| Truffa per erogazioni pubbliche, condanna di persona giuridica |
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| martedì 31 marzo 2009 | ||
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Tribunale di Cosenza, sentenza del 2 marzo 2009 .
(Massima a cura dell’Avv. Angelo Pignatelli) . TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE CONDOTTA CONSISTITA NELL’UTILIZZO DI FALSE FATTURE CON RELATIVE QUIETANZE DI PAGAMENTO CON CUI SI ATTESTAVA ALLA BANCA CONCESSIONARIA DI AVER ESEGUITO GLI INVESTIMENTI COME PROGRAMMATI ANCHE IN RELAZIONE ALLA SPESA SEBBENE IN MANIERA RADDOPPIATA - CONFIGURABILITA’ DEL DELITTO ESSENDO SUSSISTENTI I PRESUPPSOTI COSTITUTIVI DEGLI ARTIFICI, INDUZIONE IN ERRORE E CONSEGUIMENTO INGIUSTO PROFITTO. . CONDOTTA CARATTERIZZATA DALLA MERA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE FALSA CONFIGURABILITA’ DEL DELITTO DI CUI ALL’ART. 613 TER CP E NON 640 BIS CP., ESSENDO CIRCOSCRITTO L’AMBITO DI APPLICABILITA’ A SITUAZIONI CHE NON INDUCANO EFFETTIVAMENTE IN ERROTRE ELEMENTO DISTINTIVO TRA I DUE REATI: ESISTENZA DI UN’INDUZIONE IN ERRORE, QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL DELITTO DI TRUFFA, OVVERO . CONCORSO TRA IL DELITTO DI TRUFFA EX ART. 640 BIS CP E QUELLO DI CUI ALL’ART. 2 D.Lvo 74/2000 - CONFIGURABILITA’. . REATO DI EMISSIONE DI FALSE FATTURE CONDOTTA DI "EMISSIONE" E "UTILIZZAZIONE" DELLE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI EMESSE NEI CONFRONTI DI SOCIETA’ CARTIERE E CONFLUITE FRA I COSTI RILEVANTI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – CONFIGURABILITA’ DELLA CD. FRODE A CAROSELLO. . REATO DI ILLECITA COMPENSAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA CONDOTTA AUTONOMA PREVISTA DALL’ART. 10 QUATER INTRODOTTO IL 4/7/06. . ILLECITO AMMINISTRATIVO EX ART. 24 D.LGS. 231/01 CONDOTTA POSTA IN ESSERE DALL’AMMINISTRATORE UNICO PROTESA A CONSUMARE PRESUPPOSTO PER . .. . . . . TRIBUNALE DI COSENZA . (…Omissis…) . . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO . I signori Aaaaa Dx, Aaaaa Ex, Bbbbb Tx, Ccccc Px, Ddddd Sx, Eeeee Cx e Fffff Rx, sono stati tratti a giudizio per rispondere dei reati contestati come in epigrafe. E’ stata altresì citata a giudizio la società XXXX s.r.l., per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 D.Lgs 231/01, contestato puntualmente al capo A bis). Sono rimasti contumaci gli imputati Aaaaa Ex, Bbbbb, Ccccc, Ddddd, Eeeee e Fffff; presenti Aaaaa Dx e l’amministratore giudiziario della società XXXX . All’udienza del 1/10/07, in assenza di questioni preliminari, è stato dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove precostituite e costituende richieste dalle parti. Quindi, nelle udienze successive sono stati sentiti i testimoni TTaa Bx, TTbb Dx (ud.22/10/07 e 19/11/07 ), TTcc Kx (ud. 20/12/07), TTdd Ax (ud. 3/3/08) indicati dal pubblico ministero, nonché TTee Mx, TTff Fx e TTgg Vx, richiesti dalla difesa. All’esito dell’istruttoria è stata disposta l’acquisizione ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., delle dichiarazioni ai fini IVA e imposte sui redditi e dei modelli F24, costituenti corpo del reato; le parti hanno prestato il consenso all’acquisizione delle visure prodotte all’udienza del 12/11/08. Infine, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza del 3/12/08, il processo è stato definito. MOTIVAZIONE CAPO A) . In sintesi, al capo a) si contesta a Aaaaa Dx, Aaaaa Ex, Bbbbb Tx e Ccccc Px il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, perché, il primo nella veste di promotore e gli altri quali concorrenti nella fase esecutiva, dopo aver avanzato domanda di finanziamento ai sensi della legge 488/92 per la realizzazione di una industria tessile in favore della società XXXX s.r.l. amministrata da Aaaaa Dx, con artifici consistiti nella presentazione di false fatture e nella documentazione di spese per l'acquisto di macchinari, in misura artificiosamente gonfiata rispetto a quella effettiva, inducevano in errore la commissione verificatrice e conseguentemente ottenevano dallo Stato una serie di contribuzioni, erogate a stati di avanzamento fino al saldo del 12 febbraio 2003, nella misura complessiva di euro 4.116.971,31, con pari danno per l'amministrazione erogante. Sull’accertamento dei fatti ha riferito il teste TTbb Salvatore, maresciallo della Guardia di Finanza, il quale, richiamando puntualmente i documenti acquisiti, ha illustrato lo svolgimento e l’esito della verifica effettuata nei confronti degli odierni imputati, ed in proposito ha dichiarato che l’indagine prese inizio da una segnalazione dell'Ufficio italiano Cambi, da cui emergeva che una società, Venivano rinvenuti contratti, fatture e bonifici che evidenziavano l'acquisto (simulato per interposizione fittizia) di macchinari dall’apparente fornitore KKKK s.r.l. ed altra documentazione da cui emergeva che la società XXXX aveva effettuato trattative commerciali aventi ad oggetto le stesse macchine direttamente con fornitori esteri. In effetti i documenti comprovanti le trattative di acquisto avevano ad oggetto contratti, o meglio schemi di contratto, che venivano successivamente ripresi, salvo qualche variante, nelle compravendite concluse, apparentemente, con la società KKKK , che appariva pertanto soggetto interposto fittiziamente . I fornitori effettivi erano di nazionalità estera, appartenenti alla comunità europea; e ciò permetteva, tra l'altro, di concludere acquisti intracomunitari propedeutici alla realizzazione delle cosiddette “frodi carosello”, nelle quali la società intermediaria -apparente fornitore italiano-, dopo aver acquistato i beni all'estero, e perciò tenuta a versare l'Iva in ipotesi di successiva alienazione, trasferiva il bene ad altro soggetto italiano, nella specie alla XXXX; ma, trattandosi di “società cartiera”, non provvedeva al versamento dell'imposta, di cui l’effettivo acquirente veniva illecitamente sgravato. In pratica, veniva riscontrato che Il suddetto sistema era stato congegnato per realizzare una truffa ai danni dello Stato, in quanto . L'investimento prevedeva originariamente spese per oltre 11 miliardi di lire, di cui circa 6 miliardi di lire avrebbero dovuto essere apportati dei soci con versamenti in conto capitale e il residuo era a carico dello Stato, in forma di contributo a fondo perduto. Con riferimento alle fasi del procedimento amministrativo, il teste ha evidenziato che l'istruttoria delle pratiche attinenti al finanziamento era affidata ad una banca concessionaria del servizio, la quale dopo aver ricevuto la domanda, la istruiva secondo indicazioni fornite dalle circolari del ministero dell'industria: veniva effettuata una graduatoria delle istanze ed espresso un parere, sulla base di alcuni indicatori, tra cui anche l'apporto di capitale da parte di chi richiedeva il finanziamento. Approvata l'utile ammissione in graduatoria, il ministero emanava un decreto provvisorio di concessione del finanziamento, con elargizione di contributi a stati di avanzamento, sulla base di autocertificazioni e documentazione delle spese sostenute. Al termine, la banca istruiva la trattazione in modo definitivo, rilevando eventuali anomalie e segnalandole al ministero; questo, in difetto di rilievi da parte del controllore, emanava un decreto di concessione definitiva, effettuato a consuntivo, e cioè dopo aver verificato l’attuazione del programma di investimento. Nelle ipotesi in cui l'investimento non veniva realizzato o evidenziate altre anomalie, per inosservanza delle condizioni previste dal regolamento che disciplina la legge 488/92, potevano essere irrogate revoche parziali dei contributi concessi o, nel caso scostamento dagli indicatori in certa misura, la revoca totale. In particolare, questa scattava se lo scostamento era riferito ad un solo indicatore ed in misura del 20%, ovvero, se riferito a più indicatori, in misura complessiva del 30%. Nel concreto caso, nel corso delle indagini è stato verificato che le fatture emesse dalla KKKK nei confronti della XXXX mascheravano in realtà una interposizione fittizia ed una sovrafatturazione volta ad ottenere i contributi da parte dello Stato, in misura maggiore – pressoché doppia – rispetto al quella effettivamente spettante. Infatti l'importo fatturato veniva regolato tra le parti con movimentazioni bancarie e tuttavia successivamente, riguardo alla sovrafatturazione, si riscontrava un flusso di ritorno delle somme di danaro nelle tasche dei soci della XXXX, i quali poi riversavano nelle casse della società quasi la totalità degli importi rientrati, facendoli apparire quali apporti di capitale proprio. Per quanto riguarda la documentazione dei pagamenti in favore della apparente fornitrice dei macchinari, il danaro risultava così versato. In relazione alla fattura n. 1 del 28 agosto 2000, Ma – e questo è l’essenziale - per gli stessi macchinari, veniva rinvenuta documentazione relativa agli acquisti effettuati all'estero, ed in particolare la trasmissione delle fatture in originale dalla ditta GGGG alla XXXX, seppure intestate alla KKKK alla quale risultavano trasmesse solo le copie (allegati 24 e 25). Inoltre, da verifiche bancarie effettuate nei confronti della KKKK, risultava che questa società, in relazione agli stessi macchinari di cui alle predette fatture, aveva effettuato accrediti in favore di fornitori esteri per complessive 3.093.339.177 lire (allegati 54 – 55 e 83); Quindi si accertava che Il costo dei macchinari era stato pertanto apparentemente gonfiato, come dedotto dal flusso di ritorno delle somme che non trovava alcuna giustificazione, diversa dalla interposizione fittizia. Tale conclusione era avvalorata, dalla trasmissione di fatture originali dei macchinari acquistati all'estero, recapitate direttamente alla XXXX; dal ritrovamento di documenti relativi alla trattativa per l'acquisto dei macchinari che veniva seguita direttamente dall’amministratore unico Aaaaa Dx. Tra l'altro, nell'ambito dei controlli effettuati nei confronti della società interposta, KKKK, risultava che questa - almeno nell’anno 2002 - aveva cessato l'attività, dopo aver cambiato sede da Firenze in Ooooo, dove non veniva riscontrata alcuna sede effettiva. Per quanto riguarda il flusso di ritorno del danaro dalla KKKK, il teste ha evidenziato quanto emerso dagli accertamenti bancari nei confronti di Aaaaa Dx, Aaaaa Ex e Bbbbb Tx, soci della XXXX, ed in particolare la richiesta, da parte di KKKK e del suo amministratore Ccccc Px, di assegni circolari trasferibili che recavano come beneficiari nominativi sconosciuti all'anagrafe tributaria, quali ad esempio Meviox Qx, VVVV ; questi assegni, risultavano infine pervenuti ai soci della XXXX e da questi incassati, per un ammontare complessivo di lire 2.822.050.000. Questa liquidità veniva utilizzata, in misura di lire 2.429.050.000 per l'apporto dei soci al capitale sociale previsto nella pratica di finanziamento, come emergeva altresì dalla quasi contestualità tra il rientro del danaro e il versamento da parte dei soci; infatti le somme pervenute da KKKK, una volta incassate dai soci, nel giro di qualche giorno, venivano riversate in conto apporto di capitale. Gli assegni circolari erano ovviamente di importo inferiore ad euro 1.500, previsto per la loro trasferibilità; si trattava pertanto di numerosissimi assegni. . Il teste ha ricordato che nella pratica di finanziamento era previsto apporto di capitale proprio in misura di circa 6 miliardi di lire; e che pertanto, attraverso la sovrafatturazione ed il flusso di ritorno sopra descritti, lo Stato anziché contribuire in una certa misura, contribuiva in misura pressoché doppia rispetto a quella ammessa, configurandosi una delle ipotesi di revoca del finanziamento; e specialmente quella che prevede lo scostamento da uno degli indicatori in misura non inferiore