| Un caso di mancata interferenza tra G.C. e G.A. |
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| mercoledì 14 marzo 2007 | |
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UN CASO DI MANCATA INTERFERENZA TRA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Giovanni Andreassi)
--- Un caso di mancata interferenza
tra giustizia costituzionale e giustizia amministrativa
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- Sentenza del Consiglio di Stato n.637 del 15 febbraio 2007 in materia di servizi pubblici locali e aziende farmaceutiche comunali -
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Giovanni Andreassi
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Ho letto la sentenza del Consiglio di Stato n.637 del 15 febbraio 2007 in materia di servizi pubblici locali e aziende farmaceutiche comunali.
La decisione riguarda la privatizzazione dell'azienda farmaceutica comunale di Firenze, ma s'intreccia con l'identica questione insorta a Milano. Come sapete a Milano il Comune aveva messo all'asta le farmacie comunali. Una multinazionale tedesca se le è aggiudicate, ma i piccoli farmacisti hanno fatto ricorso alla giustizia amministrativa. Ne è nato un incidente di costituzionalità dal quale la Corte costituzionale ha affermato che chi distribuisce farmaci non può coincidere con chi li produce, a pena di violare l'art. 32 della Costituzione (rectius: la legge non può consentire questa identità di tipo imprenditoriale). A Firenze in una controversia praticamente identica, i piccoli farmacisti si sono "dimenticati" di sollevare la questione di costituzionalità. Il Consiglio di Stato li ha dichiarati soccombenti, sostenendo - tra le altre cose - l'inammissibilità dei motivi aggiunti con i quali i farmacisti avrebbero voluto "beneficiare" della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale. Il Consiglio di Stato si è limitato a ricordare che le sentenze di accoglimento della corte si applicano dal giorno successivo alla loro pubblicazione in G.U. (rectius: le leggi annullate si disapplicano dal giorno successivo della pubblicazione....). Se non ricordo male, nella manualistica del diritto costituzionale, a cominciare da Crisafulli, si sostiene che le pronunce di accoglimento della Corte possono retroagire a tutti i casi suscettibili di applicazione giudiziale, cioè non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, e la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ma a questo punto il modo di ragionare del Consiglio di Stato non sembra un caso di giustizia amministrativa inficiato da un vizio di (in)giustizia costituzionale? La questione presenta ambiti di riflessione non dissimili da quelli della sentenza 4109 delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 22/02/2007. In questa decisione la S.C. precisa che se da un lato il difetto di giurisdizione può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo, dall'altro lato, quando il giudice di primo grado pronuncia sulla giurisdizione e la parte soccombente non contesta l'affermazione della giurisdizione, si genera il giudicato implicito (o interno). Qui la S.C. va in aperto contrasto con il Consiglio di Stato ma la diatriba è ancora ben lungi dall'essere definita e sembra avere delle radici antiche. A questo punto rimane una domanda di fondo: se la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione è una vexata quaestio, che un sistema processuale moderno e adeguato all'Europa Unita dovrebbe aver già superato, non appare preoccupante che il Consiglio di Stato disapplichi volutamente l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute di tutti (fiorentini compresi) solo per considerazioni di tecnica processuale sull'ammissibilità dei motivi aggiunti nel processo amministrativo? .
Milano, marzo 2007 Dott. Giovanni Andreassi |
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