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a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Il diritto del socio della s.r.l. agli utili Stampa E-mail
domenica 25 marzo 2007

Il diritto del socio della s.r.l. agli utili, tra vecchio e nuovo diritto societario [Luigi Tremante]

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IL DIRITTO DEL SOCIO DELLA S.R.L. AGLI UTILI, TRA VECCHIO E NUOVO DIRITTO SOCIETARIO
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La giurisprudenza che si è pronunciata nel vigore del vecchio sistema normativo è unanime nel ritenere che le disposizioni codicistiche (art.2433 I co. c.c., applicabile, per espresso richiamo dell’art.2492 c.c., alle srl) non possano essere interpretate nel senso che il socio, allo scadere di ogni esercizio sociale, abbia il diritto di vedersi attribuire, sotto forma di dividendo, gli utili maturati nello svolgimento dell’attività sociale.
Tale diritto, infatti, sebbene insito nello status di socio, per quanto attiene al suo profilo astratto, acquista in realtà la caratteristica di un vero e proprio diritto di credito solo attraverso la deliberazione assembleare che dispone l’erogazione ai soci degli utili realizzati.
Nel senso che il socio di una società a responsabilità limitata non ha diritto agli utili se non dal momento e nella misura in cui di questi venga dalla società deliberata la distribuzione, previa l’approvazione del bilancio da cui gli stessi risultano, si confronti: Cassazione 28.05.2004 n.10271: “anche nelle società a responsabilità limitata (nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma organica di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6) non è configurabile – al pari di quanto si verifica in tema di società per azioni – un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso…”.
In tale senso, Cassazione 11.03.1993 n.2959, secondo cui, il diritto alla periodica distribuzione degli utili, sorge “soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l’erogazione ai soci, mentre prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l’assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione nell’interesse della società”.
Tale impostazione è stata ribadita, sebbene in via incidentale, da Tribunale Trieste, 25.06.1996 – Meditrade srl in Società, 1996, 1445, che ha affermato: “il diritto alla quota di liquidazione come il diritto agli utili –inteso come diritto di credito verso la società- è incerto sia nell’an sia nel quantum e sia nel quando, fino a che non venga depositato il bilancio finale di liquidazione o deliberato il dividendo”.
Ancora, la Corte di Appello di Milano, Mezzasalma c/ Mediobanca, in Banca, Borsa Titoli di credito, 1987, II, 421, ebbe modo di affermare: “Il diritto soggettivo del socio alla distribuzione del dividendo (art.2433, II co. c.c.) sorge non in conseguenza di una qualsiasi eccedenza dell’attivo patrimoniale sul passivo della gestione, ma per effetto della deliberazione assembleare mediante la quale si dispone la distribuzione ai soci di tutto o parte delle somme risultanti dal rendiconto attivo”.
In sostanza, il dividendo è un diritto che sorge in conseguenza della deliberazione di distribuzione; è un bene che viene attribuito al socio in conseguenza di un atto di volontà della società, in aderenza alle finalità perseguite con il contratto sociale.
Detto diritto sorge non già perché un utile è stato realizzato, ma perché la società ne ha disposto la devoluzione.
Dato poi che, in base all’ordinamento sociale, destinatario dell’atto di devoluzione della società è necessariamente il socio, il dividendo spetta necessariamente a colui che si trova nella posizione di socio nel momento in cui la devoluzione deve attuarsi.
Da quanto detto consegue che il dividendo spetterà, in assenza di una diversa pattuizione – che manca nel caso di specie – a colui che si trova nella posizione di socio, al momento della deliberazione assembleare di distribuzione. Oltre alla giurisprudenza appena richiamata, si citano: Cassazione 22.01.1960 n.98 in Foro Italiano, 1960, I, 604; e Tribunale Parma, 28.06.1985, Borgheresi c/ A.BI.EMME srl, in Giurisprudenza merito, 1986, 834, a mente del quale: “Nell’ipotesi di cessione di quote, nel silenzio delle parti, risulta trasferito ai cessionari anche il diritto alla percezione degli utili già deliberati”. In tale ultimo caso – a differenza della fattispecie de qua -, si riconoscono al cessionario addirittura utili già deliberati, al momento della cessione.
Tralasciando di dilungarsi sulla disputa circa la natura di frutto civile o naturale del dividendo, questione meramente accademica, appare opportuno segnalare i più importanti tra i numerosi conforti normativi a tale posizione giurisprudenziale assolutamente unanime.
