| Abuso edilizio, sequestro preventivo immobile - Impugnazione |
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| venerdì 12 settembre 2008 | |
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Tribunale del Riesame di Napoli, ordinanza del 16 maggio 2008 . Impugnazioni – Riesame (sequestro preventivo immobile - abuso edilizio) . . [Tribunale del Riesame di Napoli sez. XII in funzione di appello, dott.ssa Teresa Areniello Presidente - dott.ssa Paola Russo Giudice - Dott.ssa Diana Bottillo Giudice est., ordinanza del 16.05.2008] . (massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli) . . Massima . IMPUGNAZIONI - RIESAME: sequestro preventivo immobile (abuso edilizio) Controllo del giudice limitato alla conformità dell’impugnato provvedimento alle norme che impongono o consentono l’emissione ed il mantenimento della misura di cautela, nonché la attuale ricorrenza delle esigenze cautelari previste dalla legge - esclusione della verifica della fondatezza dell’imputazione, limitatamente alla ipotizzabilità in astratto della configurabilità del reato. Cognizione del giudice dell’appello E’ circoscritta entro i limiti segnati dai motivi di gravame dedotti dalla parte impugnante e dal decisum del provvedimento gravato, con esclusione della possibilità di proporre motivi del tutto nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado, né il giudice dell’impugnazione può estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni non sottoposte al vaglio del giudice di primo grado. Sussistenza del fumus della commissione del reato di abuso edilizio nel caso di edificazione di un organismo difforme per caratteristiche planovolumetriche rispetto al progetto assentito in concessione che incide sull’assetto territoriale comportando creazione di nuovi volumi e modifiche di prospetti, da cui la astratta configurabilità della violazione urbanistica – persistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione stante la difformità dalla concessione e la non ultimazione dell’intervento edilizio, nonché il pericolo che la libera disponibilità dell’immobile possa aggravare o protrarre oltremodo le conseguenze del reato. . [Tribunale del Riesame di Napoli sez. XII in funzione di appello, dott.ssa Teresa Areniello Presidente - dott.ssa Paola Russo Giudice - Dott.ssa Diana Bottillo Giudice est., ordinanza del 16.05.2008] . . . . TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLI SEZ. XII IN FUNZIONE DI APPELLO . . (…) O R D I N A N Z A Sull’appello depositato in data (…) nell’interesse di Tizio, Caio e Sempronio, avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data (…), con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data (…) avente ad oggetto il manufatto della società K. ubicata nel Comune di Xxxxxx, meglio descritto nel verbale di sequestro del (…). Letti gli atti trasmessi dall’autorità procedente pervenuti il (…), a seguito della camera di consiglio del 16.05.2008, sciogliendo la riserva . O S S E R V A A seguito di istanza presentata dalla difesa in data 8.10.2007, con ordinanza emessa in data 28.11.2007, il GIP rigettava la domanda di revoca del sequestro preventivo, sul presupposto della necessità di verificare la sussistenza dei presupposti di legge relativi al permesso in sanatoria nr. (…) del 18/09/2007 rilasciato ai sensi dell’art.36 DPR 380/2001 in favore della società K.. Avverso tale ordinanza All’udienza del 16/04/2008, il difensore presente eccepiva la inutilizzabilità della consulenza tecnica del P.M. a firma dell’Ing. A. depositata in data 12/03/2008, in quanto svolta successivamente alla scadenza del termine di chiusura delle indagini di cui all’art.405 c.p.p. Il Tribunale rinviava per verificare la data di iscrizione degli odierni istanti nel registro degli indagati al fine di decidere sulla proposta eccezione. All’udienza del 16/05/2008, la difesa insisteva per l’accoglimento della eccezione di inutilizzabilità della consulenza evidenziando che, relativamente a .., la stessa è stata conferita oltre la scadenza del termine per la chiusura delle indagini, mentre, con riferimento a Tizio e Caio, gli stessi non risultavano neppure iscritti nel registro indagati all’epoca del conferimento dell’incarico, essendo stati iscritti con provvedimento successivo del 15/05/2008. Riportandosi ai motivi di appello che illustrava, ne chiedeva l’accoglimento depositando consulenza di parte a confutazione della consulenza del P.M. e documentazione varia. Il Tribunale riservava la decisione in camera di consiglio. L’appello è infondato e va pertanto rigettato. Va preliminarmente evidenziato, relativamente alla dedotta inutilizzabilità della consulenza tecnica del PM. contestata dalla difesa che, in forza del principio del devolutum, la cognizione del giudice dell’appello è circoscritta entro i limiti segnati dai motivi di gravame dedotti dalla parte impugnante