| Acqua, consumo, opposizione a cartella pagamento, prescrizione |
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| sabato 14 giugno 2008 | |
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Tribunale di Nola, sentenza del 13 marzo 2008 . Fornitura acqua Prescrizione quinquennale . OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA ACQUA - FORME E CONTRADDITTORIO - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – INFONDATEZZA – INTERRUZIONE DECORRENZA TERMINI PRESCRIZIONALI - ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 17 DPR N. 602/1973 – INAMMISSIBILITÀ - CONTESTAZIONE DELL'ABNORME IMPORTO - PRESUMIBILE INESISTENZA DEL CREDITO . [Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 13.03.08] . . . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del signor dott. Alfonso Scermino, all’udienza dell’13.3.2008, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente SENTENZA nella causa n. 1158/2005 R.G., vertente tra Meviox , rappresentato e difeso dagli avv.ti … , giusta procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio, con i quali elettivamente domicilia in Xxxxx … , CONTRO Comune di Xxxxx, -contumace- dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono. * I) Processo e contraddittorio Con atto di citazione notificato in data depositato in data 15.2.2005 l’attore si opponeva, sulla base di talune doglianze, alla cartella di pagamento n. 071 2004 01236832 00 emessa dalla Gest Line s.p.a. - Concessionario del Servizio Nazionale Riscossione per Il Comune restava contumace. Senza che fosse espletata alcuna attività istruttoria, la causa era chiamata per la lettura del dispositivo all’udienza dell’11.3.2008: ivi veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.. Anzitutto, deve darsi atto, sul piano squisitamente processuale, che nel presente procedimento il contraddittorio risulta essere stato correttamente incardinato mediante evocazione in giudizio del solo Comune di Xxxxx, nonostante che la cartella di pagamento opposta sia stata emessa dall’ente concessionario per la riscossione Gest Line s.p.a.. Infatti, nel caso di riscossione di un'entrata patrimoniale di un ente locale a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione dei tributi, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto il Comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto l’ente locale comune è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento ( cfr, Cassazione civile , sez. III, 24 giugno 2004, n. 11746). II) Prescrizione Passandosi al merito dell’azione, l’attore eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito azionato. La deduzione deve ritenersi infondata. Orbene, è noto che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilistiche. Pertanto, il credito del Comune al canone dovuto per l'erogazione non trova titolo in una potestà impositiva e, seppur esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruoli e cartelle esattoriali), assume una connotazione tutta privatistica (tra le tante, Cassazione civile , sez. un., 27 novembre 2002, n. 16838; Cassazione civile , sez. un., 13 aprile 2000, n. 133). Il pagamento di un tale corrispettivo, allora, resta certamente soggetto alla prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una "causa debendi" a carattere continuativo. Nella fattispecie, i crediti di cui si discute riguardano le annualità del 1999 e del 2000 ed il Comune, notificando, mediante l’agente di riscossione, la Cartella di pagamento, ha interrotto la decorrenza dei relativi termini prescrizionali solo il 17.01.2005 (data della notifica). Ora, è evidente che qualora gli importi fossero divenuti esigibili proprio alla fine di ciascuna annualità, il predetto termine quinquennale sarebbe maturato alla fine del 2004- per i crediti del 1999 - e alla fine del 2005- per quelli del 2000- : perciò l’eccezione si sarebbe palesata parzialmente fondata, seppur solo con riguardo ai crediti del 1999. Sennonchè, rileva il Tribunale che tanto non è sufficiente all’accoglimento pur parziale dell’eccezione. Infatti, laddove l’attore avesse voluto avvalersi della prescrizione , non avrebbe dovuto limitarsi a far rilevare la vetustà dei corrispettivi pretesi e la loro riferibilità agli anni 1999 e 2000, ma avrebbe dovuto specificamente allegare e provare (anche) il momento a partire dal quale i relativi importi erano divenuti esigibili da parte dell’ente locale, atteso che solo tale data segnava l’inizio della decorrenza del termine prescrizionale. Ed infatti, è chi eccepisce il fatto estintivo ad essere onerato della prova delle circostanze poste a fondamento dell’eccezione: ed in questi termini andava qualificato anche il momento dal quale è iniziato a decorrere il termine ex art. 2934 e ss. c.c., configurandosi esso come ulteriore elemento integrativo - insieme al passaggio del tempo richiesto - della fattispecie estintiva. Tuttavia, nulla è stato allegato né provato a riguardo, essendo rimasto ignoto al Tribunale quali fossero i termini alla scadenza dei quali, secondo la disciplina regolante il rapporto di fornitura idrica, il Comune avrebbe potuto pretendere il pagamento dei canoni della somministrazione e “far valere il diritto” in contesa (art. 2935 c.c.). L’eccezione, perciò, non potrà che essere rigettata. III) Decadenza Con ulteriore doglianza, l’attore adduceva la violazione dei termini dei decadenza posti dall’art. 17 DPR n. 602/1973 in riferimento alla formazione ed esecutività dei ruoli, prospettando il conseguente venir meno in capo al Comune del diritto ad azionare in executivis la pretesa di pagamento in questione. Neanche tale censura può avere seguito. E’ noto come la tutela avverso gli atti esecutivi dell'esattore e, quindi, contro la cartella esattoriale da questi emessa per la riscossione di somme non a carattere tributario, dei quali si denuncino difetti relativi alla regolarità formate degli atti