L’art.1263 c.c. dispone che la cessione del credito non comprende solo i frutti scaduti ma anche, salvo patto contrario, quelli non ancora maturati e quindi, se l’alienazione delle azioni (o quote) avviene poco prima della delibera di distribuzione, la cessione di tali azioni (o quote) comporterà la cessione dei frutti che da esse derivano.
Analogamente, si può argomentare sulla base della norma contenuta nell’art. 1531 c.c.che, seppure dettata con riferimento alla compravendita a termine di titoli di credito, può applicarsi anche nel caso di alienazione delle azioni di società di capitali. Secondo tale disposizione, infatti, se il venditore ha riscosso i dividendi maturati dopo la conclusione del contratto, ma prima della scadenza del termine, questi dovranno essere accreditati al compratore. Tale effetto si verifica anche per i dividendi distribuiti successivamente al perfezionamento del contratto di compravendita ad effetto immediato di titoli azionari, che quindi passeranno all’acquirente in quanto oggetto di un suo credito.
Infine, valga il disposto dell’art.4 della legge 1745/62, che, al primo comma dispone: “Ha diritto al pagamento degli utili e all’intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate”. Se ne deduce inequivocabilmente chehanno diritto alla riscossione del dividendo i soggetti che risultano soci al momento del pagamento dello stesso.
Di recente si è pronunciato in argomento il Tribunale di Napoli, VII sezione Civile, Giudice Relatore Dr. Paolo Celentano, con la sentenza n. 1218/07, dei dì 13 dicembre 2006 – 31 gennaio 2007, a definizione del giudizio R.G. 17634/2005.
L’oggetto del giudizio può così riassumersi: il socio Tizio, premesso di essere stato socio della Caia s.r.l., con una quota pari al 35% che aveva, l’anno precedente (febbraio 2004) ceduto agli altri soci, nel gennaio 2005 aveva chiesto ed ottenuto provvedimento monitorio recante ad oggetto il pagamento del 35% degli utili che la società Caia aveva realizzato nell’anno 2003 e deciso di distribuire tra i soci con delibera dell’aprile 2004. La società si opponeva al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca. Con la citata sentenza n.1218/07 il Tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Si legge testualmente in motivazione:”…costituisce, invero, affermazione pacifica in giurisprudenza (cfr., ad es.: Cass. 28 maggio 2004, n.10271; Cass., 11 marzo 1993, n.2959) ed in dottrina, almeno con riferimento alla situazione normativa antecedente alla riforma di cui al d. lgs. N.6 del 2003 (v., in particolare, gli artt. 2433 e 2492 c.c. nel testo previgente), che il socio di una società di capitali non ha diritto agli utili sociali se non dal momento e nella misura in cui di questi venga dalla società deliberata la distribuzione, previa l’approvazione del bilancio da cui essi risultino; e la riforma non ha introdotto novità tali da modificare tale principio, posto che i nuovi artt. 2433 e 2478 – bis c.c. continuano a prevedere, inderogabilmente, che la distribuzione degli utili ai soci delle società per azioni (la cui disciplina in proposito deve ritenersi applicabile anche alle società in accomandita per azioni in virtù del rinvio disposto dall’art. 2454 c.c.) ed alle società a responsabilità limitata presuppone un’apposita deliberazione dell’assemblea dei soci o, rispettivamente, un’apposita decisione dei soci, adottata in sede di approvazione del bilancio. Ne consegue che, in linea di principio, il socio di una società a responsabilità limitata che, come nella specie Tizio, abbia ceduto la propria partecipazione sociale con un contratto stipulato ed iscritto nel libro dei soci nell’intervallo di tempo tra la chiusura dell’esercizio sociale e la deliberazione di approvazione del bilancio relativo a tale esercizio non ha diritto a percepire – né dalla società né dal cessionario della quota di partecipazione – gli utili dell’esercizio che la società medesima abbia poi deciso di ripartire tra i soci…”.
La sentenza in esame appare particolarmente interessante, in quanto ribadisce un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico, e lo consolida nel momento in cui la recente entrata in vigore della riforma del diritto societario rende più sentito il bisogno di interpretazioni normative idonee ad orientare gli operatori.
Napoli, 24.03.2007
Avv. Luigi  Tremante (*)
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(*) Ha scritto vari articoli per www.iussit.it vedi >>> http://www.iussit.it/artcom.htm ; ha scritto per la Halley Editrice "La perdita di chance. Risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima" http://www.iussit.it/SkedeCollab/Tremante.htm
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