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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Ristagno di acqua in pubblica via, danni, responsabilità P.A. Stampa E-mail
mercoledì 21 maggio 2008
Tribunale di Nola, sentenza del 15 maggio 2007

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Risarcimento danni – Responsabilità P.A.

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DANNI AL FABBRICATO – UMIDITA’ DIFFUSA CAUSATA DA RISTAGNO DI ACQUA PIOVANA IN PUBBLICA VIA – RESPONSABILITA’ DELLA P.A. - SUSSISTE

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[Tribunale di Nola, Dott.ssa Antonia Ardolino, sentenza del 15.05.2007]

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Nola, dott.ssa Antonia Ardolino, pronunziando in funzione di Giudice Unico ex art. 190 bis c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 229/98 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: risarcimento danni,

vertente tra

Tiziox Gx e Tiziox Px elett.te dom.ti in Acerra … presso lo studio dell’avv. …, giusta procura a margine dell’atto di citazione -attori-

E

Comune di Xxxx in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in Xxxx presso la casa comunale, rapp.to e difeso dall’avv. … che lo rappresenta e difende giusta delibera di G.M. n. … -convenuto-

Nonché

Amministrazione Prov.le di Napoli in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.ta in Nola … presso lo studio dell’avv. … che la rappresenta e difende giusta delibera della G. P. del … 1996 per Notaio Kkkk –convenuta-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore dell’attore concludeva per l’accertamento della responsabilità dei convenuti per i danni subiti dall’immobile di proprietà dell’attore e quantificati come in atti.

Per il convenuto comune rigettarsi la domanda perché infondata.

Per la convenuta Amm.ne Prov.le rigettarsi la domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5.10.1998, l’attore conveniva in giudizio le parti convenute sostenendo di essere proprietario dell’immobile sito in Xxxx alla via …. N… e lamentava che da diversi anni il tratto di strada che confina con il fabbricato si allagava per effetto delle precipitazioni invadendo anche i margini della sede stradale, fino al raggiungimento delle mura perimetrali dell’immobile, deduceva che il ristagno di acque ha provocato alla struttura un rilevante pregiudizio statico per effetto delle umidità diffuse prodottesi nel tempo.

Deduceva che il ristagno era provocato dall’assenza di qualsiasi opera di urbanizzazione da parte del Comune e dell’Amm.ne prov.le.

Il Comune di Xxxx ritualmente convenuto in giudizio si costituiva ed eccepiva l’inesistenza di nesso di causalità tra l’allagamento della via … e le macchie di umidità che sono comparse nell’immobile di proprietà dell’attore. Deduceva inoltre l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni con riferimento a quelli che trovano origine in eventi precedenti al 5 ottobre 1993. Nel merito deducevano la corresponsabilità del Tiziox nella causazione dei fatti, sia per aver lasciato progredire il danno sino alle conseguenze riferite nell’atto introduttivo, sia per non aver mai richiesto l’intervento dell’Amministrazione.

La convenuta Amministrazione prov.le contestava genericamente la domanda sostenendo la carenza di legittimazione passiva della medesima in quanto il tratto di strada interessato soggiace all’obbligo di manutenzione del Comune di Axxx.

Istruita la causa, escussi i testi citati, conferita ed espletata la consulenza tecnica di ufficio, sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa passava in decisione con i termini di gg.60 e gg. 20 successivi rispettivamente per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, come disposto dagli artt. 190 e 190 bis c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Nel merito si deduce che la responsabilità dell’ente proprietario e/o manutentore della strada – nel caso di specie sino al 18.09.1998 la titolarità del tronco di strada provinciale via … era della Amministrazione Provinciale di Napoli, successivamente veniva trasferito al Comune di Xxxx) è configurabile anche quando i lavori di costruzione, manutenzione degli impianti idrici, regolamentazione delle acque o restauro di una strada vengano dati in appalto, derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l’ente di fare sì che quell’uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del “neminem laedere”.

In relazione ai danni lamentati dall’attore si rileva che la consulenza tecnica d’ufficio espletata dall’ing. Aaaa in maniera approfondita ed esauriente, ha accertato che “le zone di umidità diffusa al primo piano di via … sono dovute ad una non sufficiente captazione del canale di gronda … l’anomala usura dello zoccolo basso esterno dell’edificio che guarda via … e sulla strada comunale trova come plausibile giustificazione nel ristagno di quantità d’acqua nei pressi dell’immobile … identica conclusione per le erosioni riscontrate al muro perimetrale … “.

La ctu ancora in relazione alla causa dei danni subiti e oggetto di domanda giudiziale ha sostenuto che è da addebitarsi ad una non corretta collocazione delle infrastrutture necessaria alla regimentazione delle acque. Tra l’altro il ctu ha chiaramente dedotto che i danni lamentati dagli attori sono da ricondurre sia alla non corretta regimentazione delle acque sia all’incuria degli attori e ad alcuni difetti di fabbricazione dell’immobile, ripartendo in tal guisa la valutazione dei danni.

Ragion per cui ritenendo responsabile per il periodo per cui è causa in solido le parti convenute dei danni lamentati da parte attrice, si condanna il Comune di Xxxx in persona del Sindaco p.t. e la Amm.ne Prov.le di Napoli in persona del Presidente p.t. al pagamento di Euro 6.941,69 in favore dei sigg.ri Tiziox Gx e Px, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della notificazione dell’atto introduttivo sino all’effettivo pagamento.

Stante le valutazioni tecniche effettuate dal ctu in ordine alla causazione degli eventi e dei consequenziali danni si ritiene dover compensare le spese di lite, ivi comprese la ctu come liquidata in data 19.09.2003

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Nola, sezione seconda sezione civile, definitivamente pronunziando in funzione di giudice unico ai sensi dell’art. 190 bis c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

1)-Accoglie la domanda e, per l’effetto dichiara la responsabilità in solido del Comune di Xxxx in persona del Sindaco p.t. e della Amministrazione Provinciale di Napoli in persona del Presidente p.t. per i danni subiti dagli attori al fabbricato di loro proprietà;

2)-per l’effetto condanna in solido il Comune di Acerra in persona del Sindaco p.t. e dell’Amministrazione Prov.le di Napoli in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore dei sigg.ri Tiziox Px e Gx a titolo di risarcimento dei danni dell’importo di Euro 6.941,69 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della notificazione dell’atto di citazione sino all’effettivo soddisfo.

3)-Compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese della ctu come liquidate con ordinanza del 19.09.2003.

Così deciso in Nola, il 15.05.2008

Il Giudice

Dott.ssa Antonia Ardolino

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Documenti correlati

>> Responsabilità P.A.

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