| Condominio. Danni da portoncino, lesioni, art. 2051 c.c. |
| sabato 11 giugno 2011 | |
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[TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. Dist. di Frattamaggiore, sentenza del 10 maggio 2010
Condominio. Danni da portoncino, caduta, lesioni – Responsabilità ex art. 2051 c.c – Micropermanenti - Liquidazione danni – Danno morale – Danno da ritardo – Quantum debeatur - Contratto di assicurazione – Domanda di garanzia impropria
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Condominio
LESIONI - RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C.
Danni da portoncino, caduta, lesioni – Responsabilità ex art. 2051 c.c – Micropermanenti - Liquidazione danni – Danno morale – Danno da ritardo - Quantum debeatur - Contratto di assicurazione – Domanda di garanzia impropria
[Tribunale di Napoli, Sez. Frattamaggiore,
Dott. Francesco Graziano, sentenza del 10 maggio 2010]
Nella Sentenza
Qualificazione della domanda – Responsabilità ex art. 2051 c.c.
>> …, occorre qualificare la pretesa per accertare quale fattispecie di responsabilità sia stata invocata dall’istante e, ad avviso di questo giudice, non vi è dubbio che si tratti della previsione dell’art. 2051 cod. civ., atteso che l’attore ha convenuto il soggetto ritenuto custode della cosa.
Ciò premesso, com’è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell’applicazione dell’ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma:
a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa (ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala – (cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4480);
b) l’attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331);
c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l’eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
d) il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più intensa deve essere l’indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).
>>> … ogni indagine sulla condotta del custode è superflua poiché la responsabilità discende non dalla sua negligenza ma dalla posizione di garanzia ricollegata alla custodia, il condominio avrebbe dovuto provare che l’insorgenza dell’agente dannoso, che ha reso pericolosa una cosa oggettivamente non tale, era riconducibile ad un terzo estraneo e si era verificata così poco tempo prima da non consentire, neanche con la dovuta diligenza, un intervento tempestivo diretto alla sua neutralizzazione.
Danno morale
>> … rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica
Quantum debeatur
>> … assolutamente priva di rilevanza deve ritenersi la limitazione dell’ammontare del risarcimento richiesto nella premessa espositiva dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio all’importo di €. 5.029,32 (euro cinquemilaventinove/32), atteso che, in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate nello stesso atto di citazione, la difesa dell’attrice ha espressamente indicato nella somma predetta, ovvero in quella che il giudicante avesse ritenuto adeguata (e, dunque, anche eventualmente maggiore di quella sopra precisata), il quantum debeatur invocato a titolo risarcitorio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE DISTACCATA DI FRATTAMAGGIORE -
nella persona del Giudice Monocratico dott. Francesco Graziano, al termine dell’udienza di discussione orale del 19 maggio 2010 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 585/AC/2004 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2004, avente ad oggetto risarcimento danni e promossa
DA
TIZIAX AXX, nata a ….. elettivamente domiciliata i …, presso lo studio dell’avv. Bxx Cccx, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine all’atto di citazione introduttivo del presente giudizio
Attrice
CONTRO
CONDOMINIO XX DEL ZZZZ, sito in Frattamaggiore (NA), alla Via ……, in persona dell’amministratore pro tempore geom. Dxx De Eeex, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio degli avv. ti Fxx e Gxxx che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio
Convenuto
NONCHÉ
KKKK ASSICURAZIONI - S. p. A., in persona del procuratore speciale pro tempore dott. Hxx Iiix (giusta procura speciale datata 2 luglio 2004, per Notaio dott. …), con sede in …. , ed elettivamente domiciliata in …., presso lo studio dell’avv. Eeex Lxx, che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa
Chiamata in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell’art. 281-sexies del Codice di Procedura Civile e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell’art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l’art. 281-sexies cod. proc. civ., norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest’ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Ancora in limine litis, deve essere dichiarata la validità di tutti gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. In particolare, l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell’atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest’ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr., in tal senso, Cass. 6 agosto 2007, n. 17180). Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere senz’altro esclusa, dal momento che l’attrice, ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli – secondo la prospettazione a sostegno della domanda dal medesimo proposta – a fondare la responsabilità del convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ e la conseguente azione risarcitoria avanzata nei riguardi di quest’ultimo.
