| Avvocato. Delega professionale, forma scritta, oggetto |
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| sabato 21 febbraio 2009 | |
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Cassazione, Sez. III Civ., sentenza 20 gennaio 2009 . Processo civile . AVVOCATO - DELEGA PROFESSIONALE - FORMA SCRITTA - OGGETTO DETERMINATO . . [Cassazione, Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore R. Frasca, sentenza n. 1345 del 20 gennaio 2009] . (Fonte: www.cortedicassazione.it) . . Nella Sentenza . >> … sottoscrizione della comparsa conclusionale … . >> …4.2. L’articolo 9, primo comma, dell’Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), per la parte che interessa in questa sede, così dispone: 1) Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d’appello, da comunicarsi in copia al direttorio del sindacato, il procuratore può sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell’albo in cui egli trovasi iscritto. 2) Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato. 3) Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d’appello e sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata. E’ comunemente ritenuto che la disposizione contempla due forme di delega professionale: la delega indicata dal primo comma ha carattere generale (infatti, è denominata anche delega stabile ) e può essere conferita per l’intero processo, mentre quella del terzo comma è una delega per singoli atti che possono essere compiuti dal professionista delegato. Questa forma di delega richiede che, ai fini della sostituzione a tutti gli effetti del procuratore delegante, l’atto di nomina sia ricevuto dal cancelliere e comunicato al consiglio dell’ordine; cioè deve indicare uno specifico contenuto e rivestire una forma determinata. La sostituzione per singoli atti del processo richiede anch’essa la delega per iscritto negli atti di causa o una dichiarazione separata, anche se ha una portata operativa ridotta, perché è consentita per gli atti successivi alla costituzione del rapporto processuale e, quindi, presuppone l’avvenuta costituzione in giudizio del procuratore delegante (Cass. 13 maggio 1983, n. 3282). Naturalmente, anche questa forma di delega deve essere determinata nell’oggetto. … . . . . . Per saperne di più (alla Fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it) : . Massima http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2353 Sentenza http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1345.pdf . . . . . |
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