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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Notifica dell’atto tributario alla suocera, validità Stampa E-mail
sabato 23 maggio 2009
Cassazione, sentenza del 12 maggio 2009

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Notificazione

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NOTIFICA DELL’ATTO TRIBUTARIO ALLA SUOCERA - VALIDITA’ – NON NECESSITA’ SUCCESSIVO AVVISO CON RACCOMANDATA ALL’INTERESSATO

[Cassazione, sentenza n. 10955 del 12 maggio 2009]

.(Fonte www.fiscoogi.it)

 

 

 

Vincolo parentale e residenza nello stesso immobile fanno presumere la non occasionalità della presenza in casa

È rituale la notificazione dell’atto tributario eseguita, ai sensi dell’articolo 139 del codice di procedura civile, nelle mani della suocera del contribuente che risulti reperita presso l’abitazione del destinatario dell’atto, senza che sia necessario il successivo inoltro della raccomandata all’interessato.

 

In tal caso, incombe su colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

Queste le conclusioni della sentenza n. 10955 del 12 maggio 2009, con la quale la Corte di cassazione ha affermato alcuni principi interpretativi in ordine alla disciplina di cui all’articolo 139 in tema di notificazioni.”

[…]

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  • .Per saperne di più, leggere l’intero articolo alla fonte (-www.fiscooggi.it-)  Link >>>

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www.iussit.eu

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