| Compravendita autovettura, inadempimento, risoluzione contratto |
| marted́ 12 giugno 2012 | |
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TRIBUNALE DI NOLA, sentenza del 11 gennaio 2012
Domanda di accertamento del diritto di proprietà dell’autoveicolo – rigetto – trascrizione al PRA funzione di pubblicità dichiarativa - obbligo del venditore di consegnare i documenti – inadempimento - risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita del veicolo - restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto risolto - rimborso delle eventuali spese affrontate medio tempore per la custodia del veicolo – onere della prova degli esborsi – risarcimento danni
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VENDITA AUTOVEICOLO
Inadempimento - Risoluzione contratto – Restituzione somme – Danni
[Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile
sentenza del 11 gennaio 2012]
> Domanda di accertamento del diritto di proprietà dell’autoveicolo – rigetto
> La mancata trascrizione al PRA dell'atto d'acquisto non influisce sulla legittimità dello stesso atteso che, come è noto, la trascrizione degli atti di cessione dei beni mobili registrati ha soltanto funzione di pubblicità dichiarativa e non incide alla formazione del contratto.
> In caso di acquisto del veicolo a non domino, escludendo l'art. 1156 c.c. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede per mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di tale bene si opera, sebbene l'acquirente sia in buona fede, solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante soltanto ai fini del computo del termine per l'usucapione stessa .
> Locazione finanziaria (tra concedente ed utilizzatore del bene - non vi è passaggio della proprietà sino all'eventuale positivo esercizio della facoltà di riscatto finale da parte dell'utilizzatore)
> Obbligo del venditore di consegnare i documenti necessari alla utilizzazione dell’autoveicolo
> Diritto dell’ultimo acquirente ed attuale proprietario del bene quale interessato a conseguirne la consegna (può esperire azione rivolta all'adempimento di detto obbligo non soltanto in via diretta contro il proprio venditore, ma anche in via surrogatoria contro i precedenti danti causa, fino a quello che ha trattenuto presso di sè i documenti reclamati, proponendo la relativa domanda congiuntamente nei confronti di tutti costoro, secondo la previsione dell'art. 2900 c.c.)
> Ipotesi di vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c. (La vendita di un bene da parte di chi non sia proprietario non è negozio né nullo né annullabile, bensì configura una ipotesi di carenza della legittimazione al negozio e quindi di contratto concluso a non domino, secondo la disciplina della vendita di cosa altrui. Tale vendita non è comunque affetta da invalidità, ma produce soltanto effetti obbligatori tra le parti, a norma dell'art. 1478 c.c., ovvero l'obbligo del venditore di far acquistare al compratore la proprietà della res; risultando in tal caso l'alienazione piuttosto meramente inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto.)
> Inadempimento del venditore - risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita del veicolo - restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto risolto - rimborso delle eventuali spese affrontate medio tempore per la custodia del veicolo – onere della prova degli esborsi – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE di NOLA
Il TRIBUNALE di NOLA, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Caterina Costabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. ……/2006 R.G. in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA
KKKAUTO S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Ax Bx Cxxx in forza di mandato a margine dell’atto di citazione
Attrice
CONTRO
XXXX S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Dx Exxx in forza di mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
Convenuta
FX MEVIOX
Convenuto Contumace
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell’ 11.10.2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la KKKauto s.a.s. conveniva dinanzi a questo Tribunale Fx Meviox e la XXXX s.r.l. deducendo che: 1) in data 31.10.2003 aveva acquistato dal Meviox l’auto BMW 350 D tg. (*) da questi a sua volta acquistata dalla NNNauto Mxx s.a.s. (oggi XXXX s.r.l.) locataria in leasing del bene di proprietà della società BN PPPP s.p.a. (oggi Lxxx e MM s.p.a.); 2) la KKKauto provvide al pagamento dei ratei scaduti del finanziamento precedentemente concluso dal Meviox per l’acquisto del veicolo nonché al pagamento del prezzo pattuito versando un totale di euro 18.100,00; 3) chiesti i documenti relativi all’uso dell’auto il Meviox riferiva che questi erano ancora in possesso del precedente venditore; 4) richiesti i documenti alla XXXX s.r.l. questa non li consegnava; 5) a seguito di ulteriori ricerche emergeva da una visura PRA che risultava annotata la “perdita di possesso” del veicolo da parte della BN PPPP s.p.a. per “termine locazione in data 16/1/04 senza che il locatario abbia adempiuto a tutte le obbligazioni relative all’esercizio del diritto di riscatto o abbia provveduto alla riconsegna del bene”.