al 20%. Il teste ha poi aggiunto che, in pratica, per l'istruzione della pratica venivano presentate dichiarazioni liberatorie da parte degli apparenti fornitori (allegati 50 e 51) e autocertificazione da parte dell'amministratore della società XXXX (allegato 58) che attestavano l'effettivo versamento delle somme a titolo di spese sostenute. In particolare, come emergeva dal documento in allegato 48, ALTRI DOCUMENTI. Oltre ai documenti a cui ha fatto riferimento il teste TTbb, illustrandone il contenuto, sono stati altresì acquisiti quelli appresso illustrati. In particolare sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento: - Il decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 69272 del 3 marzo 1999, con cui si concede alla XXXX s.r.l., ai sensi della legge 19 dicembre 1992 n. 488 e successive integrazioni, in via provvisoria il contributo in conto capitale di lire 8.597.490.000 (euro 4.440.233.03), da erogarsi secondo le modalità previste dall’articolo del regolamento adottato con d.m. 527/95 in tre quote annuali di lire 2.865.830.000 ( euro 1.480.077,68) cadauna. All’articolo 3 dello stesso decreto era previsto che "le agevolazioni sono inoltre revocate qualora, calcolati gli scostamenti negativi degli indicatori, di cui all'articolo 6, comma 4 del regolamento nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime dell'iniziativa agevolata : a) anche uno solo di tali scostamenti superi i 30 punti percentuali; b) eseguita la somma dei suddetti scostamenti negativi e rapportata la stessa al numero degli indicatori suscettibili di variazione, la media degli scostamenti così determinata superi i 20 punti percentuali.” (allegato 94). - Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive, n. 120827 del 28 novembre - I bonifici effettuati dalla banca concessionaria in favore della XXXX in esecuzione dei decreti ministeriali superiormente indicati, per le somme esattamente corrispondenti a quelle indicate nel decreto di concessione definitiva, erogate fino alla data del 12/2/2003 (allegati in cartella “C1 – C2 – C3”, da pag. - La relazione sullo stato finale del programma di investimento redatta per conto della banca concessionaria e prodotta all’udienza del 7 aprile 2008, per vero con encomiabile correttezza processuale, dallo stesso difensore dell’imputato. Questa relazione, datata 3 dicembre 2001, propedeutica alla corresponsione della seconda quota, terza quota e del saldo contribuzioni, indica e trasmette al Ministero – quale documentazione finale di spesa – appunto le fatture e i titoli di spesa quietanziati ( tra cui quelle emesse dalla KKKK) per un totale di lire 11.884.978.000; ad essa è allegato il verbale di accertamento spesa dove, a pagina 6, . Il meccanismo posto in essere per frodare lo Stato, può essere così sintetizzato: Aaaaa Dx, legale rappresentante della XXXX, acquistava direttamente presso fornitori esteri i macchinari tessili, compresi nel programma di investimento finanziato ai sensi della legge 488/92; quindi, faceva figurare che l’acquisto era stato effettuato da altra ditta, nella specie dalla KKKK, rappresentata da Ccccc Px, che, a sua volta, ritrasferiva i beni alla XXXX, con simulata lievitazione dei prezzi. In questo modo – e ne va riconosciuto l’ingegno - , con una sola esca portava a casa due prede; e cioè conseguiva due risultati – entrambi illeciti ma vantaggiosi economicamente- : da un lato l’interposizione fittizia della connivente KKKK consentiva una sovrafatturazione simulata che avrebbe poi permesso di documentare allo Stato una spesa pressoché doppia rispetto a quella effettiva, al fine di ottenere una contribuzione, accordata in percentuale, specularmente raddoppiata; dall’altro, essendosi avvalso – come si dimostrerà appresso – di una società cartiera, riusciva ad evadere le imposte, poiché il soggetto che per primo acquistava dai fornitori esteri, perciò tenuto a versare l’IVA, in realtà, data la sua effettiva inconsistenza, si rendeva evasore totale, distraendo in tal modo la responsabilità gravante sull’effettivo ed unico acquirente, individuato nella XXXX. Si è osservato, con gran ragione, che le prove documentali dimostrative della predetta condotta appaiono di un’evidenza matematica. Per quanto riguarda le trattative e gli acquisti effettuati direttamente da XXXX presso i fornitori esteri, vengono in rilevo i documenti di cui agli allegati da Innanzitutto, le conferme d’ordine C00/8036 e C00/8035, del 22/5/2000, con cui con cui la fornitrice estera GGGG AG (doc. 4 e 5) trasmetteva lo schema di contratto alla XXXX per l’acquisto dei macchinari A) Basta confrontare tali documenti con le fatture n. 1 e 2 emesse in data 20/8/2000 e 12/10/2000 dalla KKKK alla società del Aaaaa, per constatare che la fornitura è identica – riguardando le stesse macchine e senza alcuna aggiunta di lavorazioni di adeguamento; cambia invece – e di molto – il prezzo che lievita a complessive lire 6.240.000.000 (documenti nn. 1 e 2 ). Dall’esame dei documenti, non risulta annotata alcuna lavorazione sui macchinari, direttamente ascrivibile alla mano dell’interposta, tale da giustificare siffatta maggiorazione. In realtà, lo scambio di corrispondenza rinvenuta tra i protagonisti della compravendita (MMMM, quale rappresentante italiana della GGGG, e XXXX), chiarisce ulteriormente che l’intera trattativa è stata condotta direttamente dal Aaaaa, il quale poi – raggiunto l’accordo finale – ha fornito il nominativo a cui intestare solo formalmente le macchine. In tal senso, assumono importanza il fax inviato in data 14 marzo 2001 dalla MMMM alla XXXX, in cui rivolgendosi direttamente al signor Aaaaa si lamenta il mancato pagamento delle fornitura di cui alle le conferme d’ordine C00/8036 e C00/8035, nei seguenti termini “purtroppo da parte Sua ci sentiamo ripetere di settimana in settimana e il saldo di tutte le forniture sarà fatto nel giro di pochi giorni, ma non abbiamo alcuna certezza di quanto sopra. Tutti i fornitori ci hanno ufficialmente comunicato che verranno conteggiati a XXXX gli interessi per il ritardato pagamento, come pure i costi per l’immagazzinaggio dei vari impianti” (doc. 16). Ugualmente significativa nella lettera di risposta con cui Come è evidente, non sussiste alcun dubbio sul fatto che l’acquisto dei predetti macchinari sia stato effettuato direttamente dall’amministratore della XXXX, il quale ha pure gestito l’intera fase esecutiva del rapporto contrattuale, ponendosi come interlocutore esclusivo e soggetto direttamente obbligato anche in relazione ai pagamenti. Ne deriva che Ad colorandum, occorre rilevare che la ”immedesimazione” tra interponente e interposta arriva a tal punto che – come emerge dalla lettera in data 4 settembre 2001– allorquando Vengono addirittura rinvenute presso Né vale osservare, come ha tentato di sostenere la difesa, che la ditta di Ccccc Px sarebbe intervenuta per adattare i macchinari alle esigenze della XXXX, così da giustificare la lievitazione dei prezzi. Il seguito prova che questa ipotesi è palesemente infondata. In primis, Non è credibile che il Aaaaa abbia trattato l’acquisto di macchinari su cui avrebbe dovuto eseguire cospicue modifiche, tali da giustificare quasi il raddoppio del prezzo, affidando l’intervento ad una società che, al momento in cui era stato programmato l’acquisto, non era ancora esistente. Per altro, come si è già accennato, delle prospettate modifiche non v’è alcuna traccia nelle fatture emesse dalla KKKK che, ove avesse effettivamente eseguito lavorazioni per adeguare i macchinari, avrebbe certamente indicato nel documento fiscale le voci corrispondenti alla mano d’opera impiegata ed alle integrazioni apportate, senza limitarsi a ricalcare la descrizione dei macchinari così come contenuta nelle conferme d’ordine del vero fornitore estero. Il documento in allegato 23 evidenzia poi che le spiegazioni relative all’installazione delle macchine sono state trasmesse direttamente alla XXXX, quando invece, se fosse vero quanto sostenuto dalla difesa, il naturale destinatario avrebbe dovuto essere il soggetto ipoteticamente incaricato di adeguare ed installare le macchine. La lista di consegna dei macchinari, ovvero la paking list (lista dei colli componenti di una partita di carico) compilata dalla fornitrice GGGG reca come destinatario direttamente In realtà, come pure si dirà nella disamina dei reati fiscali in contestazione, La conclusione è avvalorata dalle seguenti circostanze. Innanzitutto, come accertato dalla Guardia di Finanza (confronta testimonianza di TTbb e verifica di cui al verbale del 5/11/2008, acquisita all’udienza del 12/11/2008 con il consenso delle parti), Nasce dopo che il Aaaaa aveva già programmato l’investimento finanziato dallo Stato e raggiunto accordi con fornitori stranieri per l’acquisto dei macchinari; termina la sua attività il 18/7/2002 – per missione compiuta – dopo aver eseguito i suoi servigi in favore della XXXX. La documentazione relativa alla sua costituzione, ivi compreso l’atto iniziale ed il versamento dei 3/10, è stata rinvenuta presso la sede delle società del Aaaaa (XXXX e ZZZZ NN), Nel periodo in cui è formalmente operativa, ha una sede itinerante ( da Campi … si trasferisce nel comune di Ooooo, dove coincide la sede delle società gestite dal Aaaaa) e, quel che più interessa, non ha a disposizione impianti dove poter eseguire le ipotetiche modifiche, se è vero – come è vero - che le macchine acquistate vengono consegnate direttamente presso Come si è già detto, la paking list (lista dei colli componenti di una partita di carico) dei macchinari compilata dalla fornitrice GGGG reca come destinatario direttamente Tutto ciò sta a dimostrare il completo asservimento alle trame illecite intessute dal Aaaaa per frodare lo Stato. E in tal senso chiude il cerchio – come ultimo ma non meno importante indizio – il flusso di ritorno del danaro originariamente versato dal Aaaaa alla KKKK per documentare allo Stato il maggior prezzo dei macchinari, che appunto quest’ultima, fittiziamente interposta, restituisce alla XXXX interponente: questo elemento appare decisivo per dimostrare che la sovrafatturazione non era giustificata da alcuna lavorazione effettuata dalla ditta del Ccccc, il quale altrimenti non certamente avrebbe restituito la maggiorazione. Sono stati acquisiti in copia gli assegni, le distinte di versamento e gli estratti conto, analiticamente riportati negli allegati da Si è rilevato che l’importo complessivamente restituito è inferiore, sia pure in misura non elevata, rispetto al sovrapprezzo simulato (il Ccccc ha ricevuto lire 6.240.000.000, avendo invece versato ai fornitori lire 3.093.339.177). L’obiezione è facilmente superabile, per il fatto che la differenza è ragionevolmente riconducibile al compenso riconosciuto al Ccccc per l’interposizione, peraltro alquanto rischiosa a causa del concorso in attività illecita. . ULTERIORI ECCEZIONI DIFENSIVE. La difesa ha richiamato l’esito positivo delle verifiche eseguite dalla banca concessionaria culminate con il collaudo; di più, ha invocato le valutazioni fornite dai consulenti difensivi nel processo; infine, ha evidenziato l’ottimo avviamento dell’impresa, con fauste prospettive, attestato dall’amministratore giudiziario. Da tutto ciò ha dedotto argomenti utili a dimostrare la congruità delle somme corrisposte dalla XXXX alla KKKK per le forniture da quest’ultima fatturate e sulla base delle quali sono stati concessi i contributi, escludendo ogni ipotesi di simulazione. Ora su questo ragionamento vi sono da fare alcune osservazioni da cui si desume come gli argomenti difensivi siano privi di solide fondamenta. Innanzitutto occorre evidenziare che la verifica ed il collaudo, evidentemente, non hanno potuto tener conto dei documenti da cui è stata desunta la falsa sovrafatturazione, per