| Procura alla lite rilasciata all’estero, requisiti, no ratifica |
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| martedì 17 febbraio 2009 | |
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Tribunale di Nola, sentenza del 5 febbraio 2009 . Procura alla lite rilasciata all’estero . PROCURA ALLE LITI RILASCIATA ALL’ESTERO - REQUISITI PER ESSERE RICONOSCIUTA DALLA LEGGE PROCESSUALE ITALIANA - VALENZA DELLA LEX LOCI - PAESE ADERENTE ALLA CONVENZIONE DELL’AJA - DIFETTO DI PROCURA NON SANABILE PER EFFETTO DI SUCCESSIVA RATIFICA . [Tribunale di Nola, 2^ Sez. Civ.le, Dott.ssa Bellini, sentenza del 5 febbraio 2009] . (Massima a cura dell’ Avv. Antonio Ambrosino ) . . . . Nella Sentenza si legge: . “…………la procura alle liti anche se rilasciata all’estero è disciplinata dalla legge processuale italiana la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata (art. 83 c.p.c.) rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la validità deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loci”………qualora il paese nel quale sia conferita la procura aderisca alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (ratificata con l. 20.12.1966 n. 1253), è prevista la formalità sostitutiva della c.d. Apostille prevista dagli artt. 3, 4 e 5 della suddetta convenzione…………il difetto di procura al difensore rilasciata nei modi e nei tempi di cui agli artt. 83 e 125 c.p.c. non può essere sanata per effetto di una successiva ratifica dell’operato del difensore medesimo……..”. . . . Per saperne di più, leggere: Testo della Sentenza [Tribunale di Nola, sentenza del 5 febbraio 2009]
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