Chiedeva pertanto: 1) accertare e dichiarare che la KKKAUTO è proprietaria del veicolo BMW 350 D tg. (*); 2) ordinare alla XXXX - o chi tenuto per legge - di consegnare i documenti di accompagnamento dell’auto; 3) condannare la XXXX - o chi tenuto per legge – al risarcimento dei danni quantificati in complessivi euro 19.500,00; 4) in via gradata, ordinare la trascrizione in favore del convenuto Fx Meviox; 5) in via ancor più gradata, dichiarare la risoluzione del contratto avvenuto tra la KKKauto ed il Meviox ed ordinare la restituzione del capitale oltre interessi e condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in complessivi euro 19.500,00.
Fx Meviox restava contumace.
La XXXX s.r.l. si costituiva contestando la fondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto.
Espletati gli interrogatori formali di entrambi i convenuti, la causa veniva rimessa in decisione all’udienza dell’ 11.10.2011 con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
A) Con la prima delle domande proposte la KKKAUTO ha chiesto l’accertamento del proprio diritto di proprietà in relazione al veicolo BMW 350 D tg. (*).
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Com’è noto, la mancata trascrizione al PRA dell'atto d'acquisto non influisce sulla legittimità dello stesso atteso che, come è noto, la trascrizione degli atti di cessione dei beni mobili registrati ha soltanto funzione di pubblicità dichiarativa e non incide alla formazione del contratto.
Ciò nondimeno, in caso di acquisto del veicolo a non domino, escludendo l'art. 1156 c.c. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede per mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di tale bene si opera, sebbene l'acquirente sia in buona fede, solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante soltanto ai fini del computo del termine per l'usucapione stessa (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 1994, n. 294).
Invero il principio di cui all’art. 1153 c.c., secondo cui la proprietà del bene mobile può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede in presenza di un titolo idoneo al trasferimento, trova applicazione anche in riferimento ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri (nella specie, autovettura) soltanto se di fatto non iscritti, e ciò in quanto la mancanza dell'iscrizione nei pubblici registri impedisce all'acquirente di conoscere lo stato attuale dei diritti sulla cosa (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2002, n. 15810; Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 1997, n. 9714).
Nella fattispecie in esame è pacifico che alla data dell’acquisto del veicolo (e del relativo possesso) da parte della KKKAUTO s.r.l. (31.10.2003) lo stesso non era di proprietà del Meviox, il quale lo aveva a sua volta acquistato dalla XXXX s.r.l. (già NNNauto Mxx s.a.s.) in data 20.4.2001 ovvero quando tale ultima società deteneva il bene ancora in forza del contratto di locazione finanziaria stipulato con la società BN PPPP s.p.a. (oggi Lxxx e MM s.p.a.).
Ed è noto che nel rapporto di locazione finanziaria - tra concedente ed utilizzatore del bene - non vi è passaggio della proprietà sino all'eventuale positivo esercizio della facoltà di riscatto finale da parte dell'utilizzatore, pacificamente mai avvenuta nel caso di specie (v. anche risultanze certificato PRA).
Da quanto sin qui esposto emerge una serie di acquisti successivi a non domino in seguito ai quali l’odierna attrice avrebbe al più potuto acquistare la proprietà del veicolo de quo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146 e 1156 c.c.
Tuttavia la relativa domanda (accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione) non risulta avanzata in questa sede dalla KKKAUTO s.r.l.
Invero, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2007, n. 15925; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8107).
Come correttamente sostenuto dalla difesa attorea, in caso di ripetuta trasgressione, da parte dei successivi venditori della medesima cosa (nella specie, autoveicolo), dell'obbligo di consegnare i documenti necessari alla sua utilizzazione, l'ultimo acquirente ed attuale proprietario del bene, quale interessato a conseguirne la consegna, può esperire azione rivolta all'adempimento di detto obbligo non soltanto in via diretta contro il proprio venditore, ma anche in via surrogatoria contro i precedenti danti causa, fino a quello che ha trattenuto presso di sè i documenti reclamati, proponendo la relativa domanda congiuntamente nei confronti di tutti costoro, secondo la previsione dell'art. 2900 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 1983, n. 7535).