e dal decisum del provvedimento gravato. Così individuato il thema decidendum, non possono proporsi motivi del tutto nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado, né il giudice dell’impugnazione può estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni non sottoposte al vaglio del giudice di primo grado (cfr.ex plurimis Cass.pen.sez.II° 21/07/1999 nr.3418). Su tale premessa, ritiene questo Collegio estranei al thema decidendum gli atti di indagine introdotti dalle parti successivamente al proposto gravame. Ciò in quanto gli elementi in base ai quali il tribunale deve decidere in sede di impugnazione sono quelli già entrati nella sfera di disponibilità del giudice che si è pronunciato, senza che possa tenersi conto di elementi nuovi sopravvenuti dedotti dalle parti nel corso delle udienze. Ne discende che la censura difensiva in merito alla inutilizzabilità della consulenza tecnica del P.M. è superata dal rilievo che di essa il Tribunale non ne tiene conto nell’odierno procedimento incidentale ai fini della decisione, stante la preclusione devolutiva. Nel merito, appaiono del tutto condivisibili le argomentazioni enucleate dal GIP del Tribunale di Napoli, nell’ordinanza impugnata. Ricostruendo le vicende articolate del complesso industriale K., va detto che Il GIP, con provvedimento del 6/02/2007, disponeva il sequestro preventivo evidenziando, sulla base del sequestro effettuato dalla P.G. e della richiesta del P.M., che, all'interno del complesso industriale della società, in difformità della concessione edilizia n. XX, rilasciata dai Comune di Xxxxxx , era stato realizzato altro corpo di fabbrica avente le dimensioni di mq. 350 per livello, da cui la sussistenza del fumus del reato di cui all’art.44 D.P.R. 380/2001. Con istanza depositata il 18/03/2007, il Tizio chiedeva il dissequestro dell'opera. Il GIP, con provvedimento del 3/04/2007, rigettava l'istanza su conforme parere dei P.M., evidenziando che, in luogo del preesistente manufatto, era stato edificato un organismo edilizio nuovo e diverso per caratteristiche planovolumetriche in assenza dei prescritti titoli abilitativi con modifiche rilevanti della sagoma e dei prospetti (ordinanza confermata dal tribunale del riesame con ordinanza del 11/07/2007), da cui la permanenza delle esigenze preventive. Nelle more, veniva inoltrata dal titolare della società una prima istanza di rilascio del permesso a costruire in sanatoria (in data 15.5.2007) ai sensi dell’art.36 D.P.R. 380/2001, istruita dall’architetto C. con esito negativo ed una successiva istanza (in data 17.07.2007) a firma dell’ing. X con esito favorevole. Con ordinanza emessa il 28/11/2007, il GIP rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo sul rilievo che l’avvenuto rilascio del permesso in sanatoria non appare, allo stato, idoneo a determinare l’estinzione del reato urbanistico permanendo la necessità di verificare il percorso amministrativo seguito (in particolare alla luce della diversa conclusione dell’arch. C. circa la legittimità della sanatoria) e la sussistenza dei requisiti legittimanti il rilascio del titolo in sanatoria da cui la sussistenza attuale delle esigenze cautelari. Avverso l’ordinanza di rigetto, la difesa proponeva appello. Ritiene questo Collegio che le doglianze difensive vadano totalmente respinte. S’impone quindi la conferma dell’impugnata ordinanza. Va premesso che, ai sensi dell’art.321 c.p.p., i presupposti che legittimano il sequestro preventivo consistono nel fumus boni iuris, ovvero l’astratta configurabilità di un reato e nel periculum in mora, ovverossia il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, da intendersi non quale generica ed astratta eventualità, bensì quale concreta possibilità desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto che la cosa assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento e prosecuzione del reato o alla agevolazione di altri reati (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.VI°21/07/1999 nr.806). Ciò premesso, deve rilevarsi che nel procedimento incidentale, il controllo del giudice concerne la conformità dell’impugnato provvedimento alle norme che impongono o consentono l’emissione ed il mantenimento della misura di cautela, nonché la attuale ricorrenza delle esigenze cautelari previste dalla legge. Viceversa, il controllo non si estende anche alla fondatezza in sé dell’imputazione che è invece oggetto del procedimento principale, salvo il caso della palese ed eclatante difformità tra fattispecie reale e fattispecie legale. In altri termini, la verifica dell’antigiuridicità penale del fatto va compiuta sul piano dell’apparenza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell’ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla ipotizzabilità in astratto della configurabilità del reato. E’ principio pacifico della Suprema