La riprova di tale circostanza si ricava, del resto, dalla lettura della comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 3 novembre 2004, nell’interesse del convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ, laddove la difesa di quest’ultimo – proprio nel periodo immediatamente successivo a quello con cui eccepisce la nullità dell’atto di citazione per violazione dei requisiti di cui all’art. 163, comma terzo e 164, comma quarto, cod. proc. civ. – svolge, compiutamente ed esaurientemente, la propria difesa, evidenziando come, a suo dire, nelle circostanze indicate e descritte nell’atto di citazione di cui si tratta, non potesse ravvisarsi alcuna responsabilità del suddetto condominio, essendo la verificazione dell’evento dannoso suscettibile di essere addebitata esclusivamente al caso fortuito.
Ciò premesso e passando, quindi, al merito della res controversa, la domanda giudiziale è pienamente fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.
In via preliminare, occorre qualificare la pretesa per accertare quale fattispecie di responsabilità sia stata invocata dall’istante e, ad avviso di questo giudice, non vi è dubbio che si tratti della previsione dell’art. 2051 cod. civ., atteso che l’attore ha convenuto il soggetto ritenuto custode della cosa.
Ciò premesso, com’è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell’applicazione dell’ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma:
a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa (ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala – (cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4480);
b) l’attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331);
c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l’eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
d) il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più intensa deve essere l’indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).
Orbene, alla luce delle testimonianze assunte nel corso del giudizio, l’accaduto può essere ricostruito nei seguenti termini: in un tardo pomeriggio del mese di dicembre dell’anno 2003, l’attrice, mentre stava entrando all’interno del fabbricato condominiale del CONDOMINIO XX DEL ZZZZ ove abitava, veniva colpita al capo dal portoncino di tale fabbricato che si richiudeva improvvisamente, e, per effetto di tale urto, cadeva all’indietro riportando lesioni all’avambraccio destro.
Il primo teste escusso (sig. MXX BXX) ha riferito di aver assistito direttamente alla caduta dell’attrice, precisando che quest’ultima lo precedeva ed ha ricordato di aver notato come la sig.ra TIZIAX, dopo aver poggiato a terra la busta della spesa che aveva in mano, avere provveduto ad aprire il suddetto portoncino e, mentre quest’ultimo era aperto, si fosse poi calata per riprendere la busta. Il teste ha altresì chiarito come, a questo punto, il portoncino si fosse improvvisamente richiuso così andando al colpire l’attrice e facendola cadere all’indietro lungo i gradini antistanti al fabbricato condominiale di cui si tratta.
Infine, il teste MXX ha ricordato come l’attrice, dopo la caduta lamentasse dolori al braccio destro, evidenziando altresì come all’evento dannoso avesse assistito anche il genero dell’attrice (il teste sig. NXX OXX).
La suddetta deposizione testimoniale, infatti, ha trovato precisi riscontri nelle dichiarazioni rese dal teste sig. NXX OXX, il quale ha, sostanzialmente confermato tutte le circostanze evidenziate dal primo teste, precisando anche come, per effetto del sinistro sopra descritto, l’attrice sig.ra TIZIAX AXX avesse subito la frattura del polso destro.
Secondo il giudicante, tenuto conto della precisione e concordanza delle dichiarazioni dei testi di parte attrice, può dirsi sicuramente raggiunta la prova sia del cattivo funzionamento del dispositivo di chiusura del portoncino sia della ricollegabilità causale del danno subito dall’attrice a tale agente dannoso.
A sua volta, il condominio non ha dato la prova del caso fortuito che avrebbe consentito di escluderne la responsabilità: infatti, escluso che nella fattispecie il fortuito possa essere costituito dalla condotta della stessa danneggiata, nulla essendo emerso con specifico riguardo alla sussistenza di un eventuale utilizzo improprio o abnorme del portoncino sopra più volte menzionato, il condominio convenuto avrebbe dovuto provare il fatto del terzo che aveva determinato l’insorgere del pericolo attraverso l’attivazione dell’agente esterno dannoso.
Invece, il custode del fabbricato si è limitato ad una contestazione assai generica della domanda (cfr., in atti, la comparsa di risposta alla seconda pagina), limitandosi, sostanzialmente, alla chiamata in causa della compagnia assicurativa.
