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IUS SIT
a cura di Avv. Pietro D'Antò
Part. IVA: 02773971219
Il Prefetto ha 180 gg. per ordinanza-ingiunzione, cumulo termini Stampa E-mail
martedì 01 settembre 2009
Cassazione, Sez. II Civ., sentenza del 9 giugno 2009

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Sanzione amministrativa – Violazione al Codice della strada

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IL PREFETTO HA 180 GIORNI

PER L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA-INGIUNZIONE

I termini previsti, co. 1bis art. 204 del cds, si cumulano fra loro

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[Cassazione, Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola, sentenza n. 13303 del 9 giugno 2009]

(fonte: www.cortedicassazione.it)

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Nella Sentenza

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>> ”…il giudice di merito, facendo buon governo del disposto degli artt. 203 e 204, ha ritenuto che il Prefetto, nel caso di inoltro del ricorso amministrativo tramite il Comando accertatore, ha sempre a disposizione 180 giorni dalla data della presentazione del ricorso, ancorchè gli atti gli vengano trasmessi dall’organo accertatore prima del decorso dei sessanta giorni che sono a quest’ultimo riservati per inoltrare al Prefetto documenti e controdeduzioni.

L’art. 1 bis dell’art. 204 stabilisce infatti che il termine di cui al comma 2 dell’art. 203 (così come quello di cui al comma 1 previsto per il caso di presentazione del ricorso direttamente al prefetto) sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Solo dopo che detti termini siano decorsi senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

Ora, il senso della cumulabilità dei due termini è quello di consentire all’amministrazione di usufruire – per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione – del tempo previsto dalla somma (cumulo) delle due scansioni operative, 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e 120 giorni per la decisione prefettizia…”

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>> ”…la motivazione per relationem una legittima modalità d’esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, conforme al principio di speditezza dell’azione amministrativa …”

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>> “…Parte ricorrente indica varie argomentazioni a sé favorevoli…, ma non riporta testualmente né integralmente le relative risultanze documentali, che pure in parte indica. In tal modo il ricorso è affetto da difetto di autosufficienza, impedendo di verificare l’effettività dell’asserito negligente o carente esame degli atti e finendo con il sollecitare alla Corte di legittimità un’inammissibile nuova valutazione di merito…”

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Per saperne di più (alla fonte www.cortedicassazione.it) :

Massima

- http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2508

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Sentenza

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13303_06_09.pdf

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www.iussit.eu

 

 

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