la semplice ragione che i verificatori non disponevano dei poteri di indagine sull’intero circuito bancario e di perquisizione che hanno consentito invece alla Guardia di Finanza di appurare la falsità delle fatture emesse dalla società cartiera ed il flusso di ritorno del danaro. Il verificatore per conto della banca concessionaria ha controllato la documentazione esibitagli e, vittima degli artifici posti in essere (tra cui la documentazione di un esborso effettivo per l’intero ammontare fatturato), è appunto caduto in errore sull’entità dell’investimento. In tal senso è utile la relazione sullo stato finale del programma di investimento redatta per conto della banca concessionaria e prodotta in giudizio, per vero con encomiabile correttezza processuale, dallo stesso difensore dell’imputato. La relazione, datata 3 dicembre 2001, propedeutica alla corresponsione della seconda quota, terza quota e del saldo contribuzioni, indica e trasmette al Ministero – quale documentazione finale di spesa – appunto le fatture e i titoli di spesa quietanzati ( tra cui quelle emesse dalla KKKK) per un totale di lire 11.884.978.000; ancor più chiaro è il verbale di accertamento spesa allegato alla stessa relazione, dove, a pagina 6, Dunque la banca concessionaria, e per essa il Ministero, prendeva per buone ai fini della documentazione della spesa anche le fatture con cui erano stati artificiosamente aumentati i prezzi dei macchinari, in ciò indotta in errore anche dalla documentazione dei pagamenti effettuati in favore di KKKK (senza sapere ovviamente che parte di quei pagamenti sarebbe stata restituita sottobanco). Quanto al flusso di ritorno del danaro, la difesa, ben consapevole della gravità indiziaria di tale elemento, ha allora ritenuto di insinuare il dubbio che il danaro restituito dalla KKKK e dal Ccccc potesse avere una diversa giustificazione, quale ad esempio un precedente prestito personale; ha pure evidenziato che molti assegni recavano girate intermedie da parte di altri soggetti. Il Tribunale ritiene di dover ancorare il proprio giudizio a dati appurati con certezza sulla base della copiosa documentazione acquisita, dai quali emerge invece che Per contro, la prospettazione di un prestito personale è rimasta per aria, non essendo stato neppure allegato alcun collegamento con circostanze ed elementi concreti. Quanto ai giratari, anche senza sopravvalutare l’apposizione di girate corrispondenti a nomi di fantasia non censiti all’anagrafe tributaria (es. Meviox Qx), resta il dato di fatto che quelle somme comunque sono transitate – senza alcun’altra giustificazione e nel medesimo contesto temporale - dalle casse della KKKK e del Ccccc in quelle dei soci della XXXX. In relazione alle consulenze eseguite nel corso del processo occorre sottolineare che la relativa valutazione non appare suffragata da indagini di mercato; di contro, la documentazione delle trattative intercorse con la fornitrice estera e le conferme d’ordine dimostrano che il prezzo degli stessi macchinari era pari alla metà di quello poi praticato dalla società interposta, essendo inverosimile che ipotizzati - ma non dimostrati - adeguamenti abbiano potuto addirittura farne raddoppiare il prezzo. La consulenza del dottor Mx TTee- già presidente del collegio sindacale della ZZZZ NN[1] -, acquisita all’esito del conforme esame dibattimentale, non illustra e spiega quali adeguamenti e quali modifiche siano state concretamente apportate; non richiama alcuna indagine di mercato per approfondire tale verifica. Come si è detto, inoltre, nelle fatture emesse dalla KKKK non v’è traccia alcuna di questi adeguamenti, la cui esecuzione non rientrava di certo nelle possibilità di una “società cartiera”, appena costituita, priva di impianti, con una sede itinerante, e che cessava di operare, di li a poco, dopo che L’asservimento alle esigenze della XXXX non è solo evidenziata dalla predetta coincidenza cronologica, ma come si è visto, anche dal rinvenimento dell’atto costitutivo, della ricevuta di versamento dei 3/10 relativi alla KKKK, come pure delle fatture di acquisto dei macchinari dai fornitori esteri, il tutto presso la società del Aaaaa. Qui si inserisce l’ulteriore deduzione difensiva, secondo cui l’acquisizione di questi atti serviva a verificare la correttezza commerciale e l’affidabilità del partner. Occorrerebbe aver il senso del verosimile completamente allentato per non accorgersi della infondatezza di questa asserzione: Infine, le dedotte attestazioni e fauste prospettive asseritamente dichiarate dall’amministratore giudiziario sono andate a vuoto: in coincidenza della decisione infatti La difesa ha poi osservato che sarebbe inverosimile che l’autore dell’illecito abbia conservato tutte le “controscritture” a prova della simulazione nella sede dove poteva prevedere che sarebbe stata sottoposta a verifica, non essendo consueta tanta superficialità e spregiudicatezza neppure nell’immaginario eldorado dei truffatori. A parte il fatto che il Aaaaa era alla sua prima esperienza, come emerge dal casellario giudiziale, e dunque non particolarmente smaliziato, è comunque facile obiettare che la commissione incaricata della verifica non aveva il potere di perquisizione, non potendo perciò trovare la documentazione comprovante la falsità delle fatture (peraltro detenute presso la sede della ZZZZ NN, altra società del gruppo Aaaaa), ma doveva limitarsi a verificare quanto le veniva esibito; e così ha proceduto, come appunto attestato nella relazione. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, invece, partivano da lontano, e precisamente dalla segnalazione da parte dell’Ufficio QQQiano Cambi che indicava operazioni sospette compiute dalla KKKK. . Per farla breve, al cospetto di una montagna di prove a sostegno della tesi accusatoria e in assenza di valide eccezioni difensive, frantumate dal martello della logica, va ritenuta pienamente provata la condotta criminosa di cui al capo a). . Come è noto, la legge n. 488/92 è destinata ad agevolare gli imprenditori che intendono avviare od ampliare imprese produttive nelle aree svantaggiate del paese. L’agevolazione, cofinanziata con i fondi della C.E.E., consiste in un contributo a fondo perduto che varia in relazione alle aree in cui viene compiuto l’investimento. La disciplina, per quanto di specifico interesse in questa sede, prevede quale misura massima consentita dell’agevolazione, per dimensione di impresa e ubicazione, il 50 % ESN ( equivalente sovvenzione netta) + il 15 % ESL (equivalente sovvenzione lorda), da erogare in 3 quote. Con particolare riferimento al programma di investimento oggetto della domanda presentata da XXXX, era concesso in via provvisoria un contributo in conto capQQQe pari all’80%, misura massima consentita dell’agevolazione, per dimensione di impresa e ubicazione; tale contributo, sulla base di un programma di investimento lire 11.661.000.000 (di cui lire 7.390.000.000 per macchinari), veniva perciò provvisoriamente deliberato in lire 8.597.490.000 (euro 4.440.233,03), come da decreto del Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 69272 del 3/3/1999. Inoltre, all’ 3 dello stesso decreto provvisorio era previsto che "le agevolazioni sono inoltre revocate qualora, calcolati gli scostamenti negativi degli indicatori, di cui all'articolo 6, comma 4 del regolamento nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime dell'iniziativa agevolata: a) anche uno solo di tali scostamenti superi i 30 punti percentuali; b) eseguita la somma dei suddetti scostamenti negativi e rapportata la stessa al numero degli indicatori suscettibili di variazione, la media degli scostamenti così determinata superi i 20 punti percentuali. Per l’erogazione definitiva, veniva adottato il Decreto del Ministero delle Attività Produttive, n.120827 del 28 novembre In tali provvedimenti era puntualmente richiamato l’ articolo 7, comma 2, del regolamento secondo cui: “. Ciascuna delle due o tre quote e' erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata”. Tanto premesso, è evidente che nei fatti sopra accertati si ravvisano certamente gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall’articolo 640 bis c.p. Gli artifici sono rappresentati dall’utilizzo delle false fatture con le relative quietanze di pagamento rilasciate dalla KKKK, con cui Aaaaa Dx, nella sua qualità di amministratore della XXXX, faceva apparire alla banca concessionaria, e quindi al Ministero, di aver effettuato investimenti così come programmati anche in relazione alla spesa, sebbene il costo effettivo fosse pari a circa la metà. L’induzione in errore era ulteriormente sostenuta dalla documentazione del movimento di danaro versato all’apparente fornitrice, la quale, immediatamente dopo, lo restituiva sottobanco ai soci della XXXX (il cosiddetto flusso di ritorno). L’ingiusto profitto derivava dal fatto che la banca concessionaria, così indotta in errore, riteneva documentate spese in misura doppia di quella effettiva e, di conseguenza, erogava contribuzioni specularmente raddoppiate rispetto all’importo meritevole di finanziamento. In altri termini, si può dire più semplicemente che il contributo per l’acquisto di macchinari veniva commisurato ad un valore che, così come documentato attraverso l’esibizione delle fatture false e delle quietanze rilasciate dalla ditta compiacente, era artificiosamente raddoppiato rispetto a quello effettivo, sicché, ottenuta conseguentemente l’integrale liquidazione, al Aaaaa rimaneva una ingiusta locupletazione con pari danno per l’ Ente contribuente. E’ perciò evidente che le erogazioni della seconda e terza quota erano dunque causalmente riconducibili alla precedente presentazione delle fatture false rilasciate e quietanzate dall’KKKK, attraverso le quali Dunque non coglie nel segno l’osservazione difensiva secondo cui, data l’insorgenza del diritto al momento di approvazione del finanziamento, l’evento ingiusto astrattamente ipotizzabile sarebbe - al più – l’aver evitato (rectius: tentato di evitare) la revoca del finanziamento, prevista per lo scostamento dagli indici, desumendosi da ciò la configurazione di un fatto diverso da quello contestato. Questa ipotesi di revoca – peraltro verificata - è evidentemente solo un’ulteriore conseguenza della truffa, già integrata in tutti i suoi elementi costitutivi; non può essere perciò considerata quale evento consumativo della truffa, meglio individuabile nell’ottenimento, mediante artifici, della seconda e terza quota di contributo e soprattutto nel saldo finale. La difesa ha poi prospettato, con scarsa ragione, il diverso inquadramento nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p.. La distinzione tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, va ravvisata nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato della induzione in errore del soggetto passivo. Pertanto qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 316 ter cod. pen. e non quella di cui all'art. 640 bis cod. pen. .