| Condominio. Sospensione delibera in sede monitoria |
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| mercoledì 07 marzo 2007 | |
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IL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NON HA POTERE DI SOSPENSIONE DELLA DELIBERA [Cassazione, Sez. Un. Civ. n. 4421 del 27.02.07]
--- GIUDIZIO MONITORIO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI – OPPOSIZIONE - SOSPENSIONE DELIBERA – INAMMISSIBILITA’
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Dalla Corte di Cassazione
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La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite ha stabilito che
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Nessun potere di sospensione può riconoscersi al giudice del giudizio d’opposizione in relazione alla pretesa influenza su tale giudizio dell’esito del giudizio d’impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale.
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[Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Settimj - sentenza n. 4421 del 27 febbraio 2007]
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Nella Sentenza
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Nel caso di “ … eventuale contrasto di giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto, nell’un giudizio, dell’opposizione al decreto ingiuntivo ed all’accoglimento, nell’altro, dell’impugnativa della delibera, le conseguenze del quale ben possono essere superate, sia in sede esecutiva ove i tempi lo consentono. Facendo valere la sopravvenuta perdita d’efficacia del provvedimento monitorio come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera, sia in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito ..”
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Per leggere la sentenza, vai alla Fonte >> http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4421.pdf |
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