| Spese di causa nei giudizi per prestazioni previdenziali |
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| sabato 11 luglio 2009 | |
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Legge 18 giugno 2009, n. 69 . LE SPESE, COMPETENZE ED ONORARI LIQUIDATI DAL GIUDICE NEI GIUDIZI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON POSSONO SUPERARE IL VALORE DELLA PRESTAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO . - Legge 18 giugno 2009, n. 69 - . . . . . Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95
. . . (…Omissis) . . Art. 52. (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368) 1. Al primo comma dell’articolo 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici». 2. Dopo l’articolo 81 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 81-bis. – (Calendario del processo). – Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini». Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. 4. Il primo comma dell’articolo 104 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: . . 7. Dopo l’articolo 186 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 186-bis. – (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). – I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione». . . . Per il Testo della legge, vedere (al sito www.parlamento.it) Link >>> L. 69/09 al Capo IV - GIUSTIZIA . . * * * * . . . Documenti correlati: giurisprudenza :
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