[2] Laddove invece l’autore non si sia limitato a rendere dichiarazioni mendaci, ma abbia predisposto una serie di artifici, che abbiano indotto in errore il soggetto passivo, ricorre la truffa. L’errore della prospettazione difensiva, peraltro frequente in processi sulla stessa materia, consiste nel sovrapporre un elemento della condotta che può essere comune ad entrambe le fattispecie, ovvero la dichiarazione falsa ovvero la presentazione di falsi documenti, trascurando altro elemento che connota esclusivamente la truffa, ovvero l’induzione in errore. Si impone tuttavia una lettura più approfondita, considerato che la costruzione del delitto di cui all'art.316 ter c.p. come un'ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l'intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l'obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell'Unione europea; mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell'art. 316 ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell'art. 316 ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità. Ora non v'è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l'art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa. Ed allora, come si distinguono in concreto le due fattispecie? Occorre partire dalla considerazione che la realizzazione dell’inganno mediante il falso è l’elemento che caratterizza la truffa, cosicché l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. è circoscritto a situazioni come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale. In effetti, in molti casi, il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo; ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente. D'altro canto l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto. E quindi l'accertamento dell'esistenza di un'induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall'art. 316 ter c.p., è questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito. Nel caso concreto, le erogazioni della seconda, terza quota e saldo, sono state effettuate a stati di avanzamento ed a consuntivo, dopo che la banca concessionaria ha verificato la realizzazione della corrispondente parte di investimenti, mediante la consultazione della documentazione esibita dal Aaaaa. Come si è già ampiamente detto, la suddetta verifica è stata viziata da errore determinato da artifici e raggiri, consistiti nel prospettare e documentare spese per investimenti in macchinari artatamente gonfiate. Si sottolinea che le rete degli artifici non si è limitata alla presentazione delle fatture false, ma è stata così abilmente tessuta a tal punto da far figurare addirittura il versamento dell’intero importo fatturato e quietanzato, mediante la documentazione di tutti i passaggi di danaro dalla XXXX alla KKKK; salvo poi ottenere la restituzione del sovrapprezzo attraverso il flusso di ritorno, ovviamente avvenuto sottobanco ed all’insaputa del verificatore. L’ente deputato alla verifica degli investimenti, propedeutica al rimborso della spesa, è stato in tal modo indotto in errore, ed in conseguenza dell’errore ha consentito l’erogazione del contributo. E’ da escludere altresì la configurabilità del reato previsto e punito dall’articolo 316 bis c.p., quantomeno riguardo alla erogazione della seconda, terza quota e saldo del contributo statale. La norma punisce “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”. È evidente perciò che l'art. 316 bis c.p., essendo inteso a reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità per le quali erano stati erogati, non può che riferirsi appunto alla malversazione dei contributi distraendoli dal vincolo di destinazione. Gli art. 316 ter e 640 bis c.p., sono entrambi destinati a reprimere la percezione di per sé indebita dei contributi, indipendentemente dalla loro successiva destinazione. L’ipotesi di cui all’articolo 316 bis sarebbe riferibile, al più, in relazione alla prima quota se versata in acconto; in tal caso infatti prima del versamento non risulterebbe posto in essere alcun artificio; il beneficiario avrebbe solo successivamente distratto l’acconto ricevuto dalla finalità per cui era stato riconosciuto. Tale configurazione però non si attaglia alle erogazioni della seconda, terza quota e saldo, effettuate a stati di avanzamento ed a consuntivo, ovvero subordinatamente alla verifica da parte della banca concessionaria in ordine alla effettiva realizzazione della corrispondente parte di investimenti. Come si è già ampiamente detto, il benestare della banca concessionaria -avvenuto in data 3 dicembre 2001 - ed il conseguente versamento delle ulteriori quote (non più in acconto, ma a consuntivo) è stato ottenuto con artifici e raggiri, consistiti nel prospettare e documentare falsamente alla banca spese per investimenti in macchinari artatamente gonfiate. Dunque nel caso di specie, l’induzione in errore ha determinato la percezione del contributo; e non si è trattato perciò di una semplice malversazione, non preceduta da artifici. . In particolare, occorre stabilire se, quando le somme siano erogate in più rate o quote, si versi in ipotesi di reato continuato o viceversa di consumazione "prolungata". Si è affermato che il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata.[3] E ciò perché il soggetto agente manifesta sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, e quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno". [4] Nel concreto caso, dunque si deve precisare che il momento iniziale va individuato nella realizzazione della condotta truffaldina, consistita nella esibizione delle fatture false, e nell’allestimento della rete di artifici, consistiti nella allegazione di quietanza liberatoria, nella documentazione di pagamenti (che poi sarebbero in parte rientrati sottobanco), tali da indurre in errore l’ente verificatore sulla erogabilità della seconda e terza quota e del saldo; la consumazione coincide con il versamento del saldo, avvenuto con bonifico del 12 marzo 2003. A partire da questa data e fino a quella della decisione, non è ancora decorso il termine necessario a prescrivere e l’intera condotta si è consumata sotto il vigore della legge n. 300 del 2000. . Non pertinente appare il richiamo alla nota decisione che, sempre in tema di erogazioni periodiche, ha ravvisato la consumazione nel momento costitutivo del rapporto, escludendo la configurabilità di una consumazione prolungata in relazione alla percezione dei ratei successivamente maturati. In quel caso infatti, esattamente all’opposto della questione controversa in questa sede, l’ingiustizia del danno era circoscritta alla fase costitutiva del rapporto, e non anche al suo successivo svolgimento, connotato comunque da prestazioni sinallagmatiche la cui remunerazione trovava una ragione nei principi dell’arricchimento sine causa .[5] . In conclusione, al cospetto di una montagna di indizi di colpevolezza gravi precisi e concordanti; e in assenza di spiegazioni alternative dotate di credibilità razionale, si deve concludere per la compiuta dimostrazione degli elementi costitutivi del reato contestato. . I SOGGETTI. E’ indubbia l’ascrivibilità dei fatti a Aaaaa Dx, promotore dell’intera vicenda criminosa: in qualità di amministratore unico della XXXX conduce le trattative con i fornitori stranieri e controfirma la corrispondenza in cui indica il soggetto fittiziamente interposto a cui intestare i macchinari; presenzia alla verifica della spesa da parte della banca concessionaria, esibendo le false fatture; autocertifica di aver sostenuto gli investimenti nella misura artificiosamente maggiorata. Tali circostanze, dimostrano, con evidenza matematica, la riconducibilità al medesimo Aaaaa Dx dei fatti contestati al capo A), sia nella fase della programmazione, sia in quella della esecuzione. Diversamente è a dirsi per Ccccc Px, Aaaaa Ex e Bbbbb Tx. A costoro infatti si contesta il concorso nella fase esecutiva, rispettivamente consistito, per il Ccccc, nell’essersi prestato ad emettere le fatture che dissimulavano una interposizione fittizia finalizzata a maggiorare i costi e, per gli altri due, nell’aver ricevuto in qualità di soci della XXXX alcuni assegni costituenti il flusso di ritorno del danaro restituito dalla KKKK. Non è neppure contestata alcuna condotta tipica, bensì un contributo dall’esterno su richiesta del dominus dell’intera operazione criminosa, limitato ad elementi di contorno della fase esecutiva. Il loro operato assume connotati molto simili al concorso esterno in reati programmati esclusivamente - ed eseguiti prevalentemente - da terzi. Nella materia sono stati affermati alcuni principi meritevoli di condivisione anche con riferimento alla fattispecie esaminata. Com’è noto, il nucleo centrale significativo del concorso di persone nel reato si fonda sui seguenti principi. La funzione incriminatrice dell'art. 110 c. p. (mediante la combinazione della clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato) consente di dare rilevanza e di estendere l'area della tipicità e della punibilità alle condotte, altrimenti atipiche, di soggetti "esterni" che apportino un contributo causalmente rilevante. E’ tuttavia necessario, da un lato, che siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia oggettivamente e soggettivamente collegata con quegli elementi; - dall'altro, che il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della condicio sine qua non proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto. La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato".[6] Ci si chiede perciò se, sotto questo profilo, nel quadro della truffa congegnata da Aaaaa Dx, i concorrenti “esterni”, si siano resi compiutamente conto dell'efficacia causale della propria attività di sostegno ed abbiano perciò voluto contribuire alla realizzazione del programma criminoso del principale autore. Ad avviso del Tribunale residua un margine di dubbio, per il fatto che il contributo diretto a mascherare la falsa sovrafatturazione poteva essere diretto anche ad altre finalità, quale ad esempio la frode fiscale; ma già tale l’ambivalenza non risolve il dubbio in ordine alla consapevolezza della truffa di cui al capo A). Oltre a ciò, assume rilevanza, per solo il Ccccc, l’estraneità alla compagine sociale che si è avvantaggiata dell’evento truffaldino; per Aaaaa Ex e Bbbbb Tx l’estraneità alla vita della stessa compagine, gestita con assoluta padronanza da Aaaaa Dx. Residua perciò un dubbio, esiguo ma ragionevole, sulla necessaria consapevolezza da parte di Aaaaa Ex, Bbbbb Tx e Ccccc Px in ordine al programma truffaldino, predisposto ed attuato da Aaaaa Dx; i tre vanno mandati assolti dalla contestazione sub A) per non aver commesso il fatto. . I REATI CONTESTATI DA B) a O) . Secondo le contestazioni riassunte in epigrafe, il signor Aaaaa Dx, nella qualità di amministratore unico della XXXX s.r.l. e della ZZZZ NN s.r.l., con l’ausilio di Ccccc Px, Ddddd Sx, Eeeee Cx e Ffff Rx, soggetti che di volta in volta emettevano false fatture, poneva in essere un sistema diretto ad evadere le imposte attraverso le cosiddette “frodi carosello”, indicando nella dichiarazione dei redditi elementi passivi fittizi riconducibili a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, relative ad acquisti intracomunitari; inoltre, non solo evadeva totalmente l’imposta sul valore aggiunto, ma addirittura portava artificiosamente in compensazione il corrispondente importo nel modello F.24, causando un ingiusto danno all’Erario. Quanto al capo B), si tratta delle stesse fatture numeri 1 e 2 del 28/8/2000 e del 12/10/2000 emesse dalla KKKK di Ccccc Px in favore della XXXX, già superiormente illustrate dal teste TTbb, e di cui si è ampiamente dimostrata l’interposizione fittizia in acquisto intracomunitario; occorre solo aggiungere che in relazione a tale condotta è stata altresì acquisita la relativa dichiarazione ai fini IVA da parte della XXXX e, su accordo delle parti, la verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, prodotta all’udienza del 12 novembre 2008, da cui risulta invece che La ricostruzione delle altre condotte è stata affidata alla testimonianza di TTcc Kx, maresciallo della Guardia di Finanza, il quale ha illustrato la documentazione rinvenuta e sequestrata, evidenziando altresì gli ulteriori elementi di riscontro appurati nel corso delle investigazioni. Il metodo di accertamento si è basato sul confronto delle operazioni documentate da ciascuna fattura, con dati extracontabili e con gli esiti di accertamenti e visure. In particolare, nel corso della verifica fiscale, è stata rinvenuta la fattura n.17 emessa il 31 ottobre 2001 dalla KKKK nei