| Competenza per territorio – Foro erariale – Deroghe |
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| mercoledì 23 luglio 2008 | |
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Cassazione, Sezione Unite, ordinanza del 2 luglio 2008 . Processo civile . COMPETENZA PER TERRITORIO – FORO ERARIALE DEROGHE (IN TEMA DI CONTROVERSIE PREVIDENZIALI, DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVE, DI DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE O DI CONVALIDA DI SFRATTO) . SI APPLICANO LE REGOLE SUL FORO ERARIALE A TUTTE LE CONTROVERSIE, ANCHE A QUELLE CHE PRIMA DELL’ENTRATA DEL D.LGS. N. 51 DEL 1998 ERANO DI COMPETENZA DEL PRETORE CON ALCUNE DEROGHE PREVISTE DAL LEGISLATORE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI CONTROVERSIE PER SODDISFARE RAGIONI AD ESSE PECULIARI. . [Cassazione, Sezione Unite, ordinanza n. 18036 del 02.07.2008] . (dal sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it ) . . Nella Ordinanza >> [… -si è infatti sostenuto che non potrebbe, in contrario, fondatamente ritenersi che il richiamo posto dal citato art. 7 ai “ giudizi innanzi ai pretori”, in ordine ai quali le norme ordinarie di competenza rimangono ferme anche quando dia in causa un’amministrazione dello Stato, debba intendersi riferito, a seguito dell’entrata in vigore del citato d.leg. n. 51 del 1998 ed in applicazione della norma di cui all’art. 244 medesimo decreto, “ ai giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori”, in quanto: a) quest’ultima disposizione esclude espressamente dalla sua applicazione proprio “i casi di abrogazione per incompatibilità”; b) essa non è rivolta ad incidere sulla disciplina delle competenze territoriali, ma costituisce una norma di chiusura – inserita tra le norme di coordinamento e finali del titolo VII del decreto – del nuovo sistema processuale, che si limita ad attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni del pretore non assegnate espressamente ad altra autorità, anche se relative a procedimenti camerali o nei quali è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero; c) la diversa interpretazione porterebbe all’abnorme risultato di dovere, in qualsiasi causa in cui è parte lo Stato, sempre verificare se la stessa risulti da una qualche abrogata norma già devoluta alla competenza del pretore, al fine di considerare operativa la deroga dell’art.7; -quest’ultimo orientamento merita di essere condiviso in considerazione del fatto che, altrimenti, non potendosi ammettere che tutte le cause oggi di competenza del tribunale in composizione monocratica – comprese quelle già prima di competenza del tribunale – ricadano nella deroga del foro erariale, prevista all’origine per le sole cause di competenza del pretore, si dovrebbe di volta in volta distinguere tra cause che sarebbero state di competenza del pretore, ove non fosse sopravvenuta la normativa sul giudice unico, rispetto alle quali il tribunale monocratico giudica in sostituzione del soppresso pretore e troverebbe perciò applicazione la deroga al foro erariale, e cause che non erano mai state invece di competenza del pretore, rispetto alle quali la deroga non opererebbe; -ciò equivarrebbe a dire che, pur dopo l’introduzione del regime del giudice unico, sopravvivono ancora – sia pure solo ai limitati fini di ammettere o escludere l’applicazione della regola del foro erariale – i criteri discretivi della competenza tra pretore e tribunale; -una tale conclusione – che rischia di proiettare indefinitamente nel tempo gli effetti dei criteri di distinzione della competenza tra tribunale e pretore, dettati in anni risalenti e del tutto privi di ogni ulteriore attualità – appare però manifestamente contraria al sistema della nuova normativa sul giudice unico ed alla logica di semplificazione che vi è sottesa; -quest’ultima normativa, quindi, appare effettivamente incompatibile con il disposto del citato art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, che presupporrebbe il perdurare di una distinzione di competenza tra pretore e tribunale oggi invece venuta meno; -quanto appena osservato, peraltro, non esclude la derogabilità del foro erariale sotto altri profili, quali quelli evidenziati dalla giurisprudenza in tema di controversie previdenziali, di opposizione a sanzione amministrative, di disciplina dell’immigrazione o di convalida di sfratto, ogni qual volta – non già in ossequio ad un pregresso criterio di attribuzione di competenza al pretore, oramai espunto dall’ordinamento, bensì per effetto di specifiche disposizioni concernenti una determinata tipologia di controversie e dettate per soddisfare ragioni ad esse peculiari – si manifesti l’intenzione del legislatore di determinare il foro territorialmente competente in base ad elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli altrimenti risultanti dalla regola foro erariale e perciò destinati a prevalere su questa; …] . . . Leggi alla fonte (al sito della Corte di Cassazione) : . . Testo Ordinanza (formato pdf) >>> http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18036.pdf . . . |
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