Corte di Cassazione che l’accertamento del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica (cfr. tra le altre Cass., SS.UU., n. 23 del 29.1.97; Cass. pen. sez. VI, 5/08/1999 nr.2672). Ciò posto, condividendo appieno le argomentazioni enucleate dal GIP nell’ordinanza impugnata, dagli atti di causa disponibili (cfr. atti di P.G. e relazione del C.T. del P.M. Ing. Y del 12.07.2007), si ricava che l’immobile di proprietà della società K. risulta essere oggetto di interventi edilizi non assentiti dalla Pubblica Amministrazione. Ed infatti, ottenuta la originaria concessione edilizia, veniva presentata a firma di Tizio, una DIA per la ristrutturazione del fabbricato mediante demolizione e ricostruzione, intervento che, a ben vedere, necessitava in realtà di permesso a costruire in quanto induceva alla creazione di un organismo planovolumetrico difforme da quello originario con aperture di varchi di accesso non previsti e modifiche rilevanti di sagome e prospetti. Giova precisare che, sebbene, ai sensi dell'art.22 T.U. Edilizia e della legge regionale n. 19/2001 l'intervento qualificato come ristrutturazione edilizia apparentemente può essere eseguito mediante denuncia di inizio attività, le sanzioni penali di cui all’art.44 sono comunque applicabili qualora l'intervento edilizio sia eseguito in totale difformità dalla denuncia di inizio attività, come si è verificato nel caso di specie. Infatti, lungi dal progettare una ristrutturazione leggera del complesso immobiliare fedele al precedente, era stata di fatto prevista la realizzazione di un organismo diverso con modifiche essenziali di sagome e prospetti e con aumenti planovolumetrici tant’è che il 1/08/2006, senza ancora attuare la prima DIA, veniva presentata una nuova DIA in variante (nr. bbb…/2006), con cui si comunicava la non ricostruzione della copertura al livello preesistente con sagoma a falde bensì la realizzazione di un secondo livello. In altri termini, l'intervento di cui alla DIA n. aaa…/06 rappresentava un ampliamento dell'intervento edilizio previsto in concessione tale da determinare la creazione di un organismo planovolumetrico difforme da quello assentito che necessita del preventivo assenso della Pubblica Amministrazione, atteso l’aggravio urbanistico maggiore e l’incidenza sull’ordinato assetto territoriale. Con la successiva DIA nr. bbb… dell’agosto 2006 fu, in realtà, progettata la edificazione di una nuova costruzione, distinta dalla precedente per sagoma e volumetria, e strutturalmente e funzionalmente connessa all’altra. In relazione a tali interventi, l’ufficio tecnico evidenziò l’esistenza di motivi ostativi trattandosi di interventi non assentibili attraverso la mera denuncia di inizio attività. E’ palese, quindi, che gli interventi così come concepiti, miravano ad eludere gli ostacoli normativi esistenti (attesa la vigenza del P.R.G. che impediva nuove creazioni volumetriche consentendo esclusivamente interventi di manutenzione e ristrutturazione del preesistente), operandosi in tal modo il frazionamento dell’immobile e degli stessi titoli edilizi laddove questi ineriscono, invece, ad un unico lotto fondiario e ad un complesso immobiliare unitario non scindibile che va rappresentato e valutato organicamente. Giova appena evidenziare che la illegittimità dell’intervento si ricava dalla irritualità stessa della procedura amministrativa posta in essere, non essendo prevista normativamente la possibilità di ricorrere alla variante della denuncia di inizio attività. Per contro, Alle denunce di inizio attività ha fatto seguito la presentazione, in data 14/05/2007, di una prima istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 dei T. U. Edilizia da parte di Tizio quale amministratore delegato della K., subentrato a Tizio, con allegati elaborati tecnici a firma dell’architetto Caio. L’istanza è chiaramente finalizzata a sanare gli interventi realizzati a seguito della DIA nr.bbb…/06 in variante alla DIA nr.aaa…/06, il che è una implicita conferma della impossibilità consapevole di assentire i predetti interventi progettati attraverso la semplice DIA. Relativamente al permesso in sanatoria, risulta dagli atti della procedura che il Comune di Xxxxxx nella persona del capo settore architetto C., avviava il 12.06.2007 il provvedimento di diniego delle istanze presentate dalla K. dal momento che le stesse sono state proposte in modo frazionato, senza quindi ricomprendere i globali interventi edilizi realizzati nell’unità immobiliare complessiva (le istanze riguardavano sostanzialmente l’edificio nr.9 destinato ad officina meccanica). In altri termini, si comunicava alla K. l’avvio del procedimento per il diniego in quanto il rispetto dei parametri urbanistici e degli indici edilizi doveva far riferimento all’intera unità immobiliare senza effettuare la frazionabilità dei titoli edilizi laddove nel caso