confronti ZZZZ NN s.r.l., con imponibile pari a euro 346.026,00 oltre Iva del 20% pari a 69.205,00 euro, per un totale di euro 415.231,00, annotata tra i beni ammortizzabili sul registro degli acquisti ed avente ad oggetto il macchinario con numero di matricola 70369. In proposito il testimone ha precisato che, per mero errore, riconosciuto in sede di accertamento, sulla fattura era erroneamente riportato il numero di matricola 76651, benché - come verificato dal riscontro diretto sul macchinario oggetto di fatturazione - il numero esatto era quello di 70369. Per questa operazione, è stata scoperta documentazione extracontabile, ed in particolare la corrispondenza intercorsa dalla ZZZZ NN e Dopo pochi giorni, e precisamente il 29 ottobre 2001, L’interposizione fittizia della KKKK, è stata ulteriormente riscontrata dal ritrovamento del documento in allegato 106, relativo a una corrispondenza in lingua inglese intercorsa tra In sintesi con riferimento al macchinario 76369, contabilmente risulta che ZZZZ NN ha acquistato da KKKK per il prezzo complessivo di euro 415.231,00 Iva compresa; laddove invece, sulla base dei documenti extracontabili, relativi alle fasi delle trattative e di esecuzione del contratto, è stato accertato che il prezzo corrisposto direttamente da ZZZZ NN al fornitore estero era di sterline 40.000, facendo figurare come acquirente . Lo stesso modus operandi è stato constatato nei rapporti tra I fatti accertati sono documentati dagli allegati al verbale di constatazione del 27 dicembre 2004 (documento 101). Il teste ha aggiunto che nel corso della verifica è stata rinvenuta la fattura n.133 del 31 ottobre 2001 con riferimento al macchinario con matricola 76326, emessa dalla QQQ Mec nei confronti della ZZZZ NN, con un imponibile di 703.000.000 di lire, oltre Iva al 20% per lire 140.600.000, bene acquistato con il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 388 del 2000, mediante presentazione del modello F24 del mese di novembre 2001. Contabilmente Nella documentazione ritrovata nel corso della verifica, si evidenziava un riscontro extracontabile tra In questa richiesta, Un altro riscontro extracontabile era costituito dal documento di trasporto di questo bene strumentale, redatto dalla commerciale di Ma.Ann, avente come destinatario In sintesi, con riferimento al macchinario 76326, contabilmente risulta che ZZZZ NN ha acquistato da QQQ Mec per il prezzo complessivo di lire 843.600.000, Iva compresa; laddove invece, sulla base dei documenti extracontabili, relativi alle fasi delle trattative e di esecuzione del contratto, è stato accertato che il prezzo corrisposto direttamente da ZZZZ NN al fornitore estero era di sterline 340.000 marchi tedeschi, facendo figurare come acquirente . Sempre in relazione ai rapporti con Il dato extracontabile è costituito dalla corrispondenza intercorsa tra Dalla lettura della corrispondenza, emerge chiaramente che l’accordo contemplava l’acquisto effettuato da ZZZZ NN direttamente dalla Pxx RRRR (rappresentata dalla SSSS), avente ad oggetto tre macchinari – con matricole numero 7821, 71556 e 71557 – al prezzo complessivo di 315.000 marchi tedeschi. Per queste macchine, oltre alla suindicata fattura 163 relativa al solo macchinario 71556, sono state rinvenute, la fattura n.183 del 31 dicembre 2001, emessa dalla QQQ Mec nei confronti di ZZZZ NN, per il corrispettivo di lire 840. 000. 000, avente ad oggetto il macchinario con matricola 70821 (documento 101/all.26); nonché la fattura n.99 del 31 dicembre 2001, emessa dalla MEVIAXX s.r.l. nei confronti della stessa ZZZZ NN, per il corrispettivo di lire 841.200.000, avente ad oggetto il macchinario con matricola 71557, descritto come nuovo (documento 101/all.26). In sintesi, a fronte di un prezzo contabile, per le tre macchine, di circa 2 miliardi e 100 milioni di vecchie lire, oltre IVA, apparentemente versati dalla ZZZZ NN ai soggetti fittiziamente interposti, risalta un dato extracontabile relativo ad un prezzo di appena 315.000 marchi tedeschi (circa 320 milioni di lire) corrisposto dalla stessa ZZZZ NN alla fornitrice estera Pxx RRRR. Le fatture emesse dai soggetti fittiziamente interposti, venivano considerate ai fini della determinazione del credito d'imposta, utilizzato in compensazione dei debiti di imposta nei modelli F24 presentati, secondo lo schema riassuntivo riportato a pagina 18 del verbale di constatazione (documento 101). Il teste ha poi riferito, in relazione al macchinario di cui alla fattura n.133, che il telaio risultava essere dell’anno 1991 e quindi che lo stesso era presumibilmente usato; pertanto, non poteva essere considerato nella determinazione del credito di imposta, posto che la legge 388/2000 istitutiva della agevolazione, stabilisce che la fruizione della stessa è subordinata alla condizione che l’acquisto abbia ad oggetto beni strumentali nuovi. . Lo stesso modus operandi è stato constatato nei rapporti tra Il teste ha fatto specifico riferimento alle modalità di acquisto di quattro telai per la lavorazione di materiale tessile, con numeri di matricola 70491, 70494, 68874, 68883. Per questi, ha richiamato la fattura in acconto n. 40 del 17 giugno 2002, emessa dalla Eeeexx Mec alla ZZZZ NN per un imponibile pari a euro 50.000,00 oltre IVA al 20%, e perciò di importo complessivo pari a euro 60.000,00 ; oltre a ciò, la fattura a saldo n. 55 del 29 giugno 2002, emessa per un importo complessivo di 1.086.000,00 euro, oltre ad IVA con aliquota del 20% e pari a 217.200,00 euro, e quindi complessivamente 1.303.200,00 euro (allegati 12 e 13 del verbale di sequestro 27/12/2004). A fronte del suddetto dato contabile, è stato trovato, quale riscontro extracontabile della operazione oggettivamente inesistente, la corrispondenza tra Nella fattura della Wwww - acquisita in allegato 111- formalmente intestata alla Eeeexx Mec, avente ad oggetto i macchinari con matricola 70491 - 70494 - 68874 e 68883, era riportato il prezzo complessivo di euro 278.000,00 per i quattro telai comprensivi di accessori. Veniva altresì rinvenuto la documentazione relativa alla Packing list, comprovante la consegna direttamente dal fornitore estero alla ZZZZ NN (documenti prodotti dal P.M. all’udienza del 7/6/2008). In sintesi, per gli stessi telai, è stata rinvenuta documentazione extracontabile comprovante l'acquisto presso fornitori esteri per il prezzo complessivo di euro 278.000,00, laddove invece contabilmente risulta che Oltre alle due fatture nn. 40 e 55 per i quattro macchinari, è stata ritrovata la fattura n. 154 per un quinto macchinario con matricola numero 77391 emessa dalla Eeeexx Mec nei confronti della ZZZZ NN in data 31 dicembre 2002 per imponibile di 160.000,00 euro, oltre Iva al 20%, e quindi complessivamente di 192.000,00 euro. Il riscontro extracontabile è costituito dai documenti acquisiti ai numeri 107, 108 e 109. Il . Il documento in allegato 108 riguarda la corrispondenza intercorsa tra Ed in effetti, seguiva l’emissione della fattura 02/1471 relativa allo stesso macchinario n. 77391, redatta secondo le indicazioni fornite dalla ZZZZ NN, per un corrispettivo di euro 72.000,00, e dove, nello spazio riservato alla destinazione, era riportata una correzione da ZZZZ NN in Eeeexx Mec s.r.l (allegato 109). . ALTRI DOCUMENTI. Oltre ai documenti richiamati dal teste Lo TTcc nel corso della sua deposizione, contenuti nel fascicolo del dibattimento ai numeri di allegazione sopra indicati, sono stati altresì acquisiti i seguenti. - Le dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, relative alla XXXX ed alla ZZZZ NN dei periodi in contestazione, acquisite ai sensi dell’articolo 507 c.p.p all’udienza del 3/12/08, perché costituenti corpo del reato. - I modelli F24 utilizzati anche per la compensazione del credito di imposta ex lege n.388/2000 relativi alla ZZZZ NN s.r.l., prodotti all’udienza del 12/11/08. - Le visure effettuate nei confronti della KKKK s.r.l. e della Eeeexx Mec s.r.l., attestanti l’omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva e imposte sui redditi, per l’intero periodo della loro attività di esercizio, acquisite – previo consenso delle parti – all’udienza del 12/11/08. - Il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 27/12/04. . Come emerge dalla testimonianza del Lo TTcc, dai documenti extracontabili, e dai dati oggettivi contenuti nel verbale di constatazione, le relative fatture emesse per gli stessi macchinari dal soggetto fittiziamente interposto, con importi pure artificiosamente maggiorati, risultavano regolarmente annotate in contabilità ed utilizzate per documentare elementi passivi fittizi, indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto presentata da Aaaaa Dx, in nome e per conto delle due società, XXXX e ZZZZ NN, dal medesimo rappresentate. Quanto all’interposizione fittizia, che mascherava l’inesistenza a livello soggettivo delle operazioni riportate nelle fatture sopra richiamate, la stessa si desume, per Per quanto riguarda l’interposizione fittizia delle altre società che apparentemente sono intervenute nell’acquisto di macchinari all’estero, valgono le seguenti osservazioni, utili a dissolvere ogni dubbio sul fatto che l’acquisto dei predetti macchinari sia stato effettuato direttamente da Aaaaa Dx, in rappresentanza delle società da lui amministrate. Egli infatti, nella predetta qualità, ha gestito l’intera fase esecutiva del rapporto contrattuale, ponendosi come interlocutore esclusivo e soggetto direttamente obbligato anche in relazione ai pagamenti. Sono state addirittura rinvenute presso Per tutte le fatture emesse dai soggetti interposti, si assiste ad una pedissequa ripetizione dei dati, salvo il prezzo che viene artificiosamente gonfiato rispetto a quelle provenienti dal fornitore estero, senza alcun accenno ad interventi di adeguamento o di mera installazione ascrivibili al terzo interposto. Le liste di consegna dei macchinari, ovvero Per due di queste, ricorre un altro elemento particolarmente significativo del fatto che si trattasse esclusivamente di “società cartiere”: come accertato dalla Guardia di Finanza (verifica di cui al verbale del 5/11/2008, acquisita all’udienza del 12/11/2008 con il consenso delle parti), sia Tutto ciò sta a dimostrare il completo asservimento alle finalità illecite intessute dal Aaaaa per evadere le imposte, con il meccanismo della cosiddetta “frode carosello”. La difesa, con riferimento ai reati fiscali, peraltro prossimi alla prescrizione, si è limitata ad aggiungere – in punto di fatto – che gli accertamenti della Guardia di Finanza, sarebbero stati smentiti da una decisione della Commissione Tributaria Provinciale, prodotta in giudizio. E’ noto che sussiste assoluta indipendenza tra i due giudizi, come si desume altresì dal tenore dell’articolo 654 c.p.p.; tuttavia, per sola completezza, occorre comunque ribadire che non possono essere condivise le argomentazioni contenute nella sentenza, un po’ originale, con cui . I reati tributari contestati ai prevenuti e compiutamente accertati nelle componenti fattuali sono quelli dati sia dalla "emissione" che dalla "utilizzazione" delle fatture per operazioni inesistenti, fatture registrate nella contabilità del soggetto utilizzatore e confluite fra i costi rilevanti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi presentate. L’evasione dell’imposta sul valore aggiunto si è realizzata attraverso l’interposizione di società "cartiere" destinate ad apparire, attraverso l’emissione di fatture di vendita nei confronti delle società effettive destinatarie degli acquisti, debitrici dell’Iva verso l’Erario, imposta poi indebitamente mai versata, con conseguente danno patrimoniale a carico dello stesso Erario. Oltre a ciò è stato accertato che il Aaaaa ha portato in compensazione, quale credito di imposta derivante dall’acquisto di macchinari ammessi al beneficio di cui alla legge 388/2000, quello calcolato utilizzando gli importi risultanti dalle fatture artificiosamente gonfiate. I punti controversi in diritto, riguardano essenzialmente la configurabilità del concorso di reati tra il delitto di cui all’articolo 2 D.Lvo 74/2000, contestato ai capi B), C) e D, e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p., contestato al capo A). Non sorgono dubbia sulla effettiva ravvisabilità del concorso. Infatti, come insegna Il principio è stato recentemente confermato, con riguardo ad un caso – assolutamente corrispondente a quello in esame - in cui le fatture erano state emesse da una società fittiziamente fatta figurare come acquirente di merci provenienti dall'estero e quindi tenuta a riscuotere, all'atto della rivendita, l'IVA dovuta per l'importazione, per versarla quindi all'Erario; adempimento, questo, che, però, risultava sistematicamente omesso, con la conseguenza che le relative somme venivano incamerate dagli effettivi destinatari delle merci importate.