medesimi, può e deve essere fatta valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (ex multis, Cass. Sez. Unite, sentenza 16 novembre 1999 n. 780). A tale soluzione la giurisprudenza di legittimità è pervenuta muovendo dalle pronunce della Corte Costituzionale (soprattutto sent. 6 settembre 1995 n. 437; 26 febbraio 1998, n. 26) sul potere di sospensione della riscossione da parte del giudice ordinario, ritenendosi che "il riconoscimento di tale potere di sospensione in sede di interpretazione adeguatrice prescinda totalmente dal mezzi di tutela accordati in tema di riscossione delle imposte non pagate ritualmente (artt. 53 e 54 d.P.R. 602 del 1973) e che, quindi, ogni rinvio genericamente operato alle norme previste per la esazione delle imposte dirette anche per la riscossione delle entrate non tributarie (nella specie, art. 14 D.Lgs. 46/99) deve intendersi limitato ai mezzi a disposizione dell'Autorità interessata alla riscossione, “con esclusione di tutti quei limiti di tutela giurisdizionale dettati esclusivamente per la riscossione di somme a titolo di tributo (artt. 53 e 54 d.P.R. cit.: potere di sospensione devoluto esclusivamente all'Intendente di Finanza ed inammissibilità delle opposizioni regolate dagli artt. da Sicchè, si è consolidato un iter interpretativo attraverso il quale è stata progressivamente affermata l'ammissibilità dell’azione dinanzi al giudice ordinario avverso una cartella esattoriale al fine di far valere un vizio del procedimento di formazione del titolo esecutivo (Cass. sez. un. 10 gennaio 1992, n. 190; Cass. sez. un. 23 novembre 1995, n. 12107), laddove, come nel caso, si deduca la decadenza del potere di riscossione per violazione dei termini ex art. 17 DPR 602/1973. Tuttavia, nel presente giudizio la doglianza è stata addotta in modo inammissibile. Infatti la questione afferente al rispetto dei termini posti a pena di decadenza dalla norma citata - a prescindere dalla valutazione che avrebbe dovuto farsi in ordine alla loro applicabilità a prestazione di carattere privatistico come quelle di cui si discute – integrava sostanzialmente un’opposizione agli atti esecutivi, riguardando un profilo di regolarità e tempestività del procedimento di esecuzione promosso ( in termini , Cass. Sez. U, Sentenza n. 491 del 13/07/2000) Dunque, la relativa domanda avrebbe dovuto essere proposta non oltre il termine di 5 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica della cartella contestata (17.1.2005) e non, come invece è stato fatto, a distanza di circa un mese da essa (12.2.005). Ed è noto che il rispetto di tali termini attenga a profili di decadenza processuale che devono essere rilevati d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sono sottratti alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544 ex plurimis). III) Merito In via ulteriormente gradata, infine, l’attore contestava l’importo azionato nei suoi confronti, allegando come la somma pretesa fosse assolutamente non corrispondente ai consumi effettuati. Per l’effetto egli, invocando la declaratoria di illegittimità della cartella opposta, sostanzialmente agiva perché fosse accertata la non sussistenza del credito portato dall’atto esecutivo. Ora, in linea di principio, ove l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto ha l'onere di provare la sua pretesa e, non assolvendo tale onere, resterebbe soccombente (Cassazione civile , sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963). Tale prova è stata tuttavia raggiunta per effetto di presunzioni ex art. 2729 c.c.. Infatti, il Meviox depositava in atti articolata documentazione (ricevute di pagamento e note di addebito comunali) attestante il fatto che negli anni immediatamente precedenti al 1999 e 2000 (afferenti ai consumi in contestazione) il consumo dell’acqua da lui stesso effettuato era stato non semplicemente inferiore, ma enormemente più ridotto rispetto a quello che egli avrebbe dovuto realizzare per vedersi addebitare dall’ente locale le considerevolissime somme pretese. Ed effettivamente nel 1997 e 1998 (così come negli anni precedenti) i canoni corrisposti per fornitura idrica ammontavano a somme mai superiori a circa Euro 1000,00 annui, onde appare davvero singolare come solo nel 1999 e 2000, d’improvviso, egli abbia addirittura decuplicato i suoi consumi facendo elevare gli importi fino a più di Euro 11.000 (cartella di pagamento). Sicchè, la obiettiva anomalia della vicenda, unitamente alle circostanze che trattavasi di rapporti di fornitura a private abitazioni e che il contraente in questione è un mero pensionato (in atti), consentono di far ragionevolmente presumere che l’ente locale abbia davvero commesso un errore di calcolo con riguardo al Meviox e che tali presunti consumi non siano stati mai operati dal contraente: e ciò vale tanto più se si considera che esso Comune neanche si costituiva nel presente giudizio per difendere il suo operato . In definitiva, il Tribunale provvederà ad annullare la cartella contestata per inesistenza del credito in quella somma determinata, facendo salvo per il Comune di Xxxxx il potere di pretendere gli importi effettivamente dovuti una volta operati gli opportuni riscontri. Tuttavia, essendo rimasto ignoto al Giudice l’entità dei consumi effettivamente effettuati dall’attore (che non potevano certo essere provati ex art. 210 c.p.c., nulla ostando al Meviox di accedere ex art. P.Q.M. Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, - accoglie la domanda e, per l’effetto, annulla e dichiara illegittima la cartella di pagamento n. 071 2004 01236832 00 emessa dalla Gest Line s.p.a. - Concessionario del Servizio Nazionale Riscossione per - compensa le spese di giudizio. Nola, 13.3.2008 Il Giudice Dott. Alfonso Scermino (Allegato al verbale d’udienza del 13.3.2008) . . . . Documenti correlati: >> Prescrizione . . |
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