Così come ripercuotendosi il danno per inadempimento dell’obbligo ex art. 1477 c.c. su tutta la serie dei trasferimenti successivi, nonostante l'autonomia dei singoli contratti, e il contraente in buona fede è legittimato a chiedere il risarcimento nei confronti del primo venditore inadempiente, sulla base dei rapporti obbligatori di garanzia che legano a catena i vari contraenti (cfr. Cass. civ., sez. II, 6 settembre 2000, n. 11756; Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2000, n. 1960).
Tuttavia ciò presuppone che vi sia stata una serie consecutiva di valide alienazioni successive dello stesso bene, circostanza questa non avvenuta nel caso di specie posto che allo stato l’ultima proprietaria del veicolo conteso risulta essere la società BN PPPP s.p.a. (oggi Lxxx e MM s.p.a.), seppur priva del possesso a far data dal 28.9.2005, non essendosi mai perfezionato il passaggio di proprietà dalla stessa (concedente) alla XXXX srl (utilizzatrice).
I documenti necessari alla immatricolazione di una autovettura (certificato di proprietà e dichiarazione di vendita autenticata) si pongono, difatti, rispetto al veicolo in rapporto di complementarietà funzionale e ne costituiscono, quindi, pertinenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2002, n. 15810): proprio per tale motivo chi acquista la proprietà del veicolo può reclamare anche quella relativa alla documentazione sia dal diretto venditore che dai precedenti proprietari e pretendere il risarcimento del danno subito a causa della tardiva consegna.
Nella fattispecie in esame, mentre il libretto di circolazione ha cambiato possessore unitamente al veicolo, il foglio complementare è invece sempre rimasto nella disponibilità dell’unico proprietario ovvero della la società BN PPPP s.p.a. (oggi Lxxx e MM s.p.a.), che legittimamente non lo ha mai consegnato alla XXXX s.r.l. non avendo questa riscattato il bene alla fine della locazione finanziaria.
Da quanto sin qui esposto consegue che tutte le domande proposte dall’attrice nei confronti della XXXX non possono trovare accoglimento.
B) Passando ora all’esame della domanda proposta in via subordinata nei confronti del convenuto Meviox, va evidenziato che la fattispecie in esame concretizza una tipica ipotesi di vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c.
La vendita di un bene da parte di chi non sia proprietario non è negozio né nullo né annullabile, bensì configura una ipotesi di carenza della legittimazione al negozio e quindi di contratto concluso a non domino, secondo la disciplina della vendita di cosa altrui. Tale vendita non è comunque affetta da invalidità, ma produce soltanto effetti obbligatori tra le parti, a norma dell'art. 1478 c.c., ovvero l'obbligo del venditore di far acquistare al compratore la proprietà della res; risultando in tal caso l'alienazione piuttosto meramente inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto.
Nel caso di vendita di cosa altrui, l'obbligo posto a carico del venditore di procurare al compratore l'acquisto della proprietà della cosa può essere adempiuto sia mediante l'acquisto della proprietà della cosa da parte sua, con l'automatico trapasso al compratore, sia mediante vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore, purché tale trasferimento abbia luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso venditore nell'ambito dei suoi rapporti con il proprietario e che quest'ultimo manifesti, in modo chiaro e inequivoco, la volontà di vendere il bene al compratore; e l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento del danno spetta sia al compratore che ignori l'altruità della cosa secondo la previsione dell'art. 1479 c.c., sia al compratore che ne sia consapevole (art. 1478 c.c.). Peraltro, mentre in quest'ultima ipotesi il compratore deve attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice per l'adempimento del venditore, nell'ipotesi considerata dall'art. 1479 c.c. l'acquirente può agire illico et immediate per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore o con la vendita direttamente effettuata dal terzo a favore del compratore (cfr. Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2006, n. 14751; Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2006, n. 11624; Cass. civ., sez. II, 27 novembre 2001, n. 15035).
Quando un soggetto alieni un bene altrui dichiarandolo come proprio, l'art. 1479 c.c. concede al compratore che non conosca tale circostanza e sia perciò in buona fede, il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato (con detrazione dell'utile ricavato in caso di diminuzione di valore ovvero di deterioramento del bene derivante da fatto del compratore), il rimborso di tutte le spese sostenute per il contratto e per la cosa stessa (le spese utili e necessarie ed anche quelle voluttuarie in caso di mala fede del venditore), oltre poi al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. (e cioè il "mancato guadagno", quale interesse "positivo" all'esecuzione del contratto).