[8] . Più problematica è la questione relativa alla configurabilità del concorso tra il delitto di cui all’articolo 2 D.Lvo n.74/2000 e la truffa aggravata ai danni dello Stato, contestata ai capi G), H), I), L), relativa alla illecita compensazione nel modello F24 del credito di imposta determinato sulla base delle fatture emesse da soggetti fittiziamente interposti, con artificiosa maggiorazione degli importi addebitati, posto che in entrambe le ipotesi unico obiettivo dell’autore è quello di evadere le imposte; questione sollevata in discussione dalla difesa Ccccc. Sul punto si alternano in giurisprudenza due orientamenti. Recentemente si è affermato che in tema di rapporti fra il reato di frode fiscale, di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, e quello di truffa aggravata in danno dello Stato, di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, c. p., se per un verso deve escludersi che operi il principio di specialità di cui all'art. 15 c. p. (mancando l'identità naturalistica del fatto, dal momento che la frode fiscale richiede un artificio peculiare mentre la truffa, dal canto suo, richiede l'induzione in errore ed il danno, indifferenti per il reato tributario), deve per altro verso riconoscersi l'operatività del principio di consunzione, per il quale è sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dall'omogeneità tra i fini dei due precetti, con conseguente assorbimento dell'ipotesi meno grave in quella più grave; condizione, questa, riconoscibile, nella specie, per il fatto che l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella più grave ipotesi di reato, costituita dalla frode fiscale.[9] La ratio sottesa alla suddetta ricostruzione è nel senso che qualsiasi condotta di frode al fisco, se non intende realizzare obiettivi diversi, non può che esaurirsi all'interno del quadro sanzionatorio delineato dalla apposita normativa. Incidentalmente si evidenza che pure in questa impostazione è comunque assodato che allorquando, attraverso l'attività di una società "cartiera", oltre all’evasione del tributo (o all’indebito rimborso), si perseguono finalità ulteriori - tipica l'ipotesi della emissione di false fatture per consentire ad un operatore di ottenere indebitamente contributi, comunitari e non - è evidente che non potrà sussistere alcun problema di rapporto di specialità fra norme, venendo in discorso una condotta finalisticamente "plurima" e tale da ledere o esporre a pericolo beni fra loro differenti. E’ tuttavia prevalente la tesi - qui condivisa - secondo cui, non sussistendo rapporto di specialità tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, c. p.) consumata a mezzo della indebita evasione dell'IVA e quello di frode fiscale, è comunque ipotizzabile il concorso di reati, sia perché il secondo non include o comprende tutti gli elementi del primo, sia perché si tratta di fattispecie volte alla tutela di interessi diversi, sia, infine, perché - quanto alla loro oggettività - nel reato di frode fiscale non occorre l'effettiva induzione in errore dell'Amministrazione finanziaria né il conseguimento dell'ingiusto profitto con danno dell'Amministrazione.[10] Occorre infatti sottolineare, soprattutto a livello di interpretazione letterale, che nella frode fiscale, diversamente dalla truffa ex art. 640 co.1 c.p., non occorre la effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria ne' il raggiungimento dell'ingiusto profitto con danno dell'amministrazione; inoltre, diverso è il profilo soggettivo, cioè il dolo che, nel reato tributario è configurato nella forma del "dolo specifico" di evasione fiscale e in quello di truffa nella forma della consapevolezza e volontà dell'ingiusto profitto patrimoniale effettivamente conseguito. Le differenze di struttura determinano indubbie conseguenze nel giudizio di merito sulle condotte in concreto accertate. Nel caso in esame, ad esempio, la fattispecie criminosa contestata ai capi B, C, D è integrata dalla presentazione della sola dichiarazione fraudolenta che non implica necessariamente né l’induzione in errore e tantomeno il verificarsi dell’evento evasivo. Nella ipotesi corrispondente ai reati contestati ai capi G), H), I), L), sussiste anche l’induzione in errore, avendo il Aaaaa portato in compensazione nel Mod. F24 crediti di imposta la cui insussistenza l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto desumere dal controllo automatico del modello, essendo gli stessi determinati sulla base di fatture riportanti imponibili artificiosamente gonfiati. Infatti, ai sensi dell’articolo 36 bis del DPR n.600/73, il controllo automatico dei versamenti effettuato dall’amministrazione finanziaria avviene sui dati forniti dal contribuente. L’iter argomentativo presenta profili di analogia con la linea di demarcazione tracciata dalle Sezioni Unite in diverso settore, e precisamente nel rapporto tra la sfera di applicazione dell’articolo 316 ter c.p. e quella dell’articolo 640 bis, dove l’autonomia delle due figure – come si è ampiamente illustrato in precedenza – è appunto segnata dal discrimine della induzione in errore Del resto, la linea di politica criminale che ha ispirato il legislatore nel dettare le linee portanti della modifica al D.Lgs. n. 74 del 2000 è nel senso di dare autonomia anche alla condotta diretta alla illecita compensazione del credito di imposta, come si ricava dalla introduzione dell’articolo 10 quater, in vigore dal 4/7/2006. L’evento lesivo per l’Erario è dato dall’omesso versamento di imposte a debito compensate con crediti non spettanti o inesistenti. . I SOGGETTI. Per i fatti accertati, Aaaaa Dx risponde di tutti i reati contestati, avendo personalmente presentato le dichiarazioni fraudolente; indotto in errore l’Amministrazione finanziaria in ordine alla compensazione del credito di imposta derivante dall’acquisto dei macchinari di cui alle false fatture, ottenendo l’ingiusto profitto dello sgravio fiscale con pari danno per l’Erario. Per i soggetti che hanno emesso le fatture false, ricorre solo la fattispecie prevista e punita dall’articolo 8 D.Lgs. 74/2000, contestata e accertata nei confronti di Ccccc e Ddddd (capi N e O); va invece esclusa per tutti, in concreto, la partecipazione nella truffa, dovendosi ritenere non provata la loro consapevolezza riguardo alla successiva utilizzazione dei documenti da parte del Aaaaa. E’ utile ricordare che già in linea teorica si può ben affermare che - come ha sottolineato Peraltro - ha ancora soggiunto il Giudice delle leggi - proprio a sottolineare la eccezionalità di tale deviazione dalle linee guida della riforma, con l'art. 9 dello stesso decreto ha testualmente escluso "la configurabilità del concorso dell'utilizzatore stesso nel fatto dell'emittente: concorso altrimenti ravvisabile nella generalità dei casi, a fronte dell'accordo tra i due soggetti, normalmente sottostante all'emissione delle false fatture". Ma ha altresì escluso - e il dato assume non poco significato, agli effetti che qui rilevano - che l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo, possa essere punibile a titolo di concorso nel reato di frode fiscale di cui all'art. 2 dello stesso decreto, proprio perché trattasi di attività prodromica. Tale connotazione, evidenzia la necessità di ulteriori elementi, in concreto non ravvisati, dovendosi, perciò escludere che la mera emissione possa comunque svelare la consapevolezza della successiva utilizzazione che abbia inteso farne il soggetto che ha ricevuto la fattura. Ccccc Px, Ddddd Sx, Eeeee Cx e Fffff Rx vanno perciò mandati assolti dalle contestazioni di cui ai capi G), H), I), L) per non aver commesso il fatto . LE PENE E’ stata dunque accertata la colpevolezza di Aaaaa Dx in ordine a tutti i reati a lui contestati; di Ccccc Px e Ddddd Sx, per i soli capi N) e O) rispettivamente ascritti. Sotto il profilo sanzionatorio, con riferimento alla posizione del Aaaaa, occorre innanzitutto ritenere la continuazione tra i reati ascritti, perché realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ravvisabile in considerazione della consequenzialità funzionale ed anche temporale tra le condotte. Possono concedersi al prevenuto le circostanze attenuanti generiche, per ragioni di adeguamento della pena alla concreta gravità del fatto e considerata la sua incensuratezza. Tenuto conto della gravità del danno provocato allo Stato, dell’intensità del dolo connesso ad un programma criminoso perseguito con particolare pervicacia, delle plurime violazioni, anche gravi, poste in essere, si stima di giustizia la pena di anni tre (3) di reclusione (così determinata: pena base per il reato sub A) = anni 3; - 62 bis c.p. = anni 2; + art.81 = anni 3). Segue, ope legis, l’applicazione delle pene accessorie di cui all'articolo 12 decreto legislativo 74/2000, comma 1, nella durata di anni 2 (due) per quelle temporanee. Accertata la colpevolezza in ordine al reato previsto e punito dell’art. 640 bis c.p., va disposta la confisca per equivalente del compendio sequestrato, fino all’ammontare delle contribuzioni che risultano elargite in conseguenza della condotta fraudolenta, nella misura precisata nel decreto ministeriale di concessione definitiva. In proposito, si rammenta che, nel caso di specie, la confisca per equivalente può incidere su tutti i beni in sequestro, anche per quelli non intestati formalmente al Aaaaa, la cui disponibilità è comunque assolutamente ascrivibile al predetto. Si è ampiamente dimostrato che egli è il dominus della XXXX, società a base familiare, dove gli altri congiunti sono apparsi come pedine inconsapevoli nelle mani del medesimo. Come si è ampiamente detto, costoro, infatti, su disposizioni impartite dal Aaaaa, hanno ricevuto assegni costituenti il flusso di ritorno del danaro dalle società cartiere, riversandolo nelle casse sociali come apporti in conto capitale. Dunque, se è vero che il loro concorso materiale è apparso inconsapevole, data l’assoluta predominanza dell’amministratore, a tal punto da essere assolti dalla contestazione; per la stessa ragione gli stessi non possono essere considerati sostanzialmente titolari di quote o altri beni il cui valore è stato costituito con apporti di derivazione illecita, procurati dalla condotta fraudolenta dell’amministratore. In proposito è chiara la volontà del legislatore di sottoporre a confisca tutto ciò di cui il reo ha “la disponibilità”, per un valore corrispondente al profitto (art. 322 ter c.p.). Non altrimenti la giurisprudenza ha inteso il precetto osservando che la misura può estendersi ai beni comunque nella disponibilità “di fatto”, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni. [12] D’altro canto, la confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, può essere emesso