| Esecuzione presso terzi contro Ente pubblico, reclamo, sospensione |
|
|
| sabato 27 giugno 2009 | |
|
Tribunale di Avellino, ordinanza del 20 maggio 2008 . ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI . RECLAMO AVVERSO ORDINANZA RIGETTO ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE SOMME PIGNORATE – AMMISSIBILITA’ - ESECUZIONE PRESSO TERZI CONTRO ENTI PUBBLICI - INCOMPETENZA PER TERRITORIO G.E., TERZO PIGNORATO ISTITUTO BANCARIO TESORIERE – FONDATEZZA – APPLICAZIONE ART. 46 C.C. EQUIPARAZIONE SEDE EFFETTIVA PERSONA GIURIDICA ALLA SEDE LEGALE – ESCLUSIONE . [Tribunale di Avellino, Dott. Antonio Giovanni Marena Presidente, Dott.ssa Patrizia Grasso Giudice, Dott. Andrea Luce Giudice Rel. Est., ordinanza del 20 maggio 2008] . (Nota a cura di Avv. Benedetto Accarino) . . . . “Nel caso in cui il terzo pignorato sia un istituto bancario la competenza per territorio del Giudice dell’Esecuzione va individuata, in alternativa al luogo della sede (legale), in base al luogo in cui detto istituto abbia la filiale o la succursale o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare: ne consegue che in caso di espropriazione forzata condotta con le forme del pignoramento presso soggetti pubblici che si avvalgono del servizio di tesoreria unica svolta da un istituto bancario, il foro competente è quello stabilito dal secondo comma del richiamato art. 26 c.p.c. e corrisponde al luogo in cui ha sede la banca tenuta al pagamento del credito”. . . .
. .. . . . _________________________ |
| < Prec. | Pros. > |
|---|