di specie, le istanze presentate in modo frazionato determinavano la impossibilità, allo stato, di procedere alla disamina e valutazione unitaria della consistenza dell'intervento edilizio, in assenza di una rappresentazione organica del complesso immobiliare. Ad onta dei rilievi espressi dall’arch. C., in data 18/09/2007 veniva rilasciato il titolo in sanatoria nr. (…) a firma dell’ing. X. Ebbene, ricostruita l’articolata vicenda del complesso industriale K. oggetto di sequestro, ritiene questo Collegio che sussista indubbiamente il fumus della commissione del reato contravvenzionale attesa la edificazione di un organismo difforme per caratteristiche planovolumetriche rispetto al progetto assentito in concessione che incide sull’assetto territoriale comportando creazione di nuovi volumi e modifiche di prospetti, da cui la astratta configurabilità della violazione urbanistica. Del pari, stante la difformità dalla concessione e la non ultimazione dell’intervento edilizio, deve ritenersi attuale il pericolo che la libera disponibilità dell’immobile possa aggravare o protrarre oltremodo le conseguenze del reato da cui la legittimità del vincolo cautelare imposto. Del resto, anche l'eventuale completamento dell'immobile abusivo non esaurisce le conseguenze dannose del reato che riverbera i suoi effetti non solo sui piano strettamente edilizio, ma anche su quello dell'assetto urbanistico dei territorio, per l'aggravio che in concreto comporta sul regolare assetto di un territorio (cfr. sul punto Cass. SS.UU 29.1.2003 nr.12878). Richiamando quanto sin ora detto in merito alla sanatoria ottenuta dalla K., deve rilevarsi che l’avvenuto rilascio del permesso in sanatoria non appare, allo stato, idoneo ad estinguere il reato urbanistico, non potendosi ritenere acclarati tutti i requisiti che ne legittimano la emanazione. Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell’art.36 D.P.R.2001/380, presupposto imprescindibile della sanatoria (e quindi dell’estinzione del reato) è, oltre al pagamento del contributo di costruzione, la “doppia conformità” dell’intervento edilizio. In altri termini, l’intervento deve risultare conforme agli strumenti urbanistici vigenti generali ed a quelli di attuazione sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda ed in caso di accertamento positivo, sono suscettive di sanatoria anche le opere in corso di esecuzione e non necessariamente ultimate. Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, secondo quanto emerso dagli atti di causa, non risulta rispettata la prescrizione contenuta nel regolamento edilizio relativa alla distanza minima tra gli edifici (l’edificio nr.8 è realizzato pressocchè in aderenza a quello nr.9 oggetto della sanatoria, in violazione, dunque, della distanza inderogabile tra le pareti pari a 10 mt.), di talchè non può ritenersi, allo stato, sussistente il requisito della "doppia conformità" urbanistica ex art. 36 DPR 380/01, attesa la riscontrata violazione alla norma contenuta nello strumento urbanistico. A ciò si aggiunga che, allo stato, non può ritenersi compiutamente saggiata la legittimità dell’iter amministrativo seguito per il rilascio del permesso in sanatoria (mancando la pratica dell’ufficio tecnico ed il parere del responsabile del procedimento). Resta quindi da verificare la legittimità della sanatoria e l’idoneità a conseguire l’effetto estintivo del reato sia per quanto concerne il versamento del contributo di costruzione e degli oneri previsti (oggetto di compensazione con gli oneri versati per la originaria concessione), sia per quanto concerne il rispetto dei parametri urbanistici e degli indici edilizi anche sotto il profilo della valutazione frazionata degli interventi edilizi realizzati nel lotto industriale, tenuto conto che la sanatoria riguarda il solo edificio nr.9 laddove, in aderenza, risulta edificato altro manufatto tale da creare un corpo di fabbrica organico ed unitario, sia, infine, per quanto attiene al tenore letterale del permesso ove si fa riferimento alla esecuzione futura di lavori e non invece a lavori già eseguiti. La permanenza delle esigenze preventive del protrarsi del reato, giustifica l’attualità del vincolo cautelare sull’immobile. L'ordinanza impugnata si presenta pertanto immune da vizi e va confermata. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali. Per questi motivi RIGETTA L'appello proposto in data 6.12.2007 nell'interesse di Tizio, Caio e Sempronio avverso l'ordinanza dei GIP del Tribunale di Napoli emessa in data 28.11.2007 e, per l'effetto, CONFERMA L'impugnata ordinanza e condanna gli appellanti al pagamento della spese della presente procedura incidentale. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in Napoli, nella camera, di consiglio del 16.5.2008 . Il Giudice estensore Il Presidente . . . |
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