nei confronti della persona fisica concorrente con una società a r.l., pur se il profitto sia stato interamente acquisito dalla società concorrente, che non è estranea al reato ed ha un titolo autonomo di responsabilità, dal momento che vige, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l'intera azione delittuosa e l'effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente. [13] . Per Ccccc Px e Ddddd Sx colpevoli dei reati di cui ai capi n) e o), rispettivamente ascritti, e possono ugualmente concedersi le attenuanti generiche, ritenendosi di giustizia la pena di anni 1 (uno) di reclusione per ciascuno (pena base = anni 1 e mesi 6; - 62 bis = anni 1), con le sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 decreto legislativo 74/00, comma 1, nella durata minima per quelle temporanee. Può essere comunque formulata una prognosi favorevole alla concessione dei doppi benefici, sulla base della loro incensuratezza e della funzione di emenda conseguente alla presente condanna. Segue per legge la condanna dei tre imputati Aaaaa Dx, Ccccc Px e Ddddd Sx al pagamento delle spese processuali . L’ILLECITO AMMINISTRATIVO – capo A bis. Alla XXXX s.r.l. si contesta l’illecito amministrativo ex art. 24 D.Lgs. 231/01, perché nell’interesse e a vantaggio della stessa, l’amministratore unico Aaaaa Dx, poneva in essere la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista e punita dall’articolo 640 bis c.p., facendole ottenere contribuzioni da parte dello Stato in misura di euro 4.116.971,31, erogate in più tranches dal 3 gennaio 2000 al 12 febbraio 2003. IL QUADRO NORMATIVO. La responsabilità degli enti collettivi "per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" è disciplinata dal d. lgs. 8/6/2001 n. 231 che rappresenta l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, societas delinquere non potest e nella prospettiva di adeguare la normativa interna a quella internazionale. La legge delega n. 300/2000, infatti, ha ratificato e dato attuazione: - alla Convenzione OCSE 17/12/1997, che - all'art. 2- obbligava gli Stati aderenti ad assumere "le misure necessarie a stabilire la responsabilità delle persone morali" per i reati evocati nella stessa Convenzione. – - al secondo protocollo della Convenzione PIF, il cui art.3 dettava, in tema di responsabilità degli enti, direttive più puntuali, distinguendo due ipotesi, a seconda che il reato fosse stato commesso da soggetti in una posizione dominante (basata sul potere di rappresentanza, sull'autorità di prendere decisioni, sull'esercizio del controllo in seno alla persona giuridica) ovvero da soggetti in posizione subordinata (che, per carenza di sorveglianza o controllo da parte dei soggetti apicali, avessero reso possibile la perpetrazione del reato a beneficio della persona giuridica). . Ne è risultata un'architettura normativa complessa che evidenzia una fisionomia ben definita, con l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione; il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale. Nella ratio ispiratrice della profonda innovazione introdotta dalla L. n. 231 del Seppure si debba considerare la responsabilità creata dalla norma come un "tertium genus", risultante dalla fusione dei principi della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale, la sanzione a carico della persona giuridica postula innanzitutto il presupposto oggettivo che il reato sia commesso nell'interesse dell'ente da persone che agiscono al suo interno (articolo 5): con esclusione, quindi, dei fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi, ovvero condotte estranee alla politica di impresa. . A ciò il legislatore ha inteso affiancare, in sede di normazione delegata, un ulteriore requisito di natura soggettiva, in qualche modo assimilabile ad una sorta di "culpa in vigilando" consistente nella inesistenza di un modello di organizzazione, gestione o controllo idonei a prevenire i reati, similmente ai modelli statunitensi dei "compliance programmes". Il requisito riguarda anche i reati commessi dal personale dirigente: e ciò contraddistingue il nostro sistema nel panorama giuridico comparato, improntato, piuttosto, alla teoria della identificazione pura. L’estensione della responsabilità alla persona giuridica, dovuta a profili ed esigenze di general-prevenzione, è altresì bilanciata da una ulteriore garanzia che ne deve rappresentare il contraltare: la condizione che la commissione dei reati sia rivolta "nell’ interesse o a vantaggio" delle persone giuridiche e delle società, chiamate a rispondere. Con queste premesse, si è recentemente affermato in giurisprudenza che l’espressione evidenziata non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale. [14] Rispetto a questo quadro normativo la difesa ha sollevato le seguenti eccezioni di incostituzionalità: disparita di trattamento rispetto all’impresa individuale e violazione del diritto di difesa per la rappresentanza processuale conferita all’amministratore giudiziario. Ritiene il Tribunale che i prospettati dubbi di costituzionalità siano manifestamente infondati ed inammissibili. La prima questione è davvero inconsistente, per la semplice ragione che nell’impresa individuale non si ravvisa altro soggetto giuridico distinto dal titolare persona fisica, tenuta ovviamente a rispondere. La seconda è stata rimessa negli stessi termini alla Corte[15], la quale, con una pregevole ordinanza, ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità; e qui certamente non potrebbe darsene migliore spiegazione. . In applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame, nessun dubbio che Aaaaa Dx, amministratore unico della XXXX, rientri tra i soggetti che il D.Lgs. n. 231 del 2001, articolo 5, definisce in posizione apicale ("le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso"). Anzi, si può affermare che egli ne è il dominus, promotore dell’intera vicenda criminosa: in qualità di amministratore unico della XXXX conduce le trattative con i fornitori stranieri e controfirma la corrispondenza in cui indica il soggetto fittiziamente interposto a cui intestare i macchinari; presenzia alla verifica della spesa da parte della banca concessionaria, esibendo le false fatture; autocertifica di aver sostenuto gli investimenti nella misura artificiosamente maggiorata. Tali circostanze, dimostrano, con evidenza matematica, la riconducibilità al medesimo amministratore unico della truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche, incamerate dalla stessa XXXX s.r.l., beneficiaria del finanziamento ottenuto ai sensi della legge 488/92. Nella disamina sul capo A) è stata dimostrata in dettaglio la colpevolezza del Aaaaa per il reato presupposto ( 640 bis). Neppure eccepita, l'inesistenza della c.d. colpa per effetto della presenza di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, adeguatamente monitorati da un organismo di vigilanza. E’ opportuno ricordare che l’onere della prova relativa al suddetto requisito è invertito a carico dell'ente: art. 6 decreto citato. E comunque, considerate la composizione sociale, prettamente a base familiare, l’assoluta predominanza e libero arbitrio del Aaaaa nella gestione, è da escludere un ragionevole interesse a contrastare iniziative illecite eventualmente realizzabili dall’amministratore Resta quindi da esaminare la sussistenza del requisito oggettivo dell'interesse e del vantaggio dell'ente, condizione di applicabilità della sanzione. Orbene, è innanzitutto necessario sottolineare che Dunque, l’interesse della condotta truffaldina era evidentemente orientato a favorire l’attività dell’ente. Indubbio è poi il vantaggio, poiché i contributi ottenuti con la frode sono stati appunto incassati dalla stessa XXXX. Dimostrati i presupposti e gli elementi costitutivi, va conseguentemente affermata la responsabilità della XXXX s.r.l. in relazione all’illecito amministrativo contestato. . LE SANZIONI . Il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 fuoriesce dallo schema tradizionale del diritto penale, incentrato sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è accordato alle peculiarità del soggetto chiamato a rispondere. Il sistema rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una notevole finalità special-preventiva. . Viene in considerazione, in primo luogo, la sanzione pecuniaria che, ai sensi dell’articolo 10, deve essere determinata e applicata in base a quote definite in ragione di due parametri: il numero, non inferiore a cento nè superiore a mille, e l’importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro. La disciplina è ulteriormente specificata, in relazione alle singole ipotesi di reato presupposto, dall’articolo 24 che in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, prevede per l'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso di specie, non ricorrono oggettivamente poi le attenuanti di cui all’articolo 12 (tenuità del danno; prevalente vantaggio per terzi; condotte riparatorie). Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 11 (gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonchè dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.; condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione), si stima di giustizia la sanzione nella misura di 250 quote da euro 300,00 ciascuna, per complessivi euro 75.000,00. Ai sensi dell’articolo 19, con la sentenza di condanna, è sempre ordinata la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Le questioni principali da esaminare si concentrano sulla natura della confisca e sull’oggetto di tale misura, ovvero il profitto. La soluzione di tali problematiche serve non già ad una discussione accademica che uscirebbe dal compito di una sentenza, ma per individuare la regola da applicare in pratica. La definizione della natura della confisca, infatti, determina nel concreto caso rilevanti conseguenze; invero, ad esempio, qualora si acceda alla tesi della natura sanzionatoria, varrà la regola della irretroattività, non potendosi perciò – come meglio si dirà appresso - , applicare tale misura alle erogazioni di contributi effettuate prima dell’entrata in vigore della legge 231/01. In linea generale, si è osservato che la confisca nel nostro ordinamento non ha una natura unitaria ed omogenea. Il codice penale ha catalogato la confisca di cui all'art. 240 c.p. tra le misure di sicurezza, pur prescindendo dall'accertamento della pericolosità dell'autore del reato, richiesta invece per l'applicazione delle misure di sicurezza personali (l'art. 236 c.p., che disciplina le misure di sicurezza patrimoniali, non richiama -infatti- l'art. 202 dello stesso codice). La giurisprudenza ha sempre riconosciuto nella confisca disciplinata dal codice penale, in linea con la scelta del legislatore, una effettiva misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche se i corrispondenti effetti ablativi si risolvono sostanzialmente in una sanzione pecuniaria.[16] In prosieguo sono state introdotte ipotesi di confisca obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, con caratteristiche differenti. Cosi, con l'obiettivo di privare l'autore del reato soprattutto del profitto che ne deriva, sono state introdotte ipotesi di confisca nella forma per equivalente che, di fronte all'impossibilità di aggredire il bene direttamente conseguito, va ad incidere su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto. Questa ipotesi di confisca - per equivalente o di valore - introdotta in molte norme del codice penale (artt. 322ter, 600septies, 640quater, 644, 648quater) e in disposizioni della legislazione speciale (artt. 187 T.U.F., 2641 c.c., 11 legge n. 146/'06), ha i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, allontanandosi dallo schema della misura di sicurezza incentrato sulla intrinseca pericolosità della cosa.