Più precisamente, il compratore di un autoveicolo ha diritto, ai sensi dell'art. 1479, comma 2, c.c., al rimborso, da parte del venditore, delle spese sostenute per la trascrizione del trasferimento di proprietà del bene nel pubblico registro, trattandosi di spese sostenute per il contratto; parimenti il compratore ha anche diritto, ai sensi dell'art. 1479, comma 3, c.c., al rimborso di tutte le spese necessarie fatte per la cosa, come quelle per la revisione periodica obbligatoria dell'autoveicolo e per il controllo dei gas di scarico, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge e a prescindere dall'uso del bene; sono, invece, escluse le sole spese di manutenzione ordinaria, strettamente connesse all'utilizzo del bene, ove difetti, come nella specie, ed alla stregua di un principio generale evincibile dall'art. 1150, comma 4, c.c., qualunque obbligo di restituzione dei frutti del bene maturati nel periodo (in arg. v. Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2011, n. 8536).
L'applicazione dell'art. 1479 c.c. implica la prova da parte del compratore della propria "buona fede", la quale costituisce una condizione dell'azione; si noti che tale buona fede non può essere esclusa per la semplice possibilità di verificare l'altruità della cosa attraverso l'esame dei registri immobiliari, qualora il compratore si sia fidato della contraria dichiarazione formulata dal venditore al momento dell'atto (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 marzo 1988, n. 2369; Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1980, n. 1992); per altro verso, quel che rileva ai fini dell'art. 1479 c.c. è solo la posizione soggettiva dell'acquirente, sicchè non ha alcuna incidenza l'erroneo convincimento del venditore di essere proprietario del bene alienato (cfr. Cass. civ., sez. II, 20 luglio 1987, n. 6361).
Ciò nondimeno, il disposto dell'art. 1479 c.c. non comporta – come detto - che al compratore in mala fede siano precluse le predette azioni, dovendosi ritenere soltanto che, in tale ipotesi, il compratore non possa chiedere subito la risoluzione del contratto e non possa sospendere il pagamento del prezzo, poiché occorre dar tempo e modo al venditore, salvo che sia stabilito un termine, di procurarsi la cosa venduta. Quando il contratto non sia stato stipulato a rischio e pericolo del compratore e non vi sia stata esplicita rinunzia convenzionale alla garanzia, l'azione ordinaria di responsabilità per l'inadempimento, da parte del venditore di cosa altrui, dello obbligo di procurare la cosa stessa al compratore, può essere esperita dallo stesso promittente compratore, anche se consapevole della alienità della cosa (v. Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1987, n. 9112).
Venendo ora alla fattispecie in esame, deve osservarsi come parte attrice fosse pienamente consapevole dell’altruità dell’autoveicolo nel momento in cui lo acquistò dal Meviox, circostanza questa che emerge chiaramente sia dalla prospettazione della KKKAUTO (v. punto 6°) dell’atto di citazione) che dalla visura PRA dalla medesima parte versata in atti (cfr. allegato n. 8).
Emerge altresì che: 1) non era stato stabilito alcun termine onde consentire al Meviox di procurarsi la cosa venduta; 2) la compratrice KKKAUTO aveva immediatamente eseguito tutte le obbligazioni sulla stessa gravanti; 3) il venditore è assolutamente impossibilitato, per le ragioni meglio esposte sub A), a adempiere l’obbligo sullo stesso gravante ex art. 1478 c.c.
Dovendosi, quindi, ritenere definitivo l’inadempimento del venditore Meviox sussistono tutti i presupposti per la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita del veicolo BMW 350 D tg. (*) corrente tra le parti.
Ne consegue l’accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate dalla società attrice in esecuzione del contratto risolto.
Invero, lo stesso convenuto contumace in sede di interrogatorio formale ha ammesso l’intervenuto integrale pagamento da parte della KKKAUTO sia delle rate del finanziamento scadute sia del residuo prezzo pattuito (cfr. verb. ud. del 15.1.2009) per complessivi euro 18.100,00 (somma includente “rate di mutuo scadute, interessi, spese accessorie e per trapasso di proprietà, oltre alla differenza di prezzo pari al valore del veicolo compravenduto” cfr. punto 8°) dell’ atto di citazione).
