| Notifica dell’atto tributario alla suocera, validità |
|
|
| sabato 23 maggio 2009 | |
|
Cassazione, sentenza del 12 maggio 2009
. Notificazione . NOTIFICA DELL’ATTO TRIBUTARIO ALLA SUOCERA - VALIDITA’ – NON NECESSITA’ SUCCESSIVO AVVISO CON RACCOMANDATA ALL’INTERESSATO [Cassazione, sentenza n. 10955 del 12 maggio 2009] .(Fonte www.fiscoogi.it) “Vincolo parentale e residenza nello stesso immobile fanno presumere la non occasionalità della presenza in casa È rituale la notificazione dell’atto tributario eseguita, ai sensi dell’articolo 139 del codice di procedura civile, nelle mani della suocera del contribuente che risulti reperita presso l’abitazione del destinatario dell’atto, senza che sia necessario il successivo inoltro della raccomandata all’interessato. In tal caso, incombe su colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. Queste le conclusioni della sentenza n. 10955 del 12 maggio 2009, con la quale […] . . . . . . ____________________________ |
| < Prec. | Pros. > |
|---|

