| Termini processuali – Sospensione feriale, impugnazione |
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| martedì 12 agosto 2008 | |
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Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sentenza 25/04/07 (fonte: www.nuovofiscooggi.it)
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Termini processuali – Sospensione feriale
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TERMINI PROCESSUALI
PARTENZA IMMEDIATA AL RIENTRO DALLE "FERIE"
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.[Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sentenza n. 25/04/07]
(fonte: www.nuovofiscooggi.it)
.Tratto da:www.nuovofiscooggi.it - Articolo: Termini processuali: partenza immediata al rientro dalle “ferie” - pubblicato il 12/08/2008 in Giurisprudenza (Giovambattista Palumbo)
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“La pronuncia offre lo spunto per fare chiarezza sul calcolo dei giorni utili per ricorrere contro atti notificati fra il primo agosto e il 15 settembre.
La sospensione per il periodo feriale (1° agosto – 15 settembre) non incide sulla ritualità della notifica e impedisce soltanto la decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto, che inizia poi a decorrere dal primo giorno utile dopo il periodo di sospensione e, cioè, dal 16 settembre. Lo ha precisato la Commissione tributaria provinciale di Firenze che, con la sentenza n. 25/04/07, ha giudicato tardivo il ricorso di un contribuente notificato il 15 novembre e prodotto contro un avviso di accertamento notificatogli il 15 settembre.
La norma […]
La controversia e la sentenza della Ctp di Firenze n. 25/04/07 [...] .
Il computo dei giorni utili per proporre ricorso […] In ossequio alla regola generale sancita dall’articolo 1 della legge 742/1969, il periodo feriale compreso tra il primo agosto e il 15 settembre va, quindi, escluso dal computo dei giorni utili. …
L’eccezione L’istituto della sospensione feriale dei termini processuali non è invece applicabile al procedimento cautelare.[…]” ***
Per saperne di più, vedere alla fonte (www.nuovofiscooggi.it): LINK >>>
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