Alla società attrice sarebbe altresì spettato il rimborso delle eventuali spese affrontate medio tempore per la custodia del veicolo: tuttavia, nessun elemento di prova è stato sul punto fornito dalla KKKauto che si è limitata a chiederne il rimborso senza fornire alcuna prova del relativo esborso e della sua misura.
Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi legali dalla domanda sino all’effettivo soddisfo.
Invero, l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento; e, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. il debito dell'accipiens - a meno che questi sia in mala fede - produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, perché trova qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede - in senso oggettivo - dall'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, alla cui data di proposizione retroagiscono gli effetti della sentenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. civ., sez. I, 2 agosto 2006, n. 17558; Cass. civ., sez. II, 14 settembre 2004 n. 18518).
Venendo ora alla domanda di risarcimento dei danni subiti, va in primo luogo rimarcato che, avendo l’attrice richiesto ed ottenuto la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto, non può ottenere il danno da svalutazione commerciale del veicolo perché altrimenti si darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione del risarcimento del danno.
La KKKauto ha invece diritto, con riguardo al lucro cessante, al risarcimento connesso alla perdita del reddito che avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse stato commerciabile.
L’entità di tali danni andrà necessariamente valutata in via equitativa in considerazione dell'impossibilità per l'attrice di fornire prova rigorosa dei potenziali clienti interessati all’acquisto del veicolo.
E’ noto difatti che il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia obiettivamente difficoltosa (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24680; Cass. civ., sez. II, 1 agosto 2006, n. 17483; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11370).
Orbene, appare congruo riconoscere euro 1.000,00 per la perdita del reddito che avrebbe l’attrice avrebbe potuto ricavare rivendendo immediatamente e fruttuosamente sul mercato il veicolo per cui è causa.
L’importo riconosciuto è già indicato in valori monetari attuali.
Può farsi ricorso, poi, al tasso degli interessi al 3% annuo (stimato ragionevole, alla luce dell'intervenuta inflazione) per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso del 3% annuo dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra l'illecito (31.10.2003 data contratto) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell’illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all’effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell’obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).
C) Il comportamento processuale e preprocessuale delle parti, la natura delle questioni affrontate costituiscono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite nel rapporto tra l’attrice e la XXXX s.r.l.
Le spese di lite vanno, invece, regolate secondo il disposto dell’art. 91 c.p.c. nel rapporto tra l’attrice e Fx Meviox e sono liquidate come da dispositivo.
All'uopo si evidenzia che:
a) l’onorario viene conteggiato, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, sulla base dei valori medi, atteso che "la loro determinazione costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, che, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa non richiede specifica motivazione" (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2002, n. 7527);
b) l'art. 6, comma 1, seconda parte, della tariffa forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381);
c) la liquidazione degli onorari, in ipotesi di cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. che presuppone la proposizione delle domande in un unico processo nei confronti del medesimo convenuto o anche di una pluralità di convenuti, unitariamente considerata, in quanto titolare, nell'insieme, dello stesso rapporto dedotto in giudizio, deve essere fatta con riferimento al valore della controversia, con la conseguenza che, nel caso di pluralità di domande, le stesse si sommano tra loro, mentre in ipotesi di domande fra loro subordinate o proposte in via alternativa si deve avere riguardo alla domanda di maggior valore (cfr. Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 1983, n. 6236) quindi nella controversia in esame si considererà lo scaglione compreso da € 5.200,00 fino ad € 25.900,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie domanda e, per l’effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita del veicolo BMW 350 D tg. (*) intercorso tra la KKKAUTO S.R.L. e Fx Meviox in data 31.10.2003;
- condanna Fx Meviox a restituire alla KKKAUTO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro 18.100,00 oltre interessi legali dalla domanda sino all’effettivo soddisfo;
- condanna Fx Meviox al risarcimento dei danni in favore della KKKAUTO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., quantificati in complessivi euro 1.000,00 oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (31.10.2003) al tasso annuo del 3% e calcolati sul valore delle somme devalutate alla data dell’illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
- rigetta le altre domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra la KKKAUTO S.R.L. e la XXXX S.R.L.;
-condanna Fx MeviOX a rimborsare alla KKKAUTO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., le spese processuali sostenute, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per spese, euro 1.200,00 per diritti ed euro 2.300,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e contr. Cassa Prev. Avv. con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Nola, 11 gennaio 2012
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Costabile
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