Nel decreto legislativo 231/01 ricorrono diverse ipotesi di confisca. L'art. 9, comma 1 lett. c) prevede la confisca come sanzione. Non è solo il dato letterale a chiarirne tale natura ma anche il contenuto ed i presupposti applicativi precisati nell'art. 19, che testualmente recita: "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. (II c) Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato" . Infatti, sia il collegamento con la sentenza di condanna nei confronti dell’ente, sia il tenore del secondo comma di quest'ultima disposizione, che autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, chiariscono la configurazione della confisca come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame. . Diversa ipotesi di confisca ricorre al quinto comma dell'art. 6 che prevede la confisca del profitto del reato, commesso da persone che rivestono funzioni apicali, anche nell'ipotesi particolare in cui l'ente vada esente da responsabilità, per avere validamente adottato e attuato le misure precauzionali previste dalla stessa norma. In questa ipotesi, si deve escludere la natura sanzionatoria della misura ablativa, proprio perché difetta una responsabilità dell'ente. La confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito. Coerente con tale natura è l’esclusione dell’adottabilità del sequestro preventivo, considerato che l'art. 53 del decreto, richiama esclusivamente l'art. 19 e non anche l’articolo 6. L'art. 15/4° prevede la confisca de "il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività", in caso di commissariamento dell'ente. Si tratta di una misura evidentemente sostitutiva della sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, con grave pregiudizio per la collettività (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) o per i livelli occupazionali (avuto riguardo alle dimensioni dell'ente e alle condizioni economiche del territorio). La confisca, infine, si atteggia nuovamente come sanzione principale nell'art. 23/2°, che configura la responsabilità dell'ente per il delitto di cui al primo comma della stessa norma, commesso nell'interesse o a vantaggio del medesimo ente. Nel caso concreto, si tratta della confisca – sanzione, quale conseguenza della condanna per illecito amministrativo, da applicarsi per equivalente posto che non può essere più eseguita in forma specifica, data l’utilizzazione dei contributi ricevuti. Si è già accennato che questo tipo di confisca non può essere retroattivo. Infatti non solo la confisca per equivalente riveste carattere sanzionatorio per espressa previsione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, ma solo con tale D.Lgs. è stata introdotta la responsabilità delle persone giuridiche. Nel caso in esame, si rammenta che le contribuzioni si sono prolungate fino al 12 febbraio 2003, nei seguenti termini : quanto a lire Benché si sia in presenza, quindi, di un unico reato di truffa lo stesso è stato realizzato con distinte condotte, alcune delle quali poste in essere prima dell'introduzione della nuova forma di confisca per equivalente e comunque prima dell'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per le violazioni amministrative collegate ai reati per i quali si è proceduto. Per il già ricordato carattere sanzionatorio dell'istituto, la confisca per equivalente è applicabile solo in relazione alle somme percepite successivamente all'entrata in vigore della norma che ha introdotto non solo tale istituto, ma anche la stessa responsabilità per illecito amministrativo delle persone giuridiche. [19] . Ergo, si può confiscare – ai sensi dell’articolo 19 – quanto percepito successivamente all’entrata in vigore della legge 231/01, ovvero la seconda e terza quota di finanziamento, che – secondo quanto attestato nel decreto di concessione definitiva ammontano a complessivi euro 2.094.943,37. . Così pure rilevante è la questione relativa a come debba configurarsi il "profitto del reato" suscettibile confisca disposto, ai sensi degli art. 19 e 53 d. lgs. 8/6/2001 n. 231, nei confronti di una società indagata per un illecito amministrativo dipendente da reato. Infatti, con riferimento al caso concreto, ove si acceda alla tesi del cosiddetto “profitto lordo”, potrà essere suscettibile di confisca (e salvo il divieto di irretroattività) l’intera contribuzione ricevuta per effetto dell’illecito e non solo la quota eccedente il valore effettivo dei macchinari realmente acquistati. In materia, è necessario attenersi a due principi fondamentali: il necessario collegamento eziologico del profitto con l’illecito e la differente estensione della nozione rispetto ai concetti della scienza aziendale. Sotto il primo profilo, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è che il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente: occorre cioè una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito.[20] Sia ben chiaro, non è necessario che si tratti dello stesso bene ricevuto in conseguenza del reato, dovendosi ricomprendervi anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito attraverso il reato, dato che tale reimpiego è comunque casualmente ricollegabile al reato e al profitto "immediato" dello stesso.[21] E ciò per l’ovvia esigenza di evitare che l'autore dell’illecito possa sottrarre il profitto alla misura ablativa ricorrendo all'escamotage di trasformare il bene ricevuto in altra utilità, individuabile nel frutto del reimpiego; anche questo, infatti, può essere causalmente ricollegabile in modo univoco all'attività criminosa posta in essere dall'agente. . Con riferimento alla effettiva portata della nozione di profitto, va detto che non è data alcuna specifica definizione. In linea generale, si è affermato che il profitto del reato a cui fa riferimento il primo comma dell'art. 240 c.p., va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, contrapposto al "prodotto" e al "prezzo" del reato. Il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato; il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito. Carattere onnicomprensivo si attribuisce -poi- alla locuzione "provento del reato", che ricomprenderebbe "tutto ciò che deriva dalla commissione del reato" e, quindi, le diverse nozioni di "prodotto", "profitto" e "prezzo". [23] Nel d. lgs. n. 231/'01 il termine "profitto" è menzionato in diverse disposizioni del decreto, che disciplinano situazioni eterogenee. Il profitto del reato è, innanzi tutto, come si è detto, l'oggetto della confisca-sanzione di cui agli art. 9, 19 e 23, . Per delineare l’esatta estensione della sfera di tale confisca occorre tener conto dei seguenti argomenti di ordine sistematico e logico. . Nella relazione allo schema del decreto legislativo "la confisca
L'esplicito riferimento alla necessità di evitare l'illegittimo godimento da parte dell'ente dei "proventi del reato" induce a ritenere che con tale espressione si sia inteso evocare quanto complessivamente percepito dall'ente in seguito alla consumazione del reato, prescindendo da qualunque raffronto tra profitto lordo e profitto netto. Ricorre altresì un argomento di carattere logico per l’esatta delimitazione del profitto oggetto di confisca-sanzione ricavabile dal principio generale secondo cui il crimine non rappresenta in alcun ordinamento un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto su un bene e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato. Il diverso criterio del "profitto netto" finirebbe per riversare sullo Stato il rischio di esito negativo del reato ed il reo e, per lui, l'ente di riferimento si sottrarrebbero a qualunque rischio di perdita economica. . L’intero beneficio patrimoniale ricevuto è ugualmente aggredibile anche nella ipotesi di confisca, diversa sotto il profilo classificatorio, di cui all'ultimo comma dell'art. 6. Soltanto nell'ipotesi di confisca del profitto della gestione commissariale di cui all'art. 15 d. lgs. n. 231/'01, il profitto s'identifica con l'utile netto, essendo collegato ad un'attività lecita che viene proseguita -sotto il controllo del giudice- da un commissario giudiziale nell'interesse della collettività, proprio per il venire meno di ogni nesso causale con l'illecito. In sintesi può affermarsi che la confisca debba interessare l’intero beneficio, laddove si ravvisi un nesso di derivazione causale con l’illecito. . Nel caso concreto, dunque, è suscettibile di confisca l’intera contribuzione ricevuta, ricollegabile casualmente all’illecito (sia pure nell’osservanza del principio di irretroattività). Si potrebbe obiettare, però con scarsa ragione, che comunque parte dei contributi ricevuti sono stati effettivamente utilizzati per l’acquisto di macchinari, sia pure lucrandone il sovrapprezzo artificiosamente simulato. Non è possibile tuttavia enucleare una porzione di utilità lecita, ricorrendo i presupposti revoca totale dell’intera contribuzione, riconducibile – come si è già evidenziato – allo scostamento dagli indicatori in misura addirittura superiore al 30%. Non è da ostacolo alla confisca la clausola di salvezza prevista nel citato articolo 19. La norma, quando parla di “parte che può essere restituita ….”, fa riferimento allo stesso bene ricevuto con la erogazione, non potendosi perciò restituire allo Stato che ha elargito finanziamenti in danaro, immobili, attrezzature o quote sociali, evidentemente di diversa natura, che di conseguenza ben possono essere confiscati. Del resto, essendo stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, è implicito che sia diventato impossibile restituire il bene originariamente ricevuto, dovendosi, appunto, ottenere la riparazione per equivalente. Conclusivamente, può essere confiscato il valore corrispondente all’intera contribuzione ricevuta dopo l’entrata in vigore della legge 231/01, quantificato in euro 2.094.943,37 sulla base dei dati contenuti nel decreto ministeriale di concessione definitiva del contributo (allegato 93). LE SANZIONI INTERDITTIVE. Vanno altresì applicate le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 comma 2 lettere c), d) ed e), previste dall’art. 24 per il reato presupposto per cui è stata emessa condanna. Ne ricorre altresi il presupposto di cui all’articolo 13, poiché l’ente ha certamente tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetto in posizione apicale. Va disposta la pubblicazione della sentenza, ricollegabile alla applicazione di sanzioni interdittive (art. 18), e la condanna dell’ente al pagamento delle spese processuali (art. 69). P Q M Letti gli articoli 533 e 535 cpp Dichiara Aaaaa Dx colpevole dei reati a lui ascritti, uniti per continuazione e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni tre (3) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Applica al predetto le pene accessorie di cui all'articolo 12 decreto legislativo 74/2000, comma 1, nella durata di anni 2 (due) per quelle temporanee. Letto l'articolo 322 ter cp dispone la confisca per equivalente di quanto in sequestro, fino all'ammontare di euro 3.575.021,05, in danno di Aaaaa Dx. Letti gli articoli 533 e 535 cpp Dichiara Ccccc Px e Ddddd Sx colpevoli dei reati di cui ai capi N) e O), rispettivamente ascritti, e concesse le attenuanti generiche, li condanna ciascuno alla pena di anni 1 (uno) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione. Applica a costoro le pene accessorie di cui all'articolo 12 decreto legislativo 74/00, comma 1, nella durata minima per quelle temporanee. Letto l'articolo 69 decreto legislativo 231/01 Dichiara XXXX s.r.l. responsabile dell'illecito amministrativo contestato al capo A bis) e applica alla stessa società le seguenti sanzioni: -sanzione pecuniaria di euro 75.000,00, pari a numero 250 quote, da euro 300 ciascuna; -confisca ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, decreto legislativo 231/01 dei beni in sequestro, fino all'ammontare di euro 2.094.943,37 e senza duplicazione con la confisca disposta nei confronti di Aaaaa Dx. -pubblicazione della presente sentenza, per una sola volta e per estratto, sul quotidiano " - divieto di pubblicizzare beni e servizi. -condanna al pagamento delle spese processuali. Letto l'articolo 530, comma 2, cpp Assolve Aaaaa Ex e Bbbbb Tx dal reato loro ascritto perché non hanno commesso il fatto. Assolve Ccccc Px, Ddddd Sx, Eeeee Cx e Fffff Rx dai reati di cui ai capi A-G-H-I-L- rispettivamente ascritti perché non hanno commesso il fatto. Letto l'articolo 531 cpp Dichiara non doversi procedere nei confronti di Ccccc Px in ordine al reato sub M) perché estinto per prescrizione. Giorni 90 per i motivi. Cosenza, 3 dicembre 2008 Il Giudice Dr. Francesco Luigi Branda -depositata il 2 marzo 2009- .
________________________________________________________________ [1] Confronta foglio 5 del verbale di constatazione. [25] (Rapporto esplicativo alla Convenzione OCSE)
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