro 1.575.049,45) ben superiore a quello presunto dall’Ufficio. Concludeva per l’annullamento dell’atto n…………emesso dall’Ufficio di ………… dell’Agenzia delle Entrate per illegittimità, erroneità ed infondatezza, con ristoro delle spese di giudizio anticipate e con rimborso di quanto, eventualmente riscosso coattivamente nelle more del giudizio con interessi e svalutazioni di legge. Risultava costituito oltre il termine previsto dall’articolo 23 del D. Lgs. 546/92 l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che aveva emesso l’atto impugnato e riaffermava la legittimità dell’avviso stesso, concludendo, a sua volta, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. 546/92. La prima censura mossa dalla società ricorrente e riguardante le modalità di notifica dell’atto impugnato è fondata: la notificazione alle persone giuridiche deve rispettare sempre i dettami dell’articolo 145 c.p.c. che, al terzo comma, prevede anche la impossibilità della sua esecuzione e, ove indicata nell’atto la persona fisica che rappresenta l’ente, rinvia tassativamente alle norme contenute negli articoli 138 - 139 e 141 dello stesso c.p.c. ma non al 140 cpc che prevede la notificazione in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo 139. Per irreperibilità deve intendersi l’assenza prolungata dalla residenza, dal domicilio o dalla dimora della persona e non l’assenza temporanea limitata a qualche giorno. E la notifica era stata tentata il 29 dicembre, in clima festivo in cui era lecito allontanarsi dalla propria abitazione; non fu provata la irreperibilità della società ed il suo rappresentante ricevette regolarmente la comunicazione dopo pochi giorni (03.01.06) ma oltre il termine massimo che scadeva il 31.12.2005. Né il difetto di notifica risulta sanato dalla conoscenza da parte del destinatario in quanto la stessa risulta avvenuta oltre il termine di scadenza, sebbene l’atto, protocollato il 21.12.2005, riguardasse l’anno di imposta 1998. Anche il secondo motivo di censura appare fondato: i proventi straordinari furono esaminati documentalmente dall’Ufficio che li classificò, in massima parte, come fatturazione di incentivi da corrispondenti commerciali, provvigioni varie, prestazioni di intermediazione e riaddebito di interessi di mora e conseguenti la risoluzione dei mandati di vendita con le case produttrici dei veicoli. Risulta, quindi, condivisibile la tesi del ricorrente che li definisce ricavi tipici del settore rientranti nella caratteristica attività di concessionari di veicoli industriali e, pertanto, il loro ammontare deve cumularsi con gli altri ricavi fornendo il risultato positivo e congruo superiore a quello ipotizzato presuntivamente nell’Avviso impugnato. Il ricorso pertanto deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto n…….….emesso dall’Ufficio di ……………….. dell’Agenzia delle Entrate deve essere annullato.

Per la natura della materia trattata, si ritiene che sussistano i giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso spese compensate

Il relatore

il Presidente

Napoli, 12.10.2007

Sentenza depositata il 26.10.2007

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Documenti correlati

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