Ricordato che ogni indagine sulla condotta del custode è superflua poiché la responsabilità discende non dalla sua negligenza ma dalla posizione di garanzia ricollegata alla custodia, il condominio avrebbe dovuto provare che l’insorgenza dell’agente dannoso, che ha reso pericolosa una cosa oggettivamente non tale, era riconducibile ad un terzo estraneo e si era verificata così poco tempo prima da non consentire, neanche con la dovuta diligenza, un intervento tempestivo diretto alla sua neutralizzazione. Tale prova non è stata in alcun modo raggiunta, né, peraltro, specificamente richiesta dal CONDOMINIO XX DEL ZZZZ.
Peraltro, a fronte degli elementi probatori sopra evidenziati, radicalmente ininfluente deve considerarsi la missiva inviata al condominio convenuto in data 19 dicembre 2003, sottoscritta dall’attrice e prodotta in giudizio dalla chiamata in causa. E ciò anche in ragione del fatto che la suddetta comunicazione, lungi dal porsi in frontale contrasto con i fatti indicati in citazione, si limita, in realtà, alla descrizione di un solo segmento dell’evento dannoso dedotto in lite ed, in particolare, a quello finale relativo alla caduta dell’attrice lungo le scale antistanti al fabbricato condominiale sopra più volte menzionato.
Per quanto concerne il quantum debeatur, dalla documentazione in atti e dall'espletata Consulenza Tecnica d’Ufficio risulta come, a seguito dell’evento dannoso dedotto in lite, l’attrice sig.ra TIZIAX AXX avesse riportato una “Frattura pluriframmentaria epifisi distale del radio di destra” con prognosi di trenta giorni. L’ausiliario del giudice ha, poi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell’infortunata, negli stessi termini suddetti, quantificandoli nella misura del 3% (tre percento), ed indicando in trenta (30) giorni il periodo di invalidità temporanea totale ed in ulteriori trenta (30) giorni quello di invalidità temporanea parziale, al 50% (cinquanta percento), connessi alle predette lesioni.
Ciò posto, trattandosi di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, com’è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano con riguardo all’anno 2009.
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 3% (tre percento), questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell’età dell’infortunata al momento del sinistro (65 anni circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, all’attualità, per il danno biologico residuato all’istante, sig.ra TIZIAX AXX, nella somma di €. 3.066,00 (euro tremilasessantasei/00) per i suddetti postumi permanenti, nonché in quella di €. 2.646,00 (euro duemilaseicentoquarantasei/40) per Invalidità Temporanea Totale ed, infine, in quella di €. 1.323,00 (euro milletrecentoventitre/00) per Invalidità Temporanea Parziale al 50% (cinquanta percento). Il tutto, per un importo pari ad €. 7.035,00 (euro settemilatrentacinque/00) a titolo di danno biologico complessivo, così composto:
1. Invalidità Temporanea Totale: €. 88,20 (ottantotto/20) x 30 (trenta) giorni = €. 2.646,00 (euro duemilaseicentoquarantasei/00): si è proceduto dunque a moltiplicare il valore giornaliero come stabilito con riguardo all’Invalidità Temporanea Totale - riconosciuta dal Consulente Tecnico d’Ufficio - per il numero di giorni attribuiti dall’ausiliario del giudice, pari a trenta (30), ottenendo in tal modo l’importo di €. 2.646,00 (euro duemilaseicentoquarantasei/00);
2. Invalidità Temporanea Parziale al 50%: €. 44,10 (quarantaquattro/10) x 30 (trenta) giorni = €. 1.323,00 (euro milletrecentoventitre/00): si è proceduto, ancora, a moltiplicare il valore giornaliero come stabilito con riguardo all’Invalidità Temporanea Parziale al 50% - riconosciuta dal Consulente Tecnico d’Ufficio - per il numero di giorni attribuiti dall’ausiliario del giudice, pari ad trenta (30), ottenendo in tal modo l’importo di €. 1.323,00 (euro milletrecentoventitre/00);
3. Invalidità Permanente pari al 3% (tre percento) in soggetto di anni 65 (sessantacinque) al momento del sinistro: €. 1.502,00 (euro millecinquecentodue/00) x 3 (tre) punti x coefficiente demoltiplicatore (di riduzione per età) pari a 0,680 = €. 3.066,00 (euro tremilasessantasei/00): si è proceduto a moltiplicare il valore del punto come stabilito dalla tabella prescelta, con riguardo all’invalidità del 3% (tre percento) - riconosciuta dal Consulente Tecnico d’Ufficio - per il numero di punti di invalidità attribuiti dal consulente, pari a tre (3), ottenendo in tal modo l’importo di €. 4.506,00 (euro quattromilacinquecentosei/00). La predetta somma è stata, infine, moltiplicata per il coefficiente di riduzione per l’età - così come stabilito dalle richiamate tabelle - pari a 0,680 in considerazione dell’età dell’attrice al momento del sinistro (sessantacinque anni circa), ottenendosi la cifra di €. 3.066,00 (euro tremilasessantasei/00) da riconoscersi alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente nella misura del 3% (tre percento).
Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell’attrice.
Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno morale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall’attrice, risulta, del resto, perfettamente in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale.
Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle recenti, ma ormai ampiamente note sentente dell’11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: "Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
Nulla compete con riguardo alle spese mediche sostenute, dal momento che l’attrice non ha prodotto alcuna documentazione valevole a comprovare l’ammontare delle stesse.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, il convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ, in persona dell’amministratore pro tempore, deve essere condannato a corrispondere, all’attrice sig.ra TIZIAX AXX, a titolo di risarcimento danni, l’importo complessivo €. 7.035,00 (euro settemilatrentacinque/00).
Peraltro, assolutamente priva di rilevanza deve ritenersi la limitazione dell’ammontare del risarcimento richiesto nella premessa espositiva dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio all’importo di €. 5.029,32 (euro cinquemilaventinove/32), atteso che, in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate nello stesso atto di citazione, la difesa dell’attrice ha espressamente indicato nella somma predetta, ovvero in quella che il giudicante avesse ritenuto adeguata (e, dunque, anche eventualmente maggiore di quella sopra precisata), il quantum debeatur invocato a titolo risarcitorio.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l’effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell’attrice sig.ra TIZIAX AXX, degli interessi al tasso legale previsto dall’art. 1284 del Codice Civile, dalla data dell’evento dannoso (18 dicembre 2003) sull’importo di €. 6.398,68 (euro seimilatrecentonovantotto/68), pari alla devalutazione, in base all’indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del 18 dicembre 2003 - quale momento in cui l’illecito si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18 dicembre 2004, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all’indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all’effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l’obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza del convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ ed, in assenza di notula di parte attrice, si liquidano d’ufficio come da dispositivo, tenendo conto, ai fini dell’individuazione del valore della presente controversia, della somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa, a titolo di risarcimento dei danni complessivamente patiti per effetto dell’illecito aquiliano dedotto in lite, così come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. M. 5 ottobre 1994, n. 585.
In applicazione del medesimo principio (soccombenza) sono definitivamente poste a carico del suddetto convenuto le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio, liquidate come da provvedimento in atti in misura pari ad €. 434,03 (euro quattrocentotrentaquattro/03) e provvisoriamente fatte gravare sull’attrice sig.ra TIZIAX AXX, non essendo stata, del resto, prodotta dalla difesa di quest’ultima alcuna documentazione valevole a comprovare l’avvenuta corresponsione di tale importo in favore dell’ausiliario del giudice, ad eccezione dell’acconto di €. 300,00 (euro trecento/00), il cui versamento risulta dichiarato dallo stesso Consulente Tecnico d’Ufficio nel verbale relativo all’inizio delle operazioni peritali (allegato alla relazione depositata in Cancelleria) e che, pertanto, dovrà essere incluso nel computo delle cosiddette spese vive da rimborsarsi in favore dell’istante medesima.
Deve, infine, disporsi, ai sensi dell’art. 93 del Codice di Procedura Civile, la distrazione delle spese di lite in favore dell’avv. BXX CCCX, difensore di parte attrice, dichiaratosi anticipatario delle stesse, già a far tempo dalla notificazione dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr., all’uopo, le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione suddetto).
