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a cura di Avv. Pietro D'Antò
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Avvocati - Formazione. CNF: 68 crediti per il triennio 2009-2011 Stampa E-mail
giovedì 16 aprile 2009

Comunicato stampa del 14.4.2009 Consiglio Nazionale Forense

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Avvocati

FORMAZIONE PERMANENTE:

IL CNF STABILISCE I CREDITI CHE GLI AVVOCATI DOVRANNO CONSEGUIRE NEI TRIENNI TRANSITORI. I LEGALI DOVRANNO OTTENERE 68 CREDITI FORMATIVI NEL TRIENNIO 2009-2011; 83 CREDITI NEL TRIENNIO SUCCESSIVO 2010-2012.

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(Fonte: www.consiglionazionaleforense.it)

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COMUNICATO STAMPA

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Formazione permanente: Il Cnf stabilisce i crediti che gli avvocati
dovranno conseguire nei trienni transitori
I legali dovranno ottenere 68 crediti formativi nel triennio 2009-2011;
83 crediti nel triennio successivo 2010-2012

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Roma 14/4/2009. Il Consiglio nazionale forense ha approvato nella seduta amministrativa del 9 aprile scorso una circolare ( N. 12-C-2009) sul Regolamento della formazione continua relativa alla progressione nell’introduzione dell’obbligo formativo per gli avvocati iscritti all’albo, con l’obiettivo di indicare il totale dei crediti formativi e i minimi annui che i nuovi iscritti all’albo dovranno conseguire nel relativo triennio formativo.
Questo per garantire una maggiore uniformità nell’applicazione del Regolamento e per rispettare la stessa relazione di accompagnamento secondo cui “è necessario un rodaggio ed una graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle novità, permettendo di alleviare il peso organizzativo che grava sui Consigli dell’Ordine”.

Sulla base di calcoli, fondati su criteri di proporzionalità e progressività, i regimi previsti sono i seguenti:
per il triennio formativo 2009-2011 ogni iscritto nell’anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2009, dovrà conseguire almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:
• 12 crediti per il 2009
• 18 crediti per il 2010
• 20 crediti per il 2011.
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Per il triennio formativo 2010-2012, il totale dei crediti per ogni iscritto nell’anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2010, sale a 83 (di cui almeno 12 in materia di ordinamento professionale, previdenziale e deontologia) , con un minimo di:
• 18 crediti per il 2010
• 20 crediti per il 2011
• 20 crediti per il 2012.
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Secondo le disposizioni del Regolamento, l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (articolo 2). In particolare è previsto che:
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a) in via transitoria gli iscritti all’albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010 devono conseguire 50 crediti formativi con un minimo di 9 crediti nel 2008, 12 crediti nel 2009 e 18 crediti nel 2010;
b) dal primo gennaio 2011 il sistema andrà a regime e gli iscritti all’albo anteriormente alla data del primo gennaio 2011 dovranno conseguire almeno 90 crediti, di cui almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.
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Claudia Morelli
Responsabile Ufficio stampa
Consiglio nazionale forense (www.consiglionazionaleforense.it)
Via Arenula, 71 - 00186 Roma
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Vedi fonte:

http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=23&idmessaggio=5479

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www.iussit.eu

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