| Notifica con raccomandata (tributario), avviso di ricevimento |
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| venerdì 06 marzo 2009 | |
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Cassazione, sentenza del 5 febbraio 2009 – (Articolo – Fonte: www.fiscooggi.it) . NOTIFICA A MEZZO POSTA -AVVISO DI RICEVIMENTO- . (Fonte www.fiscooggi.it) . . NOTIFICA "RACCOMANDATA": EXTRA TIME PER L'AVVISO DI RICEVIMENTO -Corte di Cassazione, sentenza n. 2780 del 5 febbraio 2009- (Articolo pubblicato da: www.fiscooggi.it) . . . . . Nell’Articolo, pubblicato il 05/03/2009, tra l’altro, si legge: . <La sua mancata produzione in giudizio non conduce automaticamente all'inammissibilità dell'appello L'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato un atto di appello nel processo tributario può essere depositato fino all'udienza di trattazione della causa. Se, peraltro, il notificante si trovi incolpevolmente nell'impossibilità di effettuare il deposito entro tale termine, e la parte cui la notificazione era diretta non sia costituita in giudizio, può essere chiesto al giudice un termine per la produzione dell'avviso stesso o di un duplicato, dimostrando di averlo chiesto all'Amministrazione postale. … > . <In definitiva, a fronte di una siffatta impostazione ermeneutica, la pronuncia di inammissibilità dell'atto processuale notificato a mezzo del servizio postale potrà conseguire soltanto o alla mancata richiesta di rimessione in termini per l'esibizione del richiesto duplicato o al mancato deposito di questo nel termine fissato dal giudice. > . . . . · Per saperne di più, v. Articolo (Fonte: www.fiscooggi.it) : . . . . . . . |
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