Da ultimo, in forza del contratto di assicurazione stipulato dal convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ con la società KKKK - S. p. A., giusta la polizza prodotta e contrassegnata dal numero … la compagnia assicuratrice appena menzionata, in accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta, deve essere condannata a tenere indenne, il predetto convenuto, da tutte le somme che lo stesso è tenuto a corrispondere in favore dell’attrice per tutte le causali in commento. Del resto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della suddetta compagnia assicuratrice, il convenuto condominio ha altresì prodotto documentazione valevole a comprovare l’avvenuto pagamento del premio di polizza relativo all’annualità intercorrente tra la data del 4 luglio 2003 e quella del 4 luglio 2004. Né, infine, l’evento dannoso oggetto di controversia rientra nell’ambito delle ipotesi escluse dalla copertura assicurativa ai sensi delle condizioni generali di contratto. Nei rapporti tra il convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ e la chiamata in causa KKKK - S. p. A., infine e sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite relative alla domanda di garanzia impropria vengono poste a carico della suddetta società assicuratrice, e liquidate come da dispositivo, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., in favore degli avv. ti FXX e GXXX, difensori del convenuto e dichiaratisi anticipatari delle stesse, già a far tempo dal deposito in Cancelleria della comparsa di risposta (cfr., all’uopo, le conclusioni rassegnate in tale comparsa).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI FRATTAMAGGIORE -, definitivamente pronunziando nella causa civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• in accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l’esclusiva responsabilità del convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ nella produzione causale dell’evento dannoso indicato e descritto nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
• condanna, per l’effetto, il convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ, in persona dell’amministratore pro tempore come in epigrafe indicato, al pagamento, in favore dell’attrice sig.ra TIZIAX AXX, della somma di €. 7.035,00 (euro settemilatrentacinque/00), a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall’art. 1284 cod. civ., inizialmente calcolati, dalla data del 18 dicembre 2003, sulla somma di €. 6.398,68 (euro seimilatrecentonovantotto/68) ed, inoltre, su tale somma come progressivamente rivalutata, anno per anno ed in base all’indice istat indicato in motivazione, dalla data del 18 dicembre 2004, fino a quella di pubblicazione della presente sentenza, con divieto di anatocismo, nonché, infine, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall’art. 1284 cod. civ., calcolati sull’importo di €. 7.035,00 (euro settemilatrentacinque/00), dalla data della predetta pubblicazione fino all’effettiva corresponsione, sempre con divieto di anatocismo;
• condanna altresì il convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ, in persona dell’amministratore pro tempore come in epigrafe indicato, al pagamento, in favore dell’attrice sig.ra TIZIAX AXX, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente, in €. 3.180,00 (euro tremilacentottanta/00), di cui €. 400,00 (euro quattrocento/00) per spese vive, €. 1.280,00 (euro milleduecentottanta/00) per diritti ed €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per onorari di causa, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
• dispone la distrazione delle spese di lite come sopra liquidate, in favore dell’avv. CCCX, quale difensore dell’attrice sig.ra TIZIAX AXX e dichiaratosi anticipatario delle medesime;
• pone definitivamente a carico del convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ, in persona dell’amministratore pro tempore, le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio, già liquidate in atti per l’importo complessivo di €. 434,03 (euro quattrocentotrentaquattro/03) e provvisoriamente poste a carico dell’attrice sig.ra TIZIAX AXX, detratto dall’importo suddetto l’acconto di €. 300,00 (euro trecento/00) già concretamente corrisposto da parte di quest’ultima in favore dell’ausiliario del giudice;
• in accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ, condanna la chiamata in causa KKKK - S. p. A., in persona del procuratore speciale pro tempore come in epigrafe indicato, a tenere indenne, il suddetto convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ, in persona dell’amministratore pro tempore e per le causali indicate in motivazione, dal pagamento di tutte le somme che quest’ultimo è tenuto a corrispondere in favore dell’attrice sig.ra TIZIAX AXX ed indicate nei precedenti capoversi del presente dispositivo (incluse le spese di lite e di Consulenza Tecnica d’Ufficio, queste ultime da corrispondersi direttamente in favore dell’ausiliario del giudice);
• condanna la chiamata in causa KKKK - S. p. A., in persona del procuratore speciale pro tempore come in epigrafe indicato, al pagamento, in favore de convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ, in persona dell’amministratore pro tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano, complessivamente, in €. 3.180,00 (euro tremilacentottanta/00), di cui €. 400,00 (euro quattrocento/00) per spese vive, €. 1.280,00 (euro milleduecentottanta/00) per diritti ed €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per onorari di causa, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
• dispone la distrazione delle spese di lite come sopra liquidate, in favore degli avv.ti FXX e GXXXO, quali difensori del convenuto CONDOMINIO XX DEL ZZZZ e dichiaratisi anticipatari delle medesime.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Frattamaggiore, lì 19 maggio 2010.
Il Giudice Monocratico
